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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2024 bis 31.12.2024
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con i salari minimi nei cantoni di Ginevra e Neuchâtel per l’anno 2025. Novità nel canton Ginevra: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 24.48 all'ora, rispettivamente CHF 22.60 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. Novità nel canton Neuchâtel: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 21.31 all'ora, rispettivamente CHF 19.67 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. (09.12.2024) / Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024: aumento dei salari minimiCampo d'applicazione geografico
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Al contratto non sottostanno:
- i gerenti, i direttori
- i membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle)
- i musicisti, gli artisti e i disc-jockeys
- gli allievi di scuole professionali durante corsi scolastici
- il personale occupato prevalentemente in un’azienda annessa.
Articoli 1 e 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
da consumare sul posto. Alle aziende alberghiere e della ristorazione sono equipara-te le aziende che forniscono pasti pronti. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività a scopo di lucro.
Dal campo di applicazione aziendale sono eccettuate unicamente le seguenti aziende:
– mense e ristoranti del personale principalmente destinati al personale proprio dell’azienda e che sono principalmente serviti da personale dell’azienda;
– esercizi della ristorazione in ospedali e ospizi, esclusivamente riservati ai pazienti, ai pensionanti e ai loro visitatori, e non accessibili al pubblico, oppure, se accessibili al pubblico, per i cui collaboratori siano imperativamente in vigore condizioni di lavoro regolamentari o un contratto collettivo di la-voro almeno equivalente al presente contratto collettivo di lavoro;
– esercizi della ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio;
– esercizi della ristorazione che hanno più di 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio, a condizione che per tutti i collaboratori dell’azienda in questione sia imperativamente in vigore un contratto collettivo di lavoro almeno equi-valente al presente contratto collettivo di lavoro. Qualora non sussista alcun contratto collettivo di lavoro, ai collaboratori che forniscono principalmente una prestazione di ristorazione è applicabile la presente dichiarazione di ob-bligatorietà generale;
– prestazioni alberghiere e di ristorazione fornite nel traffico ferroviario.
Il comitato della Commissione di sorveglianza si pronuncia in merito all’equipollenza delle condizioni di lavoro regolamentari e di un contratto collettivo di lavoro in funzione dei criteri previsti all’articolo 20 capoverso 1 primo periodo della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e all’articolo 48a dell’ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111). Le parti contraenti che partecipano al contratto collettivo di lavoro possono chiedere alla SECO di allestire una perizia, la quale sarà considerata nell’ambito delle conclusioni del comitato della Commissione di sorveglianza.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– gli esercenti, i direttori;
– i famigliari dell’esercente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, discendenti diretti);
– musicisti, artisti, disc jockey;
– gli allievi delle scuole professionali durante la scuola;
– le persone in formazione ai sensi della legge federale sulla formazione professionale.
Salvo disposizione contraria prevista dal presente contratto o da una norma di legge imperative, i collaboratori a tempo parziale sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno in rapporto all’orario di lavoro prestato.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 3
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)
Salari lordi minimi mensili2, 3 applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni:
Categoria | salario mensile | |
---|---|---|
I | a) Collaboratori senza apprendistato | CHF 3'666.– |
b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso | CHF 3'892.– | |
II | Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente | CHF 4'018.– |
III | a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente | CHF 4'470.– |
b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL | CHF 4'576.– | |
IV | Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27 lettera a) LFPr | CHF 5'225.– |
Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell’8% mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.
Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.
Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda assoggettata al presente CCNL.
2 Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.31 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.67 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
3 Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.48 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.60 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève).
Salario minimo per praticanti (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)
Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'359.– se
- assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
- assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
- assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
- assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
Articoli 10 e 11
Tredicesima mensilità
Articolo 12
Versamento del salario
Qualora un’azienda paghi partecipazioni mensili, quali partecipazioni al fatturato o agli utili, se stabilito per iscritto, può eseguire un pagamento in acconto almeno dell’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27 del mese. Il pagamento residuo deve avvenire entro il 6 del mese successivo.
L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato devono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.
Articolo 14
Rimborso spese
Articolo 29
Altri supplementi
Vestiario di lavoro per cuochi e pasticceri, giacche del personale di servizio: CHF 50.-- mensili
grembiuli: CHF 20.-- mensili
Articolo 30
Orario di lavoro
In generale: 42 ore settimanali
Aziende stagionali (Definizione: allegato 1): 43,5 ore settimanali
Piccole aziende (sono impiegati permanentemente al massimo 4 collaboratori, compresi i familiari): 45 ore settimanali
Le aziende ad apertura annuale devono elaborare, in forma scritta e d’intesa con i collaboratori, i piani di lavoro per 2 settimane con 2 settimane di anticipo (le aziende stagionali per 1 settimana con 1 settimana di anticipo). Tranne in casi urgenti, qualsiasi modifica successiva deve essere convenuta di comune intesa.
Giorni di riposo
Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. I giorni di riposo setti-manali devono, se possibile, essere concessi consecutivamente. Deve essere accordato almeno 1 giorno intero di riposo ogni settimana. Il giorno intero di riposo deve comprendere almeno 24 ore consecutive, successive al riposo notturno. Il tempo di riposo rimanente può essere concesso anche a mezze giornate. Con il consenso del collaboratore, le mezze giornate di riposo possono essere raggruppate su un massimo di 4 settimane, nelle aziende stagionali su un massimo di 12 settimane. Per mezza giornata di riposo si intende l’intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all’inizio del riposo notturno. Nei giorni in cui viene concessa la mezza giornata di riposo, la durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.
In deroga al capoverso 2, il lavoratore può essere impiegato per 7 giorni consecutivi se l’orario di lavoro giornaliero non è superiore alle 9 ore e se immediatamente dopo il settimo giorno, vengono concesse almeno 83 ore di libero consecutivo.
Articoli 15, 16 e 21
Lavoro straordinario / ore supplementari
.
Se l’azienda registra le ore di lavoro secondo l’articolo 21, comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie e paga queste ultime al più tardi con il pagamento dell’ultimo
salario, le ore straordinarie devono essere pagate al 100% del salario lordo.
Se alla fine del mese il saldo delle ore straordinarie supera le 200 ore, le ore superiori a 200 ore devono obbligatoriamente essere pagate con il salario del mese successivo.
Se l’azienda non registra le ore di lavoro secondo l’articolo 21, o non comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie oppure paga queste ultime soltanto dopo il versamento dell’ultimo salario secondo l’articolo 14, le ore straordinarie devono obbligatoriamente essere pagate al 125% del salario lordo.
Articolo 15
Vacanze
Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Nei seguenti casi il collaboratore ha diritto a giorni di congedo retribuiti, a condizione che coincidano con giorni lavorativi dell’azienda:
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio/registrazione della propria unione domestica | 3 giorni |
Matrimonio di genitori, figli, sorelle o fratelli | 1 giorno |
Congedo paternità | 5 giorni |
Morte del marito o della moglie, figli, genitori, suoceri, nonni, fratelli o sorelle | 1-3 giorni |
Reclutamento militare | fino a 3 giorni ( dalla convocazione ) |
Trasloco della propria economia domestica nella regione del luogo di domicilio | 1 giorno (in luogo più distante: 1.5 - 2 giorni) |
In seguito a disdetta del contratto, il tempo necessario per trovare un altro lavoro | al massimo 2 giorni |
Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
Se non vengono né concessi né compensati con una giornata di riposo supplementare, i giorni festivi devono essere pagati al più tardi alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.
Articolo 18
Congedo di formazione
3 giorni di congedo retribuito all’anno, qualora il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi.
Per preparare un esame professionale o un esame professionale superiore, il collaboratore ha diritto a 6 giorni supplementari di congedo retribuiti. Il perfezionamento professionale ordinato unicamente dal datore di lavoro non è da considerarsi come congedo di formazione.
Articolo 19
Malattia
80% del salario lordo per 720 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi (per 180 giorni per i pensionati AVS).
Durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all’anno, il datore di lavoro è tenuto a pagare l’88% del salario lordo. In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, il periodo di attesa deve essere scontato una sola volta. Tali prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene disdetto prima della fine della malattia. I premi di assicurazioni individuali eventualmente riscossi dopo la cessazione del rapporto di lavoro sono a carico del collaboratore.
Qualora durante la gravidanza una collaboratrice sia dichiarata inabile al lavoro per motivi medici, le prestazioni faranno riferimento a questo articolo.
Articolo 23
Infortunio
Articolo 25
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 5 giorni
Articolo 20
Servizio militare / civile / di protezione civile
Tipo di servizio | % del salario lordo |
---|---|
Prestazioni di servizio obbligatorio: | |
fino a 25 giorni all’anno | 100% |
Dal 26° giorno | 88% per la durata prevista all’art. 324a+b CO |
Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articolo 27
Pensionamento anticipato
Pensionamento anticipato fino a 5 anni prima del raggiungimento dell’età determinante per l’AVS senza riduzione dell’aliquota ordinaria di conversione prevista dalla legge, a condizione che immediatamente prima del pensionamento il collaboratore abbia lavorato ininterrottamente nell’industria alberghiera e nella ristorazione per almeno 5 anni.
Articolo 27
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro deve assicurare alle stesse condizioni tutti i collaboratori delle due classi di età menzionate alla lettera b) cpv. 1. I contributi non necessari a finanziare le prestazioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro devono essere utilizzati per garantire o migliorare le prestazioni future ultime in favore dei collaboratori assicurati
presso l’istituto di previdenza professionale. Le eccedenze o le partecipazioni agli utili devono altresì essere utilizzate per garantire o migliorare le prestazioni future in favore dei collaboratori assicurati. I contributi, le eccedenze o le partecipazioni agli utili sopracitati non possono essere compensati
con contributi futuri, imputati su questi ultimi o accordati in qualsiasi forma al datore di lavoro.
Articolo 27
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- da ogni azienda: CHF 89.--
- da ogni collaboratore: CHF 89.--
- I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda: CHF 44.50
Articolo 35h
Apprendisti
Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'179.-- se
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
– assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
Articoli 4, 7, 9, 11,
Giovani dipendenti
Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'179.-- se
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
– assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
Articolo 11
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (14 giorni: può essere stabilita per iscritto una durata massima di 3 mesi ) | 3 giorni |
Dal 1° al 5° anno di servizio | 1 mese |
Dal 6° | 2 mesi |
Il contratto può essere limitato alla fine della stagione anche senza data. Qualora la data non sia stata stabilita per iscritto alla fine della stagione, l’ultimo giorno di lavoro deve essere comunicato, per iscritto, almeno 14 giorni prima.
Articoli 5 e 6
Protezione contro il licenziamento
Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro non può essere sciolto durante le vacanze.
Articolo 7
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Hotel & Gastro Union
Rappresentanza dei datori di lavoro
GastroSuisse
hotelleriesuisse
Compiti organi paritetici
Articolo 35b
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 35f
Procedure di conciliazione e arbitrato
2° livello: vie legali ordinarie
Articolo 35b + c
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