Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature TI
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2021
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Aumento del salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salaires / salaires minimums
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo a partire dal 1° gennaio 2021 |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 21.46 | |
Personale qualificato | CHF 23.34 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Augmentation salariale
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Aucun renseignement disponible