CCL per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.04.2019 bis 31.07.2023
Letzte Änderungen
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30.06.2024 (10.12.2021)
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Örtlicher Geltungsbereich
12434
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 2
Betrieblicher Geltungsbereich
12434
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL.

Articolo 2
Persönlicher Geltungsbereich
12434
Applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Il personale dirigente e amministrativo non è sottoposto al CCL.

Articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12434
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
– selvicoltura e arboricoltura
– abbattimento alberi
– esbosco di legname
– lavorazione e commercio di legname d'energia
– lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera
– opere forestali di ingegneria naturalistica
– manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12434
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
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Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito.

Articolo 35.2
Kontakt paritätische Organe
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CPF Commissione Paretica del settore Forestale
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Löhne / Mindestlöhne
12434
Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2023)

Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Funzione personale non dirigente Salario minimo mensile Salario minimo all’ora/base
Ingegnere forestale SUP CHF 5’735.– CHF 30.40
Forestale ST CHF 5’262.– CHF 27.90
Capo squadra CHF 4’817.– CHF 25.55
Selvicoltore qualificato CHF 4’589.– CHF 24.35
Operaio forestale CHF 4'362.– CHF 23.15
Ausiliario forestale CHF 4’146.– CHF 22.–
Operaio qualificato CHF 4’391.– CHF 23.30
Personale amministrativo con AFC CHF 4'200.– CHF 24.24


Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.


Articolo 10; Salari Minimi 2023

Lohnerhöhung
12434
2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2023)

Sui salari lordi percepiti a dicembre 2022 dai lavoratori, (…) deve venir riconosciuto un aumento salariale dell’1%.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 11; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 11

13. Monatslohn
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I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Articolo 12
Spesenentschädigung
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I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di CHF 18.– per pasto principale e di CHF 100.– massima per ogni pernottamento.

Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.

  • autovettura: CHF –.60 al km
  • motocicletta: CHF –.30 al km
  • ciclomotore: CHF –.20 al km


Articolo 15

weitere Zuschläge
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Indennità di rischio speciale

Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare.

Articolo 14

Normalarbeitszeit
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2’262 ore annue, 43.5 ore alla settimana, 8.7 ore il giorno
Per il personale amministrativo: 2'080 ore annue, 40 ore alla settimana

Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana

Articolo 7
Überstunden / Überzeit
12434

È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo. Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:

  1. 25% per ore supplementari diurne;
  2. 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.


Articolo 8

Ferien
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EtàVacanze annualiindennità al salario orario
fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età5 settimane10.64%
dal 21° al 34° anno di età4 settimane8.33%
dal 35° al 44° anno die età23 giorni9.70%
dal 45° anno di età al 54° anno die età5 settimane10.64%
dal 55° anno die età6 settimane13.04%

Articolo 13.1 e 16.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
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Congedi pagatiGiorni
formazione professionale concordata con il datore di lavoro al massimo 5 giorni
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
proprio matrimonio5 giorni lavorativi
decesso del coniuge, convivente o dei figli3 giorni consecutivi
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri 2 giorni consecutivi
decesso di altri familiari 1 giorno
nascita dei figli 1 giorno
matrimonio dei figli o dei fratelli1 giorno
trasloco1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno
visita di reclutamento1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare
ispezione delle armi e dell’equipaggiamentomezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno)
riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giorno

Articolo 25
Bezahlte Feiertage
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Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano

Articolo 9.2
Bildungsurlaub
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Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:

  • al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro


Articolo 25

Krankheit
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Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.

Articolo 20

Unfall
12434

Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Articolo 21

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
12434
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 25
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
12434

Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:

  1. Durante l’intera scuola reclute:
    • celibi o nubili 50%
    • coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
  2. Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
    • durante quattro settimane per tutti i militi 100% dalla quinta settimana
    • celibi o nubili 50%
    • coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%

Articolo 18

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12434

Contributi paritetici dipendenti e datori di lavoro (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2018)
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall’applicazione e l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale.

  • Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
  • È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
  • Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
  • Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati.


I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…)

Articolo 35

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
12434


Articolo 5
Lernende
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Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.


Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO

Junge Arbeitnehmende
12434


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.


Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO

Kündigungsfrist
12434
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi)per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni
Dal 1° al 6° anno di servizio 1 mese
Dal 7°2 mesi

Articolo 27
Arbeitnehmervertretung
12434
Sindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Arbeitgebervertretung
12434
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)
Aufgaben paritätische Organe
12434

Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:

  1. vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori
  2. interpretare le disposizioni contrattuali
  3. mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo
  4. accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte
  5. decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni


Articolo 32

Folge bei Vertragsverletzung
12434

In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto;
  2. pena convenzionale:
    • in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un Massimo pari all'importo della prestazione dovuta
    • in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un Massimo di CHF 5'000.–
    • in tutti gli artli casi fino ad un Massimo di CHF 10'000.–


La multa convenzionale deve essere impiegata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.

Articolo 32

Friedenspflicht
12434


Articolo 1
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12434 24.07.2023 24.07.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11510 01.01.2019 10.12.2021
4.10173 01.01.2019 13.07.2020