Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
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Flash info champ d'application
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11477

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11477

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Renseignements organes paritaires
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salaires / salaires minimums
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Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.00
CHF 19.501
Personale qualificato   CHF 21.35
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


1 salario in vigore a partire dal 1° dicembre 2021 in seguito all’applicazione della legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 – 2.2

Augmentation salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacances
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organes paritaires
11477
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Quartiere Piazza
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www4.ti.ch

 

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.12111 29.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.11477 01.07.2021 01.07.2021