Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche TI

Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
Get As PDF
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
12111

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12111

È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12111

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12111

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
12111
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Salari / salari minimi
12111
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2023)
Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.57
Personale qualificato   CHF 21.99
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.36
impiegato operativo CHF 22.02
impiegato responsabile CHF 25.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 – 2.2; Nuovi salari minimi 2023

Aumento salariale
12111

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
12111

Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
12111

Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
12111
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12111 29.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11477 01.07.2021 01.07.2021