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Prima pubblicazione nella banca datiKurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Örtlicher Geltungsbereich
Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 3
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 3
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 3
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 3
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:
- capi
- lavoratori
- apprendisti
Il CCL non vale per:
- personale tecnico
- amministrativo
- dirigenziale
Articolo 4
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:
- capi
- lavoratori
- apprendisti
Il CCL non vale per:
- personale tecnico
- amministrativo
- dirigenziale
Articolo 4
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:
- capi
- lavoratori
- apprendisti
Il CCL non vale per:
- personale tecnico
- amministrativo
- dirigenziale
Articolo 4
Persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all’articolo 3 ed in particolare:
- capi
- lavoratori
- apprendisti
Il CCL non vale per:
- personale tecnico
- amministrativo
- dirigenziale
Articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010. Le parti contraenti possono disdire, con un preavviso di 3 mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali. In caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, il CCL si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
Articolo 35
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010. Le parti contraenti possono disdire, con un preavviso di 3 mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali. In caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, il CCL si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
Articolo 35
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010. Le parti contraenti possono disdire, con un preavviso di 3 mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali. In caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, il CCL si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
Articolo 35
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010. Le parti contraenti possono disdire, con un preavviso di 3 mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali. In caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, il CCL si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
Articolo 35
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Dario Cadenazzi
091 821 10 40
dario.cadenazzi@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Dario Cadenazzi
091 821 10 40
dario.cadenazzi@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Dario Cadenazzi
091 821 10 40
dario.cadenazzi@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Dario Cadenazzi
091 821 10 40
dario.cadenazzi@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.
Salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2020
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
V – Capi | CHF 34.– | CHF 5'982.– |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 32.05 | CHF 5'638.– |
A – Lavoratori qualificati | CHF 30.85 | CHF 5'433.– |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 29.20 | CHF 5'003.– |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 26.35 | CHF 4'573.– |
Giovani lavoratori - AFC
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
nel primo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 28.35 | CHF 4'992.75 |
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 29.– | CHF 5'103.80 |
Al termine di questi anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.
Apprendisti
Classe salariali | Salario orario |
---|---|
Primo anno di apprendistato | CHF 9.48 |
Secondo anno di apprendistato | CHF 12.64 |
Terzo anno di apprendistato | CHF 15.80 |
Articolo 16 e Adeguamenti salariali – anno 2020 e 2022
Löhne / Mindestlöhne
Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.
Salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2020 (per il prestito di personale valevoli dal 19 gennaio 2023)
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
V – Capi | CHF 34.– | CHF 5'982.– |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 32.05 | CHF 5'638.– |
A – Lavoratori qualificati | CHF 30.85 | CHF 5'433.– |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 29.20 | CHF 5'003.– |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 26.35 | CHF 4'573.– |
Giovani lavoratori - AFC
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
nel primo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 28.35 | CHF 4'992.75 |
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 29.– | CHF 5'103.80 |
Al termine di questi anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.
Apprendisti
Classe salariali | Salario orario |
---|---|
Primo anno di apprendistato | CHF 9.48 |
Secondo anno di apprendistato | CHF 12.64 |
Terzo anno di apprendistato | CHF 15.80 |
Articolo 16 e Adeguamenti salariali – anno 2020 e 2022
Löhne / Mindestlöhne
Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.
Salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2020 (per il prestito di personale valevoli dal 19 gennaio 2023)
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
V – Capi | CHF 34.– | CHF 5'982.– |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 32.05 | CHF 5'638.– |
A – Lavoratori qualificati | CHF 30.85 | CHF 5'433.– |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 29.20 | CHF 5'003.– |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 26.35 | CHF 4'573.– |
Giovani lavoratori - AFC
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
nel primo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 28.35 | CHF 4'992.75 |
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 29.– | CHF 5'103.80 |
Al termine di questi anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.
Apprendisti
Classe salariali | Salario orario |
---|---|
Primo anno di apprendistato | CHF 9.48 |
Secondo anno di apprendistato | CHF 12.64 |
Terzo anno di apprendistato | CHF 15.80 |
Articolo 16 e Adeguamenti salariali – anno 2020 e 2022
Löhne / Mindestlöhne
Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.
Salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2020 (per il prestito di personale valevoli dal 19 gennaio 2023)
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
V – Capi | CHF 34.– | CHF 5'982.– |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 32.05 | CHF 5'638.– |
A – Lavoratori qualificati | CHF 30.85 | CHF 5'433.– |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 29.20 | CHF 5'003.– |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 26.35 | CHF 4'573.– |
Giovani lavoratori - AFC
Classe salariali | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|
nel primo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 28.35 | CHF 4'992.75 |
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio | CHF 29.– | CHF 5'103.80 |
Al termine di questi anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.
Apprendisti
Classe salariali | Salario orario |
---|---|
Primo anno di apprendistato | CHF 9.48 |
Secondo anno di apprendistato | CHF 12.64 |
Terzo anno di apprendistato | CHF 15.80 |
Articolo 16 e Adeguamenti salariali – anno 2020 e 2022
Lohnkategorien
Classe salariale | Condizioni |
---|---|
V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro |
Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività) |
A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
|
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente |
C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Lohnkategorien
Classe salariale | Condizioni |
---|---|
V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro |
Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività) |
A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
|
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente |
C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Lohnkategorien
Classe salariale | Condizioni |
---|---|
V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro |
Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività) |
A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
|
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente |
C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Lohnkategorien
Classe salariale | Condizioni |
---|---|
V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro |
Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività) |
A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
|
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente |
C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
13. Monatslohn
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
13. Monatslohn
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
13. Monatslohn
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
13. Monatslohn
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Lohnauszahlung
Salario gennaio
E’ garantito il salario mensile netto completo per il mese di gennaio.
Pagamento del salario
Il salario viene pagato mensilmente, 2 o 3 giorni dopo la chiusura del periodo di conteggio. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.
Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:
- la classe salariale
- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 177);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo di ore supplementari;
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanz
Articoli 30 e 32; Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008: Articolo 2.2.1
Lohnauszahlung
Salario gennaio
E’ garantito il salario mensile netto completo per il mese di gennaio.
Pagamento del salario
Il salario viene pagato mensilmente, 2 o 3 giorni dopo la chiusura del periodo di conteggio. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.
Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:
- la classe salariale
- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 177);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo di ore supplementari;
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanz
Articoli 30 e 32; Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008: Articolo 2.2.1
Lohnauszahlung
Salario gennaio
E’ garantito il salario mensile netto completo per il mese di gennaio.
Pagamento del salario
Il salario viene pagato mensilmente, 2 o 3 giorni dopo la chiusura del periodo di conteggio. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.
Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:
- la classe salariale
- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 177);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo di ore supplementari;
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanz
Articoli 30 e 32; Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008: Articolo 2.2.1
Lohnauszahlung
Salario gennaio
E’ garantito il salario mensile netto completo per il mese di gennaio.
Pagamento del salario
Il salario viene pagato mensilmente, 2 o 3 giorni dopo la chiusura del periodo di conteggio. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.
Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:
- la classe salariale
- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 177);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo di ore supplementari;
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanz
Articoli 30 e 32; Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008: Articolo 2.2.1
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
Sorta di lavoro | Supplemento | |
---|---|---|
Lavoro notturno | Ore svolte dalle 20.00 alle 06.00 | Supplemento del 50% |
Lavoro svolto nel fine settimana | Ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato | Supplemento del 50% |
Ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì | Supplemento del 100% | |
Lavoro svolto nei giorni festivi | Ore svolte nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo) | Supplemento del 100% |
Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
Sorta di lavoro | Supplemento | |
---|---|---|
Lavoro notturno | Ore svolte dalle 20.00 alle 06.00 | Supplemento del 50% |
Lavoro svolto nel fine settimana | Ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato | Supplemento del 50% |
Ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì | Supplemento del 100% | |
Lavoro svolto nei giorni festivi | Ore svolte nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo) | Supplemento del 100% |
Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
Sorta di lavoro | Supplemento | |
---|---|---|
Lavoro notturno | Ore svolte dalle 20.00 alle 06.00 | Supplemento del 50% |
Lavoro svolto nel fine settimana | Ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato | Supplemento del 50% |
Ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì | Supplemento del 100% | |
Lavoro svolto nei giorni festivi | Ore svolte nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo) | Supplemento del 100% |
Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
Sorta di lavoro | Supplemento | |
---|---|---|
Lavoro notturno | Ore svolte dalle 20.00 alle 06.00 | Supplemento del 50% |
Lavoro svolto nel fine settimana | Ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato | Supplemento del 50% |
Ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì | Supplemento del 100% | |
Lavoro svolto nei giorni festivi | Ore svolte nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo) | Supplemento del 100% |
Articolo 21
Schichtarbeit
Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un’indennità di CHF 15.– al giorno ed i supplementi salariali di cui all’articolo 20 CCL
Articolo 22
Schichtarbeit
Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un’indennità di CHF 15.– al giorno ed i supplementi salariali di cui all’articolo 20 CCL
Articolo 22
Schichtarbeit
Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un’indennità di CHF 15.– al giorno ed i supplementi salariali di cui all’articolo 20 CCL
Articolo 22
Schichtarbeit
Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un’indennità di CHF 15.– al giorno ed i supplementi salariali di cui all’articolo 20 CCL
Articolo 22
Spesenentschädigung
Spese di viaggio
Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro
Uso di mezzi di trasporto
Per l’uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:
Mezzo di trasporto appartenente al lavoratore | Indennità |
---|---|
Autovettura | 60 cts. per km |
Motocicletta | 30 cts. per km |
Ciclomotore | 20 cts. per km |
L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.
Indennità di trasferta
Intere:
- il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all’alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
- in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
Km (tratta semplice di percorso stradale) | indennità giornaliere |
---|---|
0 – 10 Km | CHF 0.– |
10 – 25 Km | CHF 16.– |
25 – 50 Km | CHF 22.– |
oltre 50 Km | CHF 32.– |
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:
- che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
- che la succursale disponga di un magazzino deposito;
- che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.
Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all’entrata in vigore del presente CCL.
Articolo 23; adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010
Spesenentschädigung
Spese di viaggio
Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro
Uso di mezzi di trasporto
Per l’uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:
Mezzo di trasporto appartenente al lavoratore | Indennità |
---|---|
Autovettura | 60 cts. per km |
Motocicletta | 30 cts. per km |
Ciclomotore | 20 cts. per km |
L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.
Indennità di trasferta
Intere:
- il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all’alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
- in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
Km (tratta semplice di percorso stradale) | indennità giornaliere |
---|---|
0 – 10 Km | CHF 0.– |
10 – 25 Km | CHF 16.– |
25 – 50 Km | CHF 22.– |
oltre 50 Km | CHF 32.– |
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:
- che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
- che la succursale disponga di un magazzino deposito;
- che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.
Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all’entrata in vigore del presente CCL.
Articolo 23; adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010
Spesenentschädigung
Spese di viaggio
Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro
Uso di mezzi di trasporto
Per l’uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:
Mezzo di trasporto appartenente al lavoratore | Indennità |
---|---|
Autovettura | 60 cts. per km |
Motocicletta | 30 cts. per km |
Ciclomotore | 20 cts. per km |
L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.
Indennità di trasferta
Intere:
- il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all’alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
- in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
Km (tratta semplice di percorso stradale) | indennità giornaliere |
---|---|
0 – 10 Km | CHF 0.– |
10 – 25 Km | CHF 16.– |
25 – 50 Km | CHF 22.– |
oltre 50 Km | CHF 32.– |
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:
- che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
- che la succursale disponga di un magazzino deposito;
- che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.
Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all’entrata in vigore del presente CCL.
Articolo 23; adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010
Spesenentschädigung
Spese di viaggio
Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro
Uso di mezzi di trasporto
Per l’uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:
Mezzo di trasporto appartenente al lavoratore | Indennità |
---|---|
Autovettura | 60 cts. per km |
Motocicletta | 30 cts. per km |
Ciclomotore | 20 cts. per km |
L’utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.
Indennità di trasferta
Intere:
- il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all’alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
- in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.
Parziali:
Km (tratta semplice di percorso stradale) | indennità giornaliere |
---|---|
0 – 10 Km | CHF 0.– |
10 – 25 Km | CHF 16.– |
25 – 50 Km | CHF 22.– |
oltre 50 Km | CHF 32.– |
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:
- che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
- che la succursale disponga di un magazzino deposito;
- che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.
Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all’entrata in vigore del presente CCL.
Articolo 23; adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010
weitere Zuschläge
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile. L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL). Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%. Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Articoli 1, 27 e 29
weitere Zuschläge
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile. L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL). Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%. Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Articoli 1, 27 e 29
weitere Zuschläge
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile. L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL). Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%. Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Articoli 1, 27 e 29
weitere Zuschläge
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile. L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL). Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%. Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Articoli 1, 27 e 29
Normalarbeitszeit
Durata del lavoro
In deroga all’art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:
Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:
- minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
- massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore giorno)
E’ ammesso l’utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).
In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.
Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari
Calendario di lavoro
Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.
In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell’attività dell’azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all’Appendice 5 “Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale” del CNM 2008
L’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.
Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.
Alle aziende viene data la possibilità d’introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un “ponte invernale” per un massimo di 40 ore consecutive.
Articoli 18 e 19
Normalarbeitszeit
Durata del lavoro
In deroga all’art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:
Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:
- minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
- massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore giorno)
E’ ammesso l’utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).
In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.
Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari
Calendario di lavoro
Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.
In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell’attività dell’azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all’Appendice 5 “Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale” del CNM 2008
L’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.
Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.
Alle aziende viene data la possibilità d’introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un “ponte invernale” per un massimo di 40 ore consecutive.
Articoli 18 e 19
Normalarbeitszeit
Durata del lavoro
In deroga all’art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:
Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:
- minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
- massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore giorno)
E’ ammesso l’utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).
In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.
Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari
Calendario di lavoro
Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.
In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell’attività dell’azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all’Appendice 5 “Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale” del CNM 2008
L’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.
Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.
Alle aziende viene data la possibilità d’introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un “ponte invernale” per un massimo di 40 ore consecutive.
Articoli 18 e 19
Normalarbeitszeit
Durata del lavoro
In deroga all’art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:
Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:
- minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
- massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore giorno)
E’ ammesso l’utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).
In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.
Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari
Calendario di lavoro
Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.
In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell’attività dell’azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all’Appendice 5 “Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale” del CNM 2008
L’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.
Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.
Alle aziende viene data la possibilità d’introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un “ponte invernale” per un massimo di 40 ore consecutive.
Articoli 18 e 19
Flexible Arbeitszeit
Ore flessibili
Queste ore possono essere compensate con:
- le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.
Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell’anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.
Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.
Articolo 20
Flexible Arbeitszeit
Ore flessibili
Queste ore possono essere compensate con:
- le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.
Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell’anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.
Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.
Articolo 20
Flexible Arbeitszeit
Ore flessibili
Queste ore possono essere compensate con:
- le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.
Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell’anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.
Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.
Articolo 20
Flexible Arbeitszeit
Ore flessibili
Queste ore possono essere compensate con:
- le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.
Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell’anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.
Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore
Articolo 21
Überstunden / Überzeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore
Articolo 21
Überstunden / Überzeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore
Articolo 21
Überstunden / Überzeit
Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore
Articolo 21
Ferien
Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:
Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.
Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.
Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.
La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
Articolo 24
Ferien
Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:
Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.
Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.
Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.
La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
Articolo 24
Ferien
Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:
Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.
Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.
Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.
La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
Articolo 24
Ferien
Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:
Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali |
Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.
Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.
Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.
La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
Articolo 24
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bezahlte Feiertage
Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:
- San Giuseppe
- Lunedì di Pasqua
- 1° maggio
- Lunedì di Pentecoste
- Corpus Domini
- SS. Pietro e Paolo
- 1° agosto
- Ognissanti
A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un’indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.
Articolo 25
Bezahlte Feiertage
Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:
- San Giuseppe
- Lunedì di Pasqua
- 1° maggio
- Lunedì di Pentecoste
- Corpus Domini
- SS. Pietro e Paolo
- 1° agosto
- Ognissanti
A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un’indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.
Articolo 25
Bezahlte Feiertage
Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:
- San Giuseppe
- Lunedì di Pasqua
- 1° maggio
- Lunedì di Pentecoste
- Corpus Domini
- SS. Pietro e Paolo
- 1° agosto
- Ognissanti
A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un’indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.
Articolo 25
Bezahlte Feiertage
Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:
- San Giuseppe
- Lunedì di Pasqua
- 1° maggio
- Lunedì di Pentecoste
- Corpus Domini
- SS. Pietro e Paolo
- 1° agosto
- Ognissanti
A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un’indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.
Articolo 25
Bildungsurlaub
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bildungsurlaub
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bildungsurlaub
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Bildungsurlaub
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Krankheit
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Vedi articolo 64 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Secondo la Convenzione addizionale del 23 gennaio 2017, in vigore dal 1° aprile 2017; DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (Decreto del Consiglio federale del 2 maggio 2017).
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articoli 1 e 26
Krankheit
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Vedi articolo 64 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Secondo la Convenzione addizionale del 23 gennaio 2017, in vigore dal 1° aprile 2017; DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (Decreto del Consiglio federale del 2 maggio 2017).
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articoli 1 e 26
Krankheit
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Vedi articolo 64 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Secondo la Convenzione addizionale del 23 gennaio 2017, in vigore dal 1° aprile 2017; DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (Decreto del Consiglio federale del 2 maggio 2017).
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articoli 1 e 26
Krankheit
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Vedi articolo 64 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Secondo la Convenzione addizionale del 23 gennaio 2017, in vigore dal 1° aprile 2017; DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (Decreto del Consiglio federale del 2 maggio 2017).
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articoli 1 e 26
Unfall
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articolo 1 e 26
Unfall
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articolo 1 e 26
Unfall
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articolo 1 e 26
Unfall
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Salario in caso d’inabilità lavorativa per malattia o infortunio
Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all’80% dal 1° giorno d’inabilità lavorativa.
Articolo 1 e 26
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.
Articolo 1
Frühpensionierung
In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439
Frühpensionierung
In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439
Frühpensionierung
In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439
Frühpensionierung
In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Datori di lavoro | Contributo |
---|---|
per tutte le imprese del cantone Ticino, non affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, firmatarie del presente CCL | Il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.– |
Per analogia il medesimo trattamento vale per i consorzi di imprese nel senso che i consorzi affiliati all’Associazione padronale sopraccitata vengono esonerati, in forma proporzionale alla loro partecipazione al Consorzio, soltanto dal pagamento della loro quota-parte del quattro per mille dovuto sui salari entranti in considerazione.
Lavoratori | Contributo |
---|---|
Lavoratori (apprendisti compresi) |
l’1% (uno per cento) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). |
E’ introdotta un’apposita “Dichiarazione di adesione al contratto collettivo di lavoro” per le imprese.
La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata: - alle imprese affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, dal suo segretariato; - alle imprese non affiliate all’Associazione sopraccitata, dalla CPC, previo versamento dei contributi previsti dall’art. 14.1., lett. a).
Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che l’impresa sia iscritta al Registro di Commercio.
La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta;
- anno di costituzione;
- data d’iscrizione al Registro i Commercio.
Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l’impresa, non affiliata all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, che non ha versato il contributo professionale.
I proventi del contributo professionale e delle multe applicate dalla CPC saranno devoluti per sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento della stessa Commissione, del Collegio Arbitrale e dell’Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del presente CCL. L’eccedenza sarà devoluta per la costituzione di fondi per il miglioramento professionale e per altre azioni a favore della categoria professionale.
La CPC perseguirà le trasgressioni, deciderà le relative sanzioni, provvederà all’incasso dei contributi e delle ammende ed emanerà i provvedimenti atti ad assicurare l’esecuzione del presente articolo.
L’amministrazione di tutti i proventi derivanti dall’applicazione del CCL e dei fondi di cui all’art. 14.7. è di competenza della CPC, la quale decide sull’attribuzione dell’utile d’esercizio.
I resoconti annuali saranno controllati da una Commissione di revisione composta da un membro di parte imprenditoriale e da un membro di parte sindacale designati dalle parti contraenti, la quale presenterà tempestivo rapporto alla CPC. La Commissione di revisione resta in carica per un periodo di 3 anni: i suoi membri sono rieleggibili.
L’accettazione dei resoconti annuali (Conto perdite e profitti e Conto patrimoniale) è di competenza delle parti contraenti le quali dovranno pronunciarsi in proposito entro un mese dalla ricevuta dei resoconti e del rapporto di revisione.
Articolo 15
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Datori di lavoro | Contributo |
---|---|
per tutte le imprese del cantone Ticino, non affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, firmatarie del presente CCL | Il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.– |
Per analogia il medesimo trattamento vale per i consorzi di imprese nel senso che i consorzi affiliati all’Associazione padronale sopraccitata vengono esonerati, in forma proporzionale alla loro partecipazione al Consorzio, soltanto dal pagamento della loro quota-parte del quattro per mille dovuto sui salari entranti in considerazione.
Lavoratori | Contributo |
---|---|
Lavoratori (apprendisti compresi) |
l’1% (uno per cento) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). |
E’ introdotta un’apposita “Dichiarazione di adesione al contratto collettivo di lavoro” per le imprese.
La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata: - alle imprese affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, dal suo segretariato; - alle imprese non affiliate all’Associazione sopraccitata, dalla CPC, previo versamento dei contributi previsti dall’art. 14.1., lett. a).
Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che l’impresa sia iscritta al Registro di Commercio.
La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta;
- anno di costituzione;
- data d’iscrizione al Registro i Commercio.
Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l’impresa, non affiliata all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, che non ha versato il contributo professionale.
I proventi del contributo professionale e delle multe applicate dalla CPC saranno devoluti per sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento della stessa Commissione, del Collegio Arbitrale e dell’Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del presente CCL. L’eccedenza sarà devoluta per la costituzione di fondi per il miglioramento professionale e per altre azioni a favore della categoria professionale.
La CPC perseguirà le trasgressioni, deciderà le relative sanzioni, provvederà all’incasso dei contributi e delle ammende ed emanerà i provvedimenti atti ad assicurare l’esecuzione del presente articolo.
L’amministrazione di tutti i proventi derivanti dall’applicazione del CCL e dei fondi di cui all’art. 14.7. è di competenza della CPC, la quale decide sull’attribuzione dell’utile d’esercizio.
I resoconti annuali saranno controllati da una Commissione di revisione composta da un membro di parte imprenditoriale e da un membro di parte sindacale designati dalle parti contraenti, la quale presenterà tempestivo rapporto alla CPC. La Commissione di revisione resta in carica per un periodo di 3 anni: i suoi membri sono rieleggibili.
L’accettazione dei resoconti annuali (Conto perdite e profitti e Conto patrimoniale) è di competenza delle parti contraenti le quali dovranno pronunciarsi in proposito entro un mese dalla ricevuta dei resoconti e del rapporto di revisione.
Articolo 15
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Datori di lavoro | Contributo |
---|---|
per tutte le imprese del cantone Ticino, non affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, firmatarie del presente CCL | Il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.– |
Per analogia il medesimo trattamento vale per i consorzi di imprese nel senso che i consorzi affiliati all’Associazione padronale sopraccitata vengono esonerati, in forma proporzionale alla loro partecipazione al Consorzio, soltanto dal pagamento della loro quota-parte del quattro per mille dovuto sui salari entranti in considerazione.
Lavoratori | Contributo |
---|---|
Lavoratori (apprendisti compresi) |
l’1% (uno per cento) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). |
E’ introdotta un’apposita “Dichiarazione di adesione al contratto collettivo di lavoro” per le imprese.
La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata: - alle imprese affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, dal suo segretariato; - alle imprese non affiliate all’Associazione sopraccitata, dalla CPC, previo versamento dei contributi previsti dall’art. 14.1., lett. a).
Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che l’impresa sia iscritta al Registro di Commercio.
La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta;
- anno di costituzione;
- data d’iscrizione al Registro i Commercio.
Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l’impresa, non affiliata all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, che non ha versato il contributo professionale.
I proventi del contributo professionale e delle multe applicate dalla CPC saranno devoluti per sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento della stessa Commissione, del Collegio Arbitrale e dell’Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del presente CCL. L’eccedenza sarà devoluta per la costituzione di fondi per il miglioramento professionale e per altre azioni a favore della categoria professionale.
La CPC perseguirà le trasgressioni, deciderà le relative sanzioni, provvederà all’incasso dei contributi e delle ammende ed emanerà i provvedimenti atti ad assicurare l’esecuzione del presente articolo.
L’amministrazione di tutti i proventi derivanti dall’applicazione del CCL e dei fondi di cui all’art. 14.7. è di competenza della CPC, la quale decide sull’attribuzione dell’utile d’esercizio.
I resoconti annuali saranno controllati da una Commissione di revisione composta da un membro di parte imprenditoriale e da un membro di parte sindacale designati dalle parti contraenti, la quale presenterà tempestivo rapporto alla CPC. La Commissione di revisione resta in carica per un periodo di 3 anni: i suoi membri sono rieleggibili.
L’accettazione dei resoconti annuali (Conto perdite e profitti e Conto patrimoniale) è di competenza delle parti contraenti le quali dovranno pronunciarsi in proposito entro un mese dalla ricevuta dei resoconti e del rapporto di revisione.
Articolo 15
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Datori di lavoro | Contributo |
---|---|
per tutte le imprese del cantone Ticino, non affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, firmatarie del presente CCL | Il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.– |
Per analogia il medesimo trattamento vale per i consorzi di imprese nel senso che i consorzi affiliati all’Associazione padronale sopraccitata vengono esonerati, in forma proporzionale alla loro partecipazione al Consorzio, soltanto dal pagamento della loro quota-parte del quattro per mille dovuto sui salari entranti in considerazione.
Lavoratori | Contributo |
---|---|
Lavoratori (apprendisti compresi) |
l’1% (uno per cento) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). |
E’ introdotta un’apposita “Dichiarazione di adesione al contratto collettivo di lavoro” per le imprese.
La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata: - alle imprese affiliate all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, dal suo segretariato; - alle imprese non affiliate all’Associazione sopraccitata, dalla CPC, previo versamento dei contributi previsti dall’art. 14.1., lett. a).
Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che l’impresa sia iscritta al Registro di Commercio.
La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta;
- anno di costituzione;
- data d’iscrizione al Registro i Commercio.
Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l’impresa, non affiliata all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, che non ha versato il contributo professionale.
I proventi del contributo professionale e delle multe applicate dalla CPC saranno devoluti per sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento della stessa Commissione, del Collegio Arbitrale e dell’Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del presente CCL. L’eccedenza sarà devoluta per la costituzione di fondi per il miglioramento professionale e per altre azioni a favore della categoria professionale.
La CPC perseguirà le trasgressioni, deciderà le relative sanzioni, provvederà all’incasso dei contributi e delle ammende ed emanerà i provvedimenti atti ad assicurare l’esecuzione del presente articolo.
L’amministrazione di tutti i proventi derivanti dall’applicazione del CCL e dei fondi di cui all’art. 14.7. è di competenza della CPC, la quale decide sull’attribuzione dell’utile d’esercizio.
I resoconti annuali saranno controllati da una Commissione di revisione composta da un membro di parte imprenditoriale e da un membro di parte sindacale designati dalle parti contraenti, la quale presenterà tempestivo rapporto alla CPC. La Commissione di revisione resta in carica per un periodo di 3 anni: i suoi membri sono rieleggibili.
L’accettazione dei resoconti annuali (Conto perdite e profitti e Conto patrimoniale) è di competenza delle parti contraenti le quali dovranno pronunciarsi in proposito entro un mese dalla ricevuta dei resoconti e del rapporto di revisione.
Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL).
Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%.
Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Ozono e canicola
In caso d’allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- anticipare i lavori pesanti al mattino;
- garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
- anticipare l’inizio del lavoro alle ore 06:00;
- sospendere il lavoro al più tardi alle ore 13:00, o non iniziare l’attività lavorativa sul cantiere;
- l’impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto, della disponibilità di ore flessibili, o di un prolungamento della durata giornaliera di lavoro o settimanale, nel limite di quanto previsto dall’art. 18 CCL, o attraverso il recupero al sabato;
- il recupero delle ore perse per canicola di sabato non da diritto a supplementi;
- le richieste di recupero ore perse per “ozono e/o canicola” devono essere debitamente documentate (elenco del personale interessato / cantieri per i quali si chiede il recupero / giornaliere di cantiere).
Articoli 27, 29 e articolo 28 secondo adeguamenti contrattuali 2012
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL).
Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%.
Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Ozono e canicola
In caso d’allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- anticipare i lavori pesanti al mattino;
- garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
- anticipare l’inizio del lavoro alle ore 06:00;
- sospendere il lavoro al più tardi alle ore 13:00, o non iniziare l’attività lavorativa sul cantiere;
- l’impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto, della disponibilità di ore flessibili, o di un prolungamento della durata giornaliera di lavoro o settimanale, nel limite di quanto previsto dall’art. 18 CCL, o attraverso il recupero al sabato;
- il recupero delle ore perse per canicola di sabato non da diritto a supplementi;
- le richieste di recupero ore perse per “ozono e/o canicola” devono essere debitamente documentate (elenco del personale interessato / cantieri per i quali si chiede il recupero / giornaliere di cantiere).
Articoli 27, 29 e articolo 28 secondo adeguamenti contrattuali 2012
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL).
Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%.
Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Ozono e canicola
In caso d’allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- anticipare i lavori pesanti al mattino;
- garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
- anticipare l’inizio del lavoro alle ore 06:00;
- sospendere il lavoro al più tardi alle ore 13:00, o non iniziare l’attività lavorativa sul cantiere;
- l’impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto, della disponibilità di ore flessibili, o di un prolungamento della durata giornaliera di lavoro o settimanale, nel limite di quanto previsto dall’art. 18 CCL, o attraverso il recupero al sabato;
- il recupero delle ore perse per canicola di sabato non da diritto a supplementi;
- le richieste di recupero ore perse per “ozono e/o canicola” devono essere debitamente documentate (elenco del personale interessato / cantieri per i quali si chiede il recupero / giornaliere di cantiere).
Articoli 27, 29 e articolo 28 secondo adeguamenti contrattuali 2012
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Intemperie
In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.
Salario in caso d’intemperie
Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL).
Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all’80%.
Se il lavoratore all’inizio dell’attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.
Ozono e canicola
In caso d’allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- anticipare i lavori pesanti al mattino;
- garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
- anticipare l’inizio del lavoro alle ore 06:00;
- sospendere il lavoro al più tardi alle ore 13:00, o non iniziare l’attività lavorativa sul cantiere;
- l’impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto, della disponibilità di ore flessibili, o di un prolungamento della durata giornaliera di lavoro o settimanale, nel limite di quanto previsto dall’art. 18 CCL, o attraverso il recupero al sabato;
- il recupero delle ore perse per canicola di sabato non da diritto a supplementi;
- le richieste di recupero ore perse per “ozono e/o canicola” devono essere debitamente documentate (elenco del personale interessato / cantieri per i quali si chiede il recupero / giornaliere di cantiere).
Articoli 27, 29 e articolo 28 secondo adeguamenti contrattuali 2012
Lernende
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per gli apprendisti.
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articoli 4 e 33
Lernende
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per gli apprendisti.
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articoli 4 e 33
Lernende
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per gli apprendisti.
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articoli 4 e 33
Lernende
Le disposizioni del presente CCL sono valevoli per gli apprendisti.
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articoli 4 e 33
Junge Arbeitnehmende
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articolo 33
Junge Arbeitnehmende
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articolo 33
Junge Arbeitnehmende
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articolo 33
Junge Arbeitnehmende
Garanzia dell’occupazione ai giovani lavoratori
I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.
Articolo 33
Kündigungsfrist
Nuovi termini di disdetta per i lavoratori a partire da 55 anni (nell’anno successivo il compimento)
Anno di servizio | Termine di disdetta |
---|---|
nel primo anno di servizio | 1 mese |
dal secondo al nono anno di servizio | 4 mesi |
dal decimo anno di servizio | 6 mesi |
Adeguamenti contrattuali a partire dal 1° febbario 2013
Kündigungsfrist
Nuovi termini di disdetta per i lavoratori a partire da 55 anni (nell’anno successivo il compimento)
Anno di servizio | Termine di disdetta |
---|---|
nel primo anno di servizio | 1 mese |
dal secondo al nono anno di servizio | 4 mesi |
dal decimo anno di servizio | 6 mesi |
Adeguamenti contrattuali a partire dal 1° febbario 2013
Kündigungsfrist
Nuovi termini di disdetta per i lavoratori a partire da 55 anni (nell’anno successivo il compimento)
Anno di servizio | Termine di disdetta |
---|---|
nel primo anno di servizio | 1 mese |
dal secondo al nono anno di servizio | 4 mesi |
dal decimo anno di servizio | 6 mesi |
Adeguamenti contrattuali a partire dal 1° febbario 2013
Kündigungsfrist
Nuovi termini di disdetta per i lavoratori a partire da 55 anni (nell’anno successivo il compimento)
Anno di servizio | Termine di disdetta |
---|---|
nel primo anno di servizio | 1 mese |
dal secondo al nono anno di servizio | 4 mesi |
dal decimo anno di servizio | 6 mesi |
Adeguamenti contrattuali a partire dal 1° febbario 2013
Kündigungsschutz
E’ esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione contro le malattie.
Articolo 34
Kündigungsschutz
E’ esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione contro le malattie.
Articolo 34
Kündigungsschutz
E’ esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione contro le malattie.
Articolo 34
Kündigungsschutz
E’ esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione contro le malattie.
Articolo 34
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia, Regione Ticino
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia, Regione Ticino
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia, Regione Ticino
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia, Regione Ticino
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali
Arbeitgebervertretung
Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali
Arbeitgebervertretung
Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali
Arbeitgebervertretung
Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali
Paritätische Organe
Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.
A questo scopo è designata una “Commissione Paritetica Cantonale delle pavimentazioni stradali” (CPC) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero composta da due rappresentanti e due supplenti designati dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali e da due rappresentanti e due supplenti designati dalle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità fra i rappresentanti delle categorie padronali e operaie.
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri e supplenti sono rieleggibili.
Articoli 8.1 e 8.2
Paritätische Organe
Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.
A questo scopo è designata una “Commissione Paritetica Cantonale delle pavimentazioni stradali” (CPC) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero composta da due rappresentanti e due supplenti designati dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali e da due rappresentanti e due supplenti designati dalle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità fra i rappresentanti delle categorie padronali e operaie.
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri e supplenti sono rieleggibili.
Articoli 8.1 e 8.2
Paritätische Organe
Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.
A questo scopo è designata una “Commissione Paritetica Cantonale delle pavimentazioni stradali” (CPC) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero composta da due rappresentanti e due supplenti designati dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali e da due rappresentanti e due supplenti designati dalle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità fra i rappresentanti delle categorie padronali e operaie.
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri e supplenti sono rieleggibili.
Articoli 8.1 e 8.2
Paritätische Organe
Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.
A questo scopo è designata una “Commissione Paritetica Cantonale delle pavimentazioni stradali” (CPC) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero composta da due rappresentanti e due supplenti designati dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali e da due rappresentanti e due supplenti designati dalle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità fra i rappresentanti delle categorie padronali e operaie.
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri e supplenti sono rieleggibili.
Articoli 8.1 e 8.2
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro sezionale
- approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali.
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende e sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti le ore supplementari. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
- applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri
- notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l’eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
- la CPC ha il compito di provvedere all’applicazione coscienziosa e scrupolosa del CCL, di esaminare e risolvere i problemi inerenti alla professione entro i limiti delle disposizioni contrattuali e di assolvere quei compiti particolari ad essa assegnati di volta in volta dai contraenti.
- dirimere eventuali divergenze in merito all’interpretazione dell’articolo 57 CNM 2008
- esaminare ed approvare accordi salariali speciali (art. 45 CNM 2008)
- verificare il rispetto dell’art. 16 relativo al lavoro in subappalto
Articolo 8.3
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro sezionale
- approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali.
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende e sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti le ore supplementari. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
- applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri
- notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l’eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
- la CPC ha il compito di provvedere all’applicazione coscienziosa e scrupolosa del CCL, di esaminare e risolvere i problemi inerenti alla professione entro i limiti delle disposizioni contrattuali e di assolvere quei compiti particolari ad essa assegnati di volta in volta dai contraenti.
- dirimere eventuali divergenze in merito all’interpretazione dell’articolo 57 CNM 2008
- esaminare ed approvare accordi salariali speciali (art. 45 CNM 2008)
- verificare il rispetto dell’art. 16 relativo al lavoro in subappalto
Articolo 8.3
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro sezionale
- approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali.
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende e sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti le ore supplementari. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
- applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri
- notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l’eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
- la CPC ha il compito di provvedere all’applicazione coscienziosa e scrupolosa del CCL, di esaminare e risolvere i problemi inerenti alla professione entro i limiti delle disposizioni contrattuali e di assolvere quei compiti particolari ad essa assegnati di volta in volta dai contraenti.
- dirimere eventuali divergenze in merito all’interpretazione dell’articolo 57 CNM 2008
- esaminare ed approvare accordi salariali speciali (art. 45 CNM 2008)
- verificare il rispetto dell’art. 16 relativo al lavoro in subappalto
Articolo 8.3
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- allestire il calendario di lavoro sezionale
- approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali.
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende e sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti le ore supplementari. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
- applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri
- notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l’eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
- la CPC ha il compito di provvedere all’applicazione coscienziosa e scrupolosa del CCL, di esaminare e risolvere i problemi inerenti alla professione entro i limiti delle disposizioni contrattuali e di assolvere quei compiti particolari ad essa assegnati di volta in volta dai contraenti.
- dirimere eventuali divergenze in merito all’interpretazione dell’articolo 57 CNM 2008
- esaminare ed approvare accordi salariali speciali (art. 45 CNM 2008)
- verificare il rispetto dell’art. 16 relativo al lavoro in subappalto
Articolo 8.3
Rekursinstanz
Collegio Arbitrale
E’ costituito, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL
Esso è composto di 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali;
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.
Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Il Collegio Arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro Unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.
Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l’art. 12 del presente CCL.
Articolo 13; Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico
Rekursinstanz
Collegio Arbitrale
E’ costituito, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL
Esso è composto di 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali;
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.
Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Il Collegio Arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro Unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.
Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l’art. 12 del presente CCL.
Articolo 13; Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico
Rekursinstanz
Collegio Arbitrale
E’ costituito, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL
Esso è composto di 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali;
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.
Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Il Collegio Arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro Unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.
Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l’art. 12 del presente CCL.
Articolo 13; Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico
Rekursinstanz
Collegio Arbitrale
E’ costituito, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL
Esso è composto di 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali;
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.
Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Il Collegio Arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro Unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.
Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l’art. 12 del presente CCL.
Articolo 13; Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico
Folge bei Vertragsverletzung
Accertamenti
In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.
Sentenza
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.–.
La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali.
La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.
Articoli 11 e 12
Folge bei Vertragsverletzung
Accertamenti
In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.
Sentenza
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.–.
La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali.
La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.
Articoli 11 e 12
Folge bei Vertragsverletzung
Accertamenti
In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.
Sentenza
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.–.
La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali.
La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.
Articoli 11 e 12
Folge bei Vertragsverletzung
Accertamenti
In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.
Sentenza
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.–.
La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali.
La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.
Articoli 11 e 12
Kontrollen
Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 7 cpv. g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Articolo 10
Kontrollen
Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 7 cpv. g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Articolo 10
Kontrollen
Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 7 cpv. g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Articolo 10
Kontrollen
Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 7 cpv. g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Articolo 10
Schlichtungsverfahren
Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale
Divergenze di opinione e vertenze relative all’applicazione e all’interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.
Durante e dopo l’esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull’andamento e sul contenuto delle trattative. Un’informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.
Se non si giungesse ad un’intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico tramite ricorso.
Articolo 9
Schlichtungsverfahren
Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale
Divergenze di opinione e vertenze relative all’applicazione e all’interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.
Durante e dopo l’esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull’andamento e sul contenuto delle trattative. Un’informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.
Se non si giungesse ad un’intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico tramite ricorso.
Articolo 9
Schlichtungsverfahren
Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale
Divergenze di opinione e vertenze relative all’applicazione e all’interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.
Durante e dopo l’esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull’andamento e sul contenuto delle trattative. Un’informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.
Se non si giungesse ad un’intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico tramite ricorso.
Articolo 9
Schlichtungsverfahren
Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale
Divergenze di opinione e vertenze relative all’applicazione e all’interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.
Durante e dopo l’esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull’andamento e sul contenuto delle trattative. Un’informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.
Se non si giungesse ad un’intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all’Arbitro Unico tramite ricorso.
Articolo 9
Friedenspflicht
Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sè e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.
Articolo 7
Friedenspflicht
Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sè e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.
Articolo 7
Friedenspflicht
Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sè e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.
Articolo 7
Friedenspflicht
Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sè e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.
Articolo 7
Dokumente
accordo salariale 2009 CCL Paviementazioni stradali TI
accordo salariale 2010 CCL Pavimentazioni stradali TI
adeguamenti contrattuali 2012 CCL Pavimentazioni stradali TI
adeguamenti contrattuali 2013 CCL Pavimentazioni stradali TI
accordo salariale 2020 CCL Pavimentazioni stradali TI
accordo salariale 2022 CCL Pavimentazioni stradali TI