CCL per il settore del prestito di personale
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.06.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.
Aziende con altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3
Campo d'applicazione aziendale
Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.
Aziende con altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
– che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
– che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
– nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3
Campo d'applicazione personale
Eccezioni: lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.
I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4
Campo d'applicazione personale
Eccezioni: lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.
I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
a. che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle Legge federale sul collocamento e
b. la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
a. che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle Legge federale sul collocamento e
b. la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
– che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
– che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
– nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
– Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
– 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Salari / salari minimi
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore. La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Zona | Classi salariali | Salario annuele | Salario mensile | Salario orario (salario di base) |
---|---|---|---|---|
Salari normali | Non qualificato | CHF 46'150.-- | CHF 3'550.-- x 13 | CHF 19.48 |
Formato | CHF 49'993.-- | CHF 3'846.-- x 13 | CHF 21.10 | |
Qualificato | CHF 56'810.-- | CHF 4'370.-- x 13 | CHF 23.98 | |
Ticino | Non qualificato | CHF 39'780.-- | CHF 3'060.-- x 13 | CHF 16.79 |
Formato | CHF 46'446.-- | CHF 3'573.-- x 13 | CHF 19.60 | |
Qualificato | CHF 52'780.-- | CHF 4'060.-- x 13 | CHF 22.28 | |
Zona a salario elevato | Non qualificato | CHF 48'750.-- | CHF 3'750.-- x 13 | CHF 20.58 |
Formato | CHF 53'425.-- | CHF 4'110.-- x 13 | CHF 22.55 | |
Qualificato | CHF 60'710.-- | CHF 4'670.-- x 13 | CHF 25.62 |
Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL 'tempdata' costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.
Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3.
Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Questa esclusione è convenuta poiché i salari consueti di queste branche sono superiori ai salari minimi indicati all'art. 20 del presente CCL.
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2021:
Non qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'550/mese | Salario elevato CHF 3'750/mese | TI CHF 3'060/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.67 | CHF 1.77 | CHF 1.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 1.81 | CHF 1.92 | CHF 1.56 |
Salario lordo/ora | CHF 23.58 | CHF 24.93 | CHF 20.33 |
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'550/ mese | Salario elevato CHF 3'750/ mese | CHF TI 3'060/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.13 | CHF 2.25 | CHF 1.84 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.85 | CHF 1.96 | CHF 1.60 |
Salario lordo / ora | CHF 24.08 | CHF 25.45 | CHF 20.77 |
Qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.06 | CHF 2.20 | CHF 1.92 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza | CHF 2.23 | CHF 2.39 | CHF 2.07 |
Salario lordo / ora | CHF 29.04 | CHF 31.03 | CHF 26.98 |
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 |
Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.62 | CHF 2.80 | CHF 2.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 2.28 | CHF 2.44 | CHF 2.12 |
Salario lordo / ora | CHF 29.65 | CHF 31.68 | CHF 27.55 |
Formato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.81 | CHF 1.94 | CHF 1.69 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.97 | CHF 2.10 | CHF 1.83 |
Salario lordo / ora | CHF 25.56 | CHF 27.31 | CHF 23.75 |
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.31 | CHF 2.47 | CHF 2.14 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 2.01 | CHF 2.14 | CHF 1.86 |
Salario lordo / ora | CHF 26.10 | CHF 27.88 | CHF 24.23 |
Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.
Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
Cantone di Ginevra
Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 18, 20, 21 e 22; appendici 2 e 3
Salari / salari minimi
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2021):
Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore. La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Zona | Classi salariali | Salario annuele | Salario mensile | Salario orario (salario di base) |
---|---|---|---|---|
Salari normali | Non qualificato | CHF 46'150.-- | CHF 3'550.-- x 13 | CHF 19.48 |
Formato | CHF 49'993.-- | CHF 3'846.-- x 13 | CHF 21.10 | |
Qualificato | CHF 56'810.-- | CHF 4'370.-- x 13 | CHF 23.98 | |
Ticino | Non qualificato | CHF 39'780.-- | CHF 3'060.-- x 13 | CHF 16.79 |
Formato | CHF 46'446.-- | CHF 3'573.-- x 13 | CHF 19.60 | |
Qualificato | CHF 52'780.-- | CHF 4'060.-- x 13 | CHF 22.28 | |
Zona a salario elevato | Non qualificato | CHF 48'750.-- | CHF 3'750.-- x 13 | CHF 20.58 |
Formato | CHF 53'425.-- | CHF 4'110.-- x 13 | CHF 22.55 | |
Qualificato | CHF 60'710.-- | CHF 4'670.-- x 13 | CHF 25.62 |
Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL 'tempdata' costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.
Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3.
Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Questa esclusione è convenuta poiché i salari consueti di queste branche sono superiori ai salari minimi indicati all'art. 20 del presente CCL.
Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2021:
Non qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'550/mese | Salario elevato CHF 3'750/mese | TI CHF 3'060/mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.67 | CHF 1.77 | CHF 1.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 1.81 | CHF 1.92 | CHF 1.56 |
Salario lordo/ora | CHF 23.58 | CHF 24.93 | CHF 20.33 |
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'550/ mese | Salario elevato CHF 3'750/ mese | CHF TI 3'060/ mese |
---|---|---|---|
Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.13 | CHF 2.25 | CHF 1.84 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.85 | CHF 1.96 | CHF 1.60 |
Salario lordo / ora | CHF 24.08 | CHF 25.45 | CHF 20.77 |
Qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.06 | CHF 2.20 | CHF 1.92 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza | CHF 2.23 | CHF 2.39 | CHF 2.07 |
Salario lordo / ora | CHF 29.04 | CHF 31.03 | CHF 26.98 |
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 |
Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.62 | CHF 2.80 | CHF 2.44 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 2.28 | CHF 2.44 | CHF 2.12 |
Salario lordo / ora | CHF 29.65 | CHF 31.68 | CHF 27.55 |
Formato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 |
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.81 | CHF 1.94 | CHF 1.69 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.97 | CHF 2.10 | CHF 1.83 |
Salario lordo / ora | CHF 25.56 | CHF 27.31 | CHF 23.75 |
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 |
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 |
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.31 | CHF 2.47 | CHF 2.14 |
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 2.01 | CHF 2.14 | CHF 1.86 |
Salario lordo / ora | CHF 26.10 | CHF 27.88 | CHF 24.23 |
Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.
Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
Cantone di Ginevra
Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 18, 20, 21 e 22; appendici 2 e 3
Categorie salariali
Categorie salariali | Descrizione |
---|---|
Qualificati | Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l'attività in questione, oppure un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell'attività in questione |
Formato | Sono considerati lavoratori formati, colore che possono vantare almeno quattro anni di esperienza professionale nel l'attività in questione, sempre che per l'attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all'88% dei salari minimi dei lavoratori qualificati |
Non qualificati |
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 20
Categorie salariali
Categorie salariali | Descrizione |
---|---|
Qualificati | Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l'attività in questione, oppure un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell'attività in questione |
Formato | Sono considerati lavoratori formati, colore che possono vantare almeno quattro anni di esperienza professionale nel l'attività in questione, sempre che per l'attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all'88% dei salari minimi dei lavoratori qualificati |
Non qualificati |
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 20
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25
Lavoro a turni
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Lavoro a turni
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Rimborso spese
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.
Attenzione:
Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27
Rimborso spese
Pasti fuori sede
Attenzione:
Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27
Orario di lavoro
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12
Orario di lavoro
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Numero ore | Supplemento | |
---|---|---|
Orario normale | 42 ore la settimana | |
Ore supplementari | 43a (> 42 ore) - 45a ora settimanale | Pagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1 |
Lavoro straordinario | 46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornaliera | supplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche |
I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24
Lavoro straordinario / ore supplementari
Numero ore | Supplemento | |
---|---|---|
Orario normale | 42 ore la settimana | |
Ore supplementari | 43a (> 42 ore) - 45a ora settimanale | Pagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1 |
Lavoro straordinario | 46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornaliera | supplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche |
I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24
Vacanze
Categoria d'età | Giorni di vacanze | Indennità |
---|---|---|
Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
A partire dal 20° anno di età | 20 giorni lavorativi | 8.33% |
A partire dal 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanze.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 13 e appendice 2
Vacanze
Categoria d'età | Giorni di vacanze | Indennità |
---|---|---|
Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
A partire dal 20° anno di età | 20 giorni lavorativi | 8.33% |
A partire dal 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% |
Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanze.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 13 e appendice 2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni remunerati (*1) |
---|---|
Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore | 3 giorni |
Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente | 3 giorni |
Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri | 1 giorno |
Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a | 1 giorno |
Proprio trasloco | 1 giorno |
Ispezione militare | 1/2 giorno |
Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia | 3 giorni |
Adempimento di obblighi legali | Le ore necessarie |
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni remunerati1 |
---|---|
Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore | 3 giorni |
Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente | 3 giorni |
Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri | 1 giorno |
Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a | 1 giorno |
Proprio trasloco | 1 giorno |
Ispezione militare | 1/2 giorno |
Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia | 3 giorni |
Adempimento di obblighi legali | Le ore necessarie |
1 Gli giorni sono remunerati dopo il periodo di prova. L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15
Giorni festivi retribuiti
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 14, appendice 2
Giorni festivi retribuiti
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 14, appendice 2
Congedo di formazione
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Congedo di formazione
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Malattia
Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: a parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi:
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
contratti simili
Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1’200’000.--) TICCL per il settore del prestito di personale
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale TI
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it