Contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.03.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° marzo 2022
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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E applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base a partire dal 1° marzo 2022
Categoria Salario orario minimo di base
Collaboratori con mansioni direttive CHF 31.27
Dichiarante doganale con APF CHF 23.77
Dichiarante doganale senza APF CHF 21.58
Specialista spedizioni con APF CHF 25.02
Specialista spedizioni senza APF CHF 21.58
Impiegato con almeno AFC CHF 21.58
Impiegato senza formazione CHF 20.02
Magazziniere/Autista patente B CHF 19.68
Autista patente C CHF 20.04
Autista patente E CHF 20.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

 

Lohnerhöhung
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I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro delle imprese di spedizione.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Paritätische Organe
11637
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.12376 21.12.2022 20.06.2023
2.12021 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.11907 25.02.2022 30.11.2022
1.11637 25.02.2022 01.03.2022