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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 17.12.2020 bis 31.03.2023
Letzte Änderungen
Dal 1° gennaio 2023 contribuiti per il pensionamento anticipato di 1.1%. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023 . (29.12.2022) / Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2024 (29.04.2022) / Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. (17.12.2021) / Correzione del cacolatore dei salari minimi: indennità di vacanze. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi e i contributi FAR 2021.Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3, 1.4
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3, 1.4
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3, 1.4
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3, 1.4
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 39.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 39.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 39.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 39.4
Kontakt paritätische Organe
Casella postale 1319
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
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Löhne / Mindestlöhne
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- |
Apprendisti | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020
Löhne / Mindestlöhne
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- |
Apprendisti | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020
Löhne / Mindestlöhne
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- |
Apprendisti | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020
Löhne / Mindestlöhne
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- |
Apprendisti | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020
Lohnkategorien
Classe salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero |
Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità |
Articolo 18
Lohnkategorien
Classe salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero |
Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità |
Articolo 18
Lohnkategorien
Classe salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero |
Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità |
Articolo 18
Lohnkategorien
Classe salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero |
Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità |
Articolo 18
13. Monatslohn
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
13. Monatslohn
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
13. Monatslohn
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
13. Monatslohn
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
Lohnauszahlung
Articolo 36
Lohnauszahlung
Articolo 36
Lohnauszahlung
Articolo 36
Lohnauszahlung
Articolo 36
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2
Spesenentschädigung
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Articoli 23 e 24
Spesenentschädigung
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Articoli 23 e 24
Spesenentschädigung
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Articoli 23 e 24
Spesenentschädigung
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Articoli 23 e 24
Normalarbeitszeit
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.
La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.
In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.
Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Normalarbeitszeit
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.
La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.
In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.
Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Normalarbeitszeit
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.
La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.
In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.
Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Normalarbeitszeit
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.
La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.
In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.
Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Ferien
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo |
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Ferien
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo |
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Ferien
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo |
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Ferien
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo |
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 - 1 giornata |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata |
Articolo 27
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 - 1 giornata |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata |
Articolo 27
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 - 1 giornata |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata |
Articolo 27
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 - 1 giornata |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata |
Articolo 27
Bezahlte Feiertage
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bezahlte Feiertage
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bezahlte Feiertage
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bezahlte Feiertage
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bildungsurlaub
Articolo 38
Bildungsurlaub
Articolo 38
Bildungsurlaub
Articolo 38
Bildungsurlaub
Articolo 38
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articolo 29
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articolo 29
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articolo 29
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articolo 29
Unfall
Articolo 30
Unfall
Articolo 30
Unfall
Articolo 30
Unfall
Articolo 30
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 27.1.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 27.1.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 27.1.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 27.1.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
durante l’intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
durante l’intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
durante l’intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
durante l’intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.
Articolo 28
Frühpensionierung
Frühpensionierung
Frühpensionierung
Frühpensionierung
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale * | |||
---|---|---|---|
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL | 0.7% * | ||
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% * | 0.7% * |
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale * | |||
---|---|---|---|
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL | 0.7% * | ||
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% * | 0.7% * |
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale * | |||
---|---|---|---|
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL | 0.7% * | ||
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% * | 0.7% * |
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale * | |||
---|---|---|---|
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL | 0.7% * | ||
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% * | 0.7% * |
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".
Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".
Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".
Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".
Articolo 15
Lernende
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017
Lernende
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017
Lernende
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017
Lernende
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 37
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 37
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 37
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 37
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 37
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 37
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 37
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 37
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitgebervertretung
Arbeitgebervertretung
Arbeitgebervertretung
Arbeitgebervertretung
Paritätische Fonds
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11
Paritätische Fonds
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11
Paritätische Fonds
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11
Paritätische Fonds
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11
Kaution
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Kaution
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Kaution
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Kaution
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Aufgaben paritätische Organe
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Folge bei Vertragsverletzung
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.
In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.
Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.
Articoli 8, 16.8 e 16.9
Folge bei Vertragsverletzung
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.
In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.
Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.
Articoli 8, 16.8 e 16.9
Folge bei Vertragsverletzung
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.
In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.
Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.
Articoli 8, 16.8 e 16.9
Folge bei Vertragsverletzung
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.
In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.
Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.
Articoli 8, 16.8 e 16.9
Schlichtungsverfahren
Articolo 6
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