Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche TI
Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Entrata in vigore retroattiva del contratto normale di lavoro dal 1° luglio 2021 (decisione del’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 30 novembre 2021)Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2023)
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.57 | |
Personale qualificato | CHF 21.99 | |
Impiegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.36 |
impiegato operativo | CHF 22.02 | |
impiegato responsabile | CHF 25.00 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 – 2.2; Nuovi salari minimi 2023
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro