Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022
Ultime modifiche
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificato
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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E applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11596

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base a partire dal 1° gennaio 2022

Categoria Qualificazione Salario orario minimo
Personale non qualificato   CHF 19.–
Personale qualificato   CHF 20.16
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
operativo CHF 21.67
responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Adeguamenti salariali 2022

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
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Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.65 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
11596
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.11596 29.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.11448 25.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.10193 01.01.2020 01.01.2020