CCL per il settore svizzero dell’isolazione

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2024 bis 31.12.2024
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con i salari minimi nei cantoni di Neuchâtel e Ticino, e i giorni festivi per l’anno 2025. Novità nel canton Neuchâtel: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 21.31 all'ora, rispettivamente CHF 19.67 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. Novità nel cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale è di CHF 20.01 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (26.11.2024) / Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024: aumento generale dei salari effettivi dell’1,7% e aumento delle spese e dei contributi di risparmio per il pensionamento anticipato (1,1% ciascuno per i lavoratori e i datori di lavoro).
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Campo d'applicazione geografico
13346

La CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione i datori di lavoro dei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale
13346

La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:

  • isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
  • Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
  • Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
  • Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione personale
13346

La CCL si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi quelli occupati a tempo parziale, in seguito detti lavoratori, occupati presso un datore di lavoro vincolato alla CCL, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Agli apprendisti ed alle apprendiste si applicano gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 della CCL.

Lavoratori non sottoposti alla CCL
  • Amministratore dell’impresa.
  • Il personale commerciale.
  • I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Articoli 3.3 e 3.4

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13346

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13346

Le disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) valgono per tutti i datori di lavoro che eseguono i seguenti lavori d’solazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio:

  1. isolazione di impianti tecnici in edifici e fabbricati, tubature, armature, apparecchi, contenitori e canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella a elementi prefabbricati;
  2. costruzione ed installazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio delle relative porte e barriere; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione;
  3. montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’in­dustria e dell’abitazione;
  4. realizzazione e montaggio di protezioni antincendio passivi e di sistemi di protezione antincendio passivi di ogni genere; isolazione di pareti, soffitti e travi in acciaio di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
  5. insufflaggio in cavità.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13346

Le disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL valgono per tutti i lavoratori delle imprese secondo il capoverso 2. Per gli apprendisti, sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:

  1. Amministratore dell’impresa;
  2. il personale commerciale;
  3. I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il CCL può essere disdetto da entrambe le parti contraenti con una lettera raccomandata osservando un periodo di disdetta pari a 6 mesi, quindi entro il 30 giugno 2019 per il 31 dicembre 2019.

Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno.

Articoli 21.3 e 21.4

Salari / salari minimi
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Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Categorie di lavoratori

Anni di età1

Salario orario

Salario mensile

Salario annuale

Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato

20.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

21.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

22.

CHF 25.68

CHF 4'450.–

CHF 57'850.–

23.

CHF 26.26

CHF 4'550.–

CHF 59'150.–

24.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

25.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

26.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

27.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

28.

CHF 29.72

CHF 5'150.–

CHF 66'950.–

29.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

30.

CHF 30.87

CHF 5'350.–

CHF 69'550.–

41.

CHF 31.74

CHF 5'500.–

CHF 71'500.–

Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini

20.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

21.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

22.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

23.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

24.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

25.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

26.

CHF 27.41

CHF 4'750.–

CHF 61'750.–

27.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

28.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

29.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

30.

CHF 30.01

CHF 5'200.–

CHF 67'600.–

41.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo)

20.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

21.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

22.

CHF 23.66

CHF 4'100.–

CHF 53'300.–

23.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

24.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

25.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

26.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

27.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

28.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

29.

CHF 27.70

CHF 4'800.–

CHF 62'400.–

30.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

41.

CHF 28.85

CHF 5'000.–

CHF 65'000.–

Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti)

 

 

CHF 4'000.–

 


1 Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.31 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.67 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 20.01 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 19.57 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.07 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico. Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.


Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)

Anno di apprendistato

Salario mensile

Salario annuale

1° anno di tirocinio

CHF 1'000.–

CHF 13'000.–

2° anno di tirocinio

CHF 1'350.–

CHF 17'550.–

3° anno di tirocinio

CHF 1'850.–

CHF 24'050.–

Rimborso spese supplementare

CHF 320.–/mese

 


Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 3

Categorie salariali
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  1. Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
  2. Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
  3. Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6

Aumento salariale
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2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)

Aumento generale dei salari effettivi dell'1,7% per tutti i dipendenti assoggettati il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a CHF 5'950.–.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del CCL.

Appendice 10: articolo 2; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Tredicesima mensilità
13346

Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.3 risp. l’Appendice 10 CCL.

L’indennità di fine anno viene versata al più tardi nel mese di dicembre dell’anno in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza.

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, I’indennità è pagata pro rata temporis. Il diritto al pagamento pro rata dell’indennità sussiste unicamente se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.

Se il lavoratore, per un motivo qualsiasi (eccetto a seguito di malattia o infortunio), è impedito a fornire la sua prestazione lavorativa per più di due mesi complessivi nel corso di un anno civile, l’indennità di fine anno può essere ridotta di 1/12 per ogni ulteriore mese intero (ovvero a partire dal terzo mese) di impedimento.

Articolo 42

Versamento del salario
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Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13346

Per il lavoro effettuato di notte, di domenica e nei giorni festivi vengono pagate le seguenti indennità: 

Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi Orario Indennità
Domeniche e giorni festivi 23.00-23.00 100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno 20.00-23.00 50%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile 23.00-06.00 50%
Sabato 16.00-20.00 50%


Il lavoro effettuato di notte, di domenica e nei giorni festivi deve essere compensato in primo luogo con un supplemento di tempo (secondo l’art. 45.1 CCL) e conformemente all’art. 28.6. Se una compensazione non è realizzabile, esso deve essere retribuito con un’indennità di salario (art. 45.1 CCL). Se il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi viene compensato con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario (secondo l’art. 45.1 CCL) deve essere comunque versata al lavoratore.

In caso di lavoro notturno effettuato regolarmente oppure continuamente durante 25 o più notti per anno civile, i lavoratori beneficiano … di una compensazione di tempo equivalente al 10 % del lavoro notturno effettivamente prestato

Articolo 45

Rimborso spese
13346
Rimborso delle spese per lavoro fuori sede

Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:

  1. per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
    • CHF 18.– per giorno di lavoro, oppure
    • CHF 340.– al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;

In caso di lavoro prolungato all’estero, datore di lavoro e lavoratore si accordano tra loro in merito ai punti indicati all’articolo 46.1 CCL.

Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato

Datore di lavore e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. In questo caso, il lavoratore riceve un’indennità in conformità all’articolo 47.4 CCL.

Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da lui, il lavoratore è tenuto a trasportare nel suo veicolo tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. Lo stesso vale per il trasporto di materiale ed attrezzi nel quadro delle disposizioni della Legge sulla circolazione stradale.

Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato che serve per le trasferte di servizio.

L’indennità per i chilometri effettuati per le trasferte di servizio è pari a 60 centesimi al chilometro. Datore di lavoro e lavoratore possono anche stabilire un’indennità forfettaria.

Articoli 46 e 47; Accordo complementare 2024

Orario di lavoro
13346

La ripartizione della durata del lavoro (determinazione della durata del lavoro quotidiana, risp. settimanale) è di competenza del datore di lavoro. I lavoratori partecipano per tempo alle discussioni per prendere la relativa decisione. Restano riservate le disposizioni della legge federale sul lavoro. Nel caso di lavoro retribuito a salario orario, il grado di occupazione concordato può subire una riduzione massima del 15°% alla settimana

La durata del lavoro settimanale è pari in media a 40 ore. Una giornata lavorativa è pari a 8 ore di lavoro. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore. La durata del lavoro annuale è definita all’Appendice 10 in considerazione dell’articolo 28.3. Va osservata la durata massima del lavoro stabilita per legge.

Il calcolo del salario a ore avviene sulla base di una durata media mensile di 173,3 ore, rispettivamente 40 ore alla settimana.

Conformemente all'art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore in più – escluso il lavoro di recupero. Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore supplementari, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora devono essere:

  1. pagate entro il 30 giugno, oppure
  2. compensate con tempo libero, oppure
  3. versate sul conto di risparmio del lavoratore conformemente agli articoli 19 e 37 CCL.

Su esplicita richiesta scritta del lavoratore, la CPN o la CP possono autorizzare delle deroghe. Il lavoratore inoltra la sua domanda motivata al più tardi nell’ultimo trimestre dell’anno civile.

Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Durata del lavoro

In virtù dell’articolo 28.3 CCL la durata annuale lorda del lavoro 2024 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2096 ore.

Articoli 28.1, 28.3 – 28.4, 28.6 e 28.7; Appendice 10: articolo 1

Registrazione dell’orario di lavoro
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Controllo dell’orario di lavoro

Nelle imprese e sulla base dei rapporti di lavoro si deve tenere una contabilità precisa delle ore lavorative. A tale scopo va utilizzato l’apposito modulo messo a disposizione dalla CPN (cfr. appendici al Contratto collettivo di lavoro) o, in sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che infrangono queste disposizioni verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell’art. 13.4 lett. c CCL. Alla fine dell’anno e alla fine del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all’orario di lavoro.

Articolo 28.2

Lavoro straordinario / ore supplementari
13346

E considerato lavoro straordinario regolare il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro annuale secondo l’appendice 10 CCL.

Conformemente all'art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore in più – escluso il lavoro di recupero. Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore supplementari, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora devono essere:

  1. pagate entro il 30 giugno, oppure
  2. compensate con tempo libero, oppure
  3. versate sul conto di risparmio del lavoratore conformemente agli articoli 19 e 37 CCL.

Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro

Indennità per lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero di lavoro (dalle ore 06.00 alle 20.00) secondo l’articolo 10 cpv. 1 LL, risp. 50 ore alla settimana secondo l’articolo 9 cpv. 1 let. b LL e che superano la durata annuale del lavoro secondo l’Appendice 10 CCL. Le disposizioni della LL circa la durata massima del lavoro (tempo di lavoro e tempo di viaggio) devono essere rispettate.

Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25 %. Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.6 CCL.

Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno civile completo, sono considerate come lavoro straordinario le ore di lavoro che superano i seguenti valori:

  1. numero di giorni lavorativi (comprese le vacanze e i giorni festivi) moltiplicati per 8 ore; oppure
  2. numero di settimane lavorative (comprese le vacanze e i giorni festivi) moltiplicate per 40 ore.

Articoli 28.6, 31 e 44; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Vacanze
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Vacanze

Il saldo delle vacanze si applica dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’anno d’età corrispondente. 

Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età 25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età 25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età 27 giorni
dopo il compimento del 60° anno d’età 30 giorni

Riduzione del diritto e periodo delle vacanze, salario durante le vacanze
Riduzione del diritto alle vacanze

Se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito a lavorare per più di un mese in totale, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo a partire dal secondo mese completo di assenza e per ogni mese ulteriore.

Se nel corso di un anno civile l’impedimento dura complessivamente più di due mesi ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, esercizio di una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo a partire dal terzo mese completo di assenza e per ogni mese ulteriore.

Periodo delle vacanze

Se ha luogo una chiusura aziendale per ferie collettive, tutti i lavoratori devono prendere le vacanze che spettano loro, per quanto possibile, in tale periodo. D’altra parte hanno il diritto di prendere, immediatamente prima o dopo la chiusura aziendale, le ulteriori vacanze che spettano loro al di là di quelle collettive.

In caso di chiusura aziendale per ferie collettive oppure di ponti nei giorni festivi, bisogna dare al lavoratore la possibilità di compensare anticipatamente o posticipatamente le ore mancanti.

Salario durante le vacanze

Il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario totale relativo al periodo delle vacanze

Articoli 32 e 33

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle assenze seguenti, purché non cadano in un giorno non lavorativo: 

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 2 giorni
Decesso del coniuge, , di figli propri e dei gentori 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se vivevano nella stessa economia domestica 3 giorni
giornata informativa scuola reclute Il tempo supplementare viene pagato dall’IPG 1 giorno
Congedo dal servizio militare 1 giorno
fondazione della propria economia domestica o di trasloco, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno


L’indennità per l’assenza deve essere versata in base all’ammontare del salario relativo.

Assenze brevi e giustificate (per es. visite mediche o disbrigo di faccende private) devono essere autorizzate in anticipo dal datore di lavoro. Il tempo di lavoro mancante che ne risulta viene compensato, purchè l’assenza non duri più di due ore.

Articolo 38

Giorni festivi retribuiti
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Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34

Congedo di formazione
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Perfezionamento professionale personale

Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.

In special modo, entrano in considerazione i corsi e le conferenze di formazione tenuti da una delle parti contraenti oppure quelli da entrambe riconosciuti. Il regolamento di cui all’articolo 26.2 CCL si applica ai temi relativi all’attività professionale.

La CP, rispettivamente la CPN, informano sia le aziende che i lavoratori almeno una volta all’anno circa l’offerta di corsi.

Perfezionamento particolare

Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:

  1. esperti professionali;
  2. membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
  3. lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
  4. lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26 e 27

Malattia
13346
Obbligo di assicurazione in caso di impedimento per malattia

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente i lavoratori per un’indennità giornaliera di malattia pari al 80 % del salario assicurato, perso durante la malattia, inclusa l’indennità di fine anno, tenuto conto della durata contrattuale normale del lavoro. I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 50 % ciascuno. Il lavoratore versa tuttavia una quota del premio pari al massimo all’1,75 % del suo salario AVS.

Il datore di lavoro può concludere un’assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differita fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare l’80 % del salario durante il periodo di differimento.

Il lavoratore deve fornire una prova sufficiente della sua malattia. A partire dal terzo giorno la malattia deve essere attestata con certificato medico. Restano riservate le condizioni assicurative in deroga (per es. la richiesta di un certificato medico già dal primo giorno di malattia o di un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia). Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore circa le condizioni di assicurazione vigenti nell’azienda.

La parte dei contributi del lavoratore viene dedotta dal salario e versata all’assicurazione dal datore di lavoro assieme alla sua quota parte.

Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:

  1. indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l’indennità di fine anno, nella misura dell’80 % del salario normale in caso di malattia, dall’inizio (senza indennità e spese);
  2. la durata della copertura assicurativa nello spazio di 900 giorni deve ammontare a 720 e comprendere una o più malattie;
  3. le indennità giornaliere da versare sono calcolate proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa;
  4. in caso di riduzione delle indennità giornaliere in seguito a sovrassicurazione, il lavoratore ha diritto all’ammontare corrispondente a 720 giorni completi;
  5. eventuali riserve devono essere comunicate per iscritto all’assicurato all’inizio dell’assicurazione e sono valide al massimo per una durata di 5 anni;
  6. le prestazioni di maternità prescritte dalla LAMal vengono versate in aggiunta all’assicurazione maternità a livello federale;
  7. l’assicurato deve essere informato al momento dell’uscita da un’assicurazione collettiva in merito al suo diritto di passare a un’assicurazione individuale. Il passaggio deve avvenire secondo le regole della LAMal (nessuna nuova riserva, tariffa unica, periodi di carenza);
  8. tutto il personale aderente alla presente Convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva;
  9. in caso di partecipazione ad eccedenze, i lavoratori hanno diritto almeno al 50 %.

Le prestazioni di cui all’articolo 52.1 CCL sono considerate come pagamento del salario ai sensi dell’articolo 324a CO.

Per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti degli assicurati che hanno raggiunto i 65 risp. 64 anni di età, il datore di lavoro prende contatto con la sua compagnia di assicurazione ed informa i dipendenti al riguardo.

Per le riserve già esistenti, il datore di lavoro deve garantire almeno la copertura prevista dall’articolo 324a CO.

Articoli 51 e 52

Congedo maternità / paternità / parentale
13346

Tutti i lavoratori assoggettati alla CCL hanno diritto a un congedo di paternità di 10 giorni retribuito al 100 % (da fruire nel corso dei 6 mesi successivi alla nascita del figlio). Ai datori di lavoro spetta la corrispondente indennità IPG. In questo modo l’intero diritto a giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato

Articolo 38.4

Servizio militare / civile / di protezione civile
13346

Durante il servizio militare svizzero obbligatorio, quello civile o di protezione civile, in tempo di pace, il lavoratore riceve, in base all’apposito attestato dei giorni di servizio, il salario dal suo datore di lavoro, secondo le disposizioni seguenti.

Il salario è fissato come segue:

Tipo di servizio in percentuale del salario
durante la scuola reclute come recluta   per le reclute senza figli a carico 50%
  per le reclute con figli a carico 80%
durante gli altri periodi di servizio obbligatorio fino a quattro settimane per anno civile   100%
Per gli ulteriori periodi di servizio per chi non ha figli a carico 80%
per chi non ha figli a carico 80%
Per i militari in ferma continuata 80%


Le indennità legali per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superino il salario pagato durante il servizio militare o di protezione civile.

Articolo 57

Regolamentazioni in materia di pensionamento
13346
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
13346
Pensionamento flessibile

Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da lavori usuranti, il lavoratore e il datore di lavoro possono prendere accordi, basandosi su questa CCL, per un pensionamento flessibile.

In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:

  1. Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
  2. L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere concordata tra lavoratore e datore di lavoro per iscritto con 3 mesi di anticipo.
  3. Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentandola col passare degli anni.
  4. Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione proporzionale del salario del lavoratore.
  5. I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) restano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purchè il lavoratore abbia almeno 10 anni di servizio presso l’azienda.
  6. L’ufficio della CPN può essere consultato.
Conto di risparmio per il pensionamento anticipato

In base all’articolo 19 CCL il datore di lavoro apre presso la Spida Sozialversicherungen di Zurigo un conto di risparmio per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età.

Il conto di risparmio ha lo scopo di facilitare il pensionamento anticipato del lavoratore.

Il datore di lavoro e il lavoratore alimentano il conto di risparmio nella maniera seguente:

  1. versamento obbligatorio pari all’1.1% del salario annuo AVS lordo da parte del datore di lavoro;
  2. versamento obbligatorio pari all’1.1% del salario annuo AVS lordo da parte del lavoratore;
  3. oltre a ciò, il lavoratore può effettuare versamenti facoltativi sul proprio conto di risparmio personale, p. es. relativi alle ore di straordinario conformemente all’articolo. 28.6 lett. c. CCL

Il datore di lavoro deduce il contributo obbligatorio del lavoratore dal suo salario e versa ogni mese l’intero importo contributivo (quello del datore di lavoro e quello del lavoratore per un totale del 2.2%) sul conto di risparmio, conformemente alle istruzioni della Spida Sozialversicherungen.

Il contributo obbligatorio comprende il contributo di risparmio e il contributo di rischio. Inoltre può essere riscosso un contributo alle spese amministrative e anche un contributo al risanamento in caso di copertura insufficiente. Il Consiglio di fondazione composto pariteticamente decide in merito alla ripartizione di questi due contributi.

Il capitale risparmiato è fruttifero d’interessi.

Il capitale alimentato dai versamenti obbligatori del datore di lavoro e del lavoratore nonché da eventuali altri versamenti facoltativi è amministrato dalla Spida Sozialversicherungen. L’ufficio di esecuzione incaricato dell’incasso e dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. incasso dei contributi presso i datori di lavoro;
  2. gestione dei conti individuali dei lavoratori;
  3. investimento e interessi fruttiferi di tali importi e del patrimonio;
  4. allestimento di conteggi periodici sullo stato del capitale individuale dei singoli lavoratori;
  5. informazione e consulenza ai lavoratori per il ritiro del capitale.

Il versamento del capitale risparmiato è previsto al momento del pensionamento tra l’età minima per il pensionamento ai sensi dell’articolo 36.2 e il 65° anno d’età. Il capitale risparmiato può essere utilizzato per:

  1. un investimento nella cassa pensione del datore di lavoro al fine di migliorarne le prestazioni, a patto che questo sia previsto dal regolamento della cassa pensione;
  2. misure volte ad accompagnare o facilitare il pensionamento anticipato o flessibile conformemente all’articolo 36 CCL;
  3. un versamento in capitale.

Un versamento prima del raggiungimento dell’età pensionabile può essere richiesto nei seguenti casi:

  1. partenza definitiva dalla Svizzera;
  2. decesso del lavoratore;
  3. invalidità duratura completa o parziale;
  4. avviamento di un’attività in proprio;
  5. prelevamento anticipato nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni.
Esonero

Le ditte che dispongono di una previdenza professionale estesa e adempiono già alle disposizioni complementari in materia di contributi e prestazioni possono presentare una domanda di esonero per i contributi di risparmio. Il datore di lavoro deve confermare ogni anno che i presupposti per l’esonero siano soddisfatti. Per esempio attraverso una dichiarazione del Consiglio di fondazione della cassa pensione. Della valutazione della domanda è responsabile il comitato della CPN. In caso di dubbi esso ha la facoltà di ricorrere alla Spida Assicurazioni sociali o un perito esterno per una consulenza in materia.

Articoli 36 e 37; Accordo 2024: Modifica parziale art. 37.3

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13346

I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro mensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.–
Contributo di formazione CHF 15.–
Totale CHF 35.–


Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.– /anno o CHF 20.– al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.– /mensili (contributo di formazione)


Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
13346

Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore.

Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articoli 24.4, 24.5

Apprendisti
13346

Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:

  • contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
  • durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
  • giorni festivi
  • indennità per assenze giustificate
  • 13esima mensilità
  • risarcimento spese


Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)

Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze

Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2

Giovani dipendenti
13346
Vacanze

Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 25 giorni

Articolo 32

Protezione contro il licenziamento
13346
Protezione dalla disdetta

La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

  1. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei lavoratori in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa, in un’istituzione di previdenza professionale, in una Commissione paritetica o ancora in una delegazione nell’ambito dei negoziati e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

Divieto di disdetta da parte del datore di lavoro

Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

  1. Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articoli 65 e 66

Rappresentanza dei lavoratori
13346

Sindacato Unia

Rappresentanza dei datori di lavoro
13346

Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)

Cauzione
13346
Principi

Per assicurare i contributi di applicazione, i contributi di base e il contributo di formazione, come anche le pretese relative al CCL della commissione paritetica nazionale (detta qui di seguito CPN), ogni datore di lavoro che effettua lavori nel campo d’applicazione dichiarate d’obbligatorietà generale di questo CCL, è tenuto a depositare una cauzione fino all’ammontare di CHF 10'000.– o della somma equivalente in Euro a favore della CPN prima di iniziare l’attività professionale.

La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia irrevocabile di una banca sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di una assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPN deve essere regolata con questa banca o assicurazione e deve inoltre indicarne lo scopo. La CPN deposita la cauzione versata in contanti su un conto vincolato allo stesso tasso d’interesse che vale per tali conti. L’interesse rimane sul conto e sarà versato unicamente al momento della restituzione della cauzione e dopo deduzione delle spese amministrative.

Ammontare della cauzione

Quando la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.– (retribuzione secondo il contratto d’appalto), i datori di lavoro sono liberati dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. Per una somma d’appalto fra CHF 2'000.– e CHF 20'000.– in un anno civile la cauzione ammonta a CHF 5'000.–. Quando la somma d’appalto in un anno civile supera i CHF 20'000.– , la cauzione completa di CHF 10'000.– deve essere versata. Nel caso in cui la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.– , l’azienda deve presentare il contratto d’appalto alla CPN.

Somma d’appalto a partire Somma d’appalto fino a Ammontare della cauzione
CHF 1.– CHF 2'000.– Pas de caution obligatoire
CHF 2'001.– CHF 20'000.– CHF 5'000.–
CHF 20'001.–   CHF 10'000.–

Messa in conto

Sul territorio della Confederazione la cauzione è dovuta solo una volta. Tutte le pretese di cauzione derivanti da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale devono essere messe in conto. La prova per il versamento avve-nuto di una cauzione spetta al datore di lavoro che deve presentarla in forma scritta.

Utilizzazione della cauzione

La cauzione sarà usata nell’ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate della CPN.

  1. Per pagare le sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura;
  2. per pagare il contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Utilizzo della cauzione

Se la CPN accerta che il datore di lavoro non ha osservato le prescrizioni di cui la cauzione è una garanzia, gli comunica la somma da versare alla CPN, motivandone la richiesta e fissando una scadenza di 10 giorni per la presa di posizione. Scaduto questo termine, la CPN comunica al datore di lavoro la propria decisione motivata ed emette la fattura con un termine di pagamento di 15 giorni civili. Se il pagamento non avviene entro il termine fissato di 15 giorni la CPN può esigere la cauzione.

Quando le condizioni sono rispettate, la CPN è senz’altro autorizzata a chiedere presso l’istituto competente (banca/assicurazione) il versamento proporzionale o completo della cauzione (in dipendenza dell’ammontare della multa convenzionale oltre alle spese di controllo e di procedura e/o l’ammontare del contributo per i contributi di applicazione, il contributo di base e il contributo di formazione) o di chiedere l’accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti.

Dopo che la cauzione è stata utilizzata dalla CPN, quest’ultima informa il datore di lavoro per scritto, entro 10 giorni, relativamente alla data del prelevamento e dell’ammontare prelevato. Al contempo, in un rapporto scritto, la CPN informa il datore di lavoro sui motivi per cui è stata utilizzata la cauzione e come sia definito il suo ammontare.

Nel caso di utilizzo della cauzione la CPN ha l’obbligo di segnalare per iscritto al datore di lavoro che contro l’utilizzazione della cauzione può essere fatta causa presso il tribunale competente alla sede della CPN. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro nel campo d’applicazione geografico dichiarato d’obbligatorietà generale, il datore di lavoro deve riportare la somma della cauzione nuovamente a suo valore iniziale.

Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione, ne possono chiedere la liberazione presso la CPN nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

  1. il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel settore svizzero dell’ isolazione.
  2. le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d’appalto.

Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:

  1. Le pretese legate al CCL come le sanzioni convenzionali, le spese di controllo e di procedura, il contributo di applicazione, i contributi di base e il contributo di formazione sono pagati regolarmente e
  2. La CPN non hanno costatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.
Multe nel caso di cauzione non versata

Quando un datore di lavoro nonostante intimazione avvenuta non versa la cauzione, questa infrazione viene punita conformemente all’articolo 13 CCL con una sanzione convenzionale fino all’ammontare della cauzione dovuta più le relative spese di procedura. Il pagamento di detta sanzione non libera il datore di lavoro dall’obbligo di versare una cauzione.

Gestione della cauzione

La CPN può delegare la gestione della cauzione parzialmente o in totale.

Foro giuridico

Nel caso di lite sono competenti i tribunali alla sede della CPN nel settore svizzero dell’ isolazione. È applicabile esclusivamente diritto svizzero.

Articolo 23

Organi paritetici
13346

Commissione Paritetica Nazionale (CPN)

Le parti contraenti assicurano l’esecuzione costante della CCL ai sensi dell’articolo 357b CO. Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna

Articoli 11.1

Compiti organi paritetici
13346
Commissione Paritetica

I compiti particolari della Commissione Paritetica sono:

  1. la tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi per le spese di applicazione, di base e di formazione, secondo le istruzioni della CPN;
  2. l’esecuzione di controlli dei cantieri, incluso il rapporto di controllo, conformemente all’articolo 11.5 lettera a della CCL e secondo le istruzioni della CPN;
  3. di assicurare l’esecuzione della presente CCL in base alle istruzioni della Commissione Paritetica Nazionale;
  4. di proporre alla CPN l’esecuzione di controlli dei libri paga;
  5. di promuovere il perfezionamento professionale;
  6. la messa in atto di misure nell’ambito della sicurezza del lavoro.
Commissione Paritetica Nazionale (CPN)

La CPN ha quali compiti:

  1. di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questa CCL (in particolare l’esecuzione di controlli dei libri paga e dei cantieri e il perseguimento delle infrazioni alla presente CCL);
  2. di promuovere il perfezionamento professionale;
  3. di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione della CCL. La CPN può delegare questo compito alle CP;
  4. di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi per le spese di applicazione, di base e di formazione conformemente all'art. 22 CCL;
  1. di pronunciare e di incassare i costi derivanti dai controlli, dai procedimenti e dalle pene convenzionali;

La CPN ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, in caso di sospetti fondati, controlli presso i datori di lavoro in merito all’applicazione della CCL.

Articoli 10.2, 11.5, 11.6

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
13346
Multe convenzionali

Sia le CPN che le CP possono infliggere una multa convenzionale ai datori di lavoro che non rispettano gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro.

  1. La multa convenzionale va stabilita innanzitutto in modo da impedire ai datori di lavoro o ai lavoratori già colpevoli di commettere ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro. In alcuni casi la multa può superare la somma delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori.
  2. L’importo viene inoltre stabilito in modo cumulativo in base ai seguenti criteri:
    1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
    2. violazione delle disposizioni non pecuniarie del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro nero nonché delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione della salute;
    3. il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
    4. violazione unica o ripetuta delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro e la gravità di questa violazione;
    5. recidiva delle violazioni del Contratto collettivo di lavoro;
    6. dimensione dell’impresa;
    7. il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere personalmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole, o che prevedono di farli valere in un futuro prossimo.
  3. Chi non tiene una contabilità delle ore di lavoro nell’impresa secondo l’articolo 28.2 CCL viene punito con una multa convenzionale fino a un massimo di CHF 8'000.– per ogni lavoratore interessato. Se viene effettuato un controllo dell’orario di lavoro che è giustificato ma non conforme a tutte condizioni del CCL, la multa convenzionale può essere adeguatamente ridotta.
  4. Chi non conserva i documenti aziendali di cui all’articolo 13.1 e 13.2 CCL durante 5 anni viene punito con una multa convenzionale fino a un massimo di CHF 30'000.–.
  5. Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza e per iscritto dall’organo di controllo incaricato secondo l’articolo 13.1 CCL e perciò rende impossibile un controllo regolare viene punito con una multa convenzionale fino a un massimo di CHF 30'000.–.
  6. (…)
  7. (…)
  8. Chi non versa la cauzione o chi non la versa in modo conforme ai sensi dell’articolo 23 CCL, malgrado diffida avvenuta, viene punito con una multa convenzionale fino all’ammontare della cauzione dovuta.
  9. Il pagamento della multa convenzionale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le restanti disposizioni del presente CCL.

(…)

I pagamenti vanno effettuati, se non viene designato espressamente un’altro luogo di pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, sul conto della CPN.

Trasgressioni da parte del datore di lavoro

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della CCL verranno obbligati dall’organo di controllo ad effettuare i pagamenti degli arretrati. Saranno inoltre sanzionati con i costi secondo gli articoli 13.3. lett a., b. e 13.4 CCL.

Gli importi delle sanzioni contrattuali fissate dalla CPN ai sensi degli articoli 13.3 lettera a), b) e c) CCL devono essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione della decisione sul conto della CPN

Articoli 13.4 – 13.6 et 14

Controlli
13346

Nelle aziende sottoposte al campo d’applicazione di questa CCL è necessario effettuare, sulla base di richieste ben motivate, controlli in merito all’applicazione della CCL, della DFO. Questi controlli verranno effettuati dagli organi di controllo delle parti contraenti nominati dalla CPN, risp. dalla CP. Le aziende presso le quali vengono effettuati questi controlli devono presentare integralmente tutti i documenti richiesti decisivi per l’esecuzione dei controlli ed entro 30 giorni tutti gli altri documenti necessari. Ciò in particolare con riferimento agli elenchi del personale, alle distinte dei salari, ai conteggi del tempo di lavoro, ecc.

Le aziende sono tenute a conservare i documenti citati all’articolo 13.1 CCL a norma di legge, comunque per almeno cinque anni.

Se dai controlli dei libri paga non emergono contestazioni, all’azienda non verrà addebitato alcun costo. Se invece risultano motivi di reclamo, l’azienda dovrà pagare in ogni caso le seguenti spese:

  1. le spese di controllo e processuali che sono state generate;
  2. se le infrazioni di valore monetario sono considerate «lievi» e non risultano «infrazioni di valore non monetario», la CPN o la CP possono disporre una riduzione delle spese di controllo. In tutti gli altri casi le spese di controllo vanno inflitte integralmente all’azienda inadempiente.

Articoli 13.1  13.3

Congedo per partecipare alle attività sindacali
13346
Perfezionamento particolare

Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:

  1. lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articolo 27.1 d

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
13346

Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Eventuali divergenze possono essere sottoposte da ambo le parti, in base all’articolo 9 CCL, alla commissione paritetica.

Articolo 16

Procedure di conciliazione e arbitrato
13346
Livello Istituzione responsabile
Tra le parti contraenti
1° livello Commissione Paritetica Nazionale
2° livello Tribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda
1° livello Commissione paritetica
2° livello Commissione Paritetica Nazionale


Articoli 9-12

Obbligo della pace
13346

Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9.1

Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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