CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione
Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2024 fino al 31.01.2025
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con i salari minimi nei cantoni di Neuchâtel e Ticino, e i giorni festivi per l’anno 2025. Novità nel canton Neuchâtel: a partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo sarà di CHF 21.31 all'ora, rispettivamente CHF 19.67 come salario orario base, se si ha diritto ad una 13a mensilità. Novità nel cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale è di CHF 20.01 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (26.11.2024) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024. Accordo 2024: aumento dei salari minimi, aumento salariale generale e modifica della durata del lavoro a partire dal 1° gennaio 2024.Campo d'applicazione geografico
La CCL vale per tutto il territorio svizzero.
Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Le disposizioni contrattuali dichiarate d’obbligatorietà generalisti applicano direttamente a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di installazione e prefabbricazione, di riparazione e di servizio o parti di esso che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singolielementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all’/nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici dellacostruzione per gli impianti fotovoltaici).
Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della tecnica costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Conformemente all’art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un’azienda sottoposta, a condizione che non
siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL. Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull’attività principale che contraddistingue l’azienda. Un’azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:
- i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell’azienda;
- se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
- se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
- se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.
Non sono sottoposti al presente CCL:
- I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
- I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
- Il personale commerciale
- I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione
Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di installazione e prefabbricazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno degli edifici o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- installazioni di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione inclusa tubatura / allacciamento (senza installazione 230 V) dei singoli elementi tra loro, condutture a livello del tetto e all’ / nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici.
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di installazione e prefabbricazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno degli edifici o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- installazioni di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione inclusa tubatura / allacciamento (senza installazione 230 V) dei singoli elementi tra loro, condutture a livello del tetto e all’ / nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici.
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Sono altresì esclusi:
- Il titolare e i suoi familiari;
- Non sono sottoposti al presente CCL i quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali;
- I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, cioè più del 50%, della progettazione o della calcolazione.
Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (durata del lavoro, tempo di viaggio), articolo 31 (giorni festivi), articolo 34 (assenze giustificate), articolo 40 (13° mensilità) e articolo 44 (rimborso spese per lavoro fuori sede).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2025 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2025):
Le eccezioni concernenti i salari inferiori a quelli minimi devono essere sottoposte alla CP competente, rispettivamente alla CPN, conformemente agli articoli 11.4 lettera h) CCL. Su richiesta, essa deciderà in merito.
[…] Conformemente all’art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Installatore AFC
Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente.
Catégorie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Dalla finde dell’apprendistato | CHF 4'600.– | CHF 4'600.– | CHF 4'700.– | CHF 4'700.– |
il 3° anno dopo l’apprendistato | CHF 5'100.– | CHF 5'100.– | CHF 5'200.– | CHF 5'200.– |
il 5° anno dopo l’apprendistato | CHF 5'300.– | CHF 5'300.– | CHF 5'400.– | CHF 5'400.– |
L’anno inizia sempre il 1° gennaio. Il periodo che va dalla fine dell’apprendistato alla fine dell’anno conta ancora come primo anno (1° anno = generalmente 17 mesi).
Installatore CFP
Dipendenti con attestato federale di capacità per un attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CPF) nel ramo della tecnica della costruzione.
Catégorie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Dalla finde dell’apprendistato | CHF 4'100.– | CHF 4'100.– | CHF 4'200.– | CHF 4'200.– |
il 3° anno dopo l’apprendistato | CHF 4'300.– | CHF 4'300.– | CHF 4'400.– | CHF 4'400.– |
il 5° anno dopo l’apprendistato | CHF 4'500.– | CHF 4'500.– | CHF 4'600.– | CHF 4'600.– |
L’anno inizia sempre il 1° gennaio. Il periodo che va dalla fine dell’apprendistato alla fine dell’anno conta ancora come primo anno (1° anno = generalmente 17 mesi).
Installatore senza certificato
Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età.
Categoria | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Dalla finde dell’apprendistato | CHF 4'000.– | CHF 4'000.– | CHF 4'100.– | CHF 4'100.– |
Dal 3° anno di lavoro | CHF 4'100.– | CHF 4'100.– | CHF 4'200.– | CHF 4'200.– |
Dal 5° anno di lavoro | CHF 4'300.– | CHF 4'300.– | CHF 4'400.– | CHF 4'400.– |
Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell’art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell’integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2025 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.31 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.67 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone Ticino
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 20.01 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico. Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.
Articolo 39; Appendice 8: articolo 3
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
Installatore AFC | Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente. |
Installatore CFP | Dipendenti con attestato federale di capacità per un’attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo oppure dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione. |
Installatore senza certificato | Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età. |
Articolo 39.3
Aumento salariale
2025 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giungo 2025):
Tutte le aziende […] concedono a tutti i dipendenti soggetti […], con giorno di riferimento 1° gennaio 2025, un aumento salariale generale di CHF 50.– al mese dall’entrata in vigore del conferimento d’obbligatorietà. Inoltre, l’1% della massa salariale AVS dei dipendenti soggetti […] l’anno 2024 (data di riferimento: 31 dicembre 2024) deve essere utilizzato per adeguamenti salariali individuali dall’entrata in vigore del conferimento d’obbligatorietà generale. A condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti dei salari minimi sono considerati come aumenti salariali.
Ciò non si applica ai dipendenti con un nuovo rapporto di lavoro indeterminato è iniziato il 1° ottobre 2024. Si tiene conto degli aumenti salariali concessi dal 1° ottobre 2024.
Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.
- La situazione economica generale;
- La situazione del mercato;
- La situazione del mercato del lavoro;
- La situazione economica del settore;
- L’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo;
- L’aumento degli oneri complementari del lavoro.
Appendice 8
Tredicesima mensilità
Il dipendente riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile. Per i dipendenti con paga oraria l’indennità di fine anno è calcolata sulla base della durata annuale del lavoro secondo l’articolo 25.2 CCL.
L’indennità di fine anno viene versata al più tardi nel mese di dicembre dell’anno in cui è dovuta; se il dipendente lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, I’indennità è pagata pro rata temporis. Se il dipendente, per un motivo qualsiasi – tranne che in seguito ad infortunio o a malattia per la quale percepisce le prestazioni d’indennità giornaliere – è impedito a fornire la sua prestazione lavorativa per più di un mese complessivo nel corso di un anno di servizio, l’indennità di fine anno può essere ridotta di 1/12 per ogni mese completo di impedimento.
Articolo 40
Versamento del salario
Il salario viene normalmente fissato come salario mensile. La retribuzione oraria è consentita solo in casi eccezionali. Il pagamento del salario avviene in moneta legale, in modo regolare, indipendentemente dalle fluttuazioni della durata del lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza.
Pagamento del salario, rispettivamente dello stipendio
Articoli 37
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Orario di lavoro | Orario | Supplemento |
---|---|---|
Domeniche e giorni festivi | 00:00-24:00 | 100% |
Lavoro serale, purché si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20:00-23:00 | 25% |
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23:00-06:00 | 50% |
Lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile | 23:00-06:00 | Compensazione di tempo equivalente al 10% |
In caso di lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile, i dipendenti hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 43
Servizio di picchetto
In caso di servizio di riparazione ("servizio di picchetto"), purché il dipendente non debba tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, occorre versare un fortait settimanale (da lunedì a domenica) di CHF 180.–.
Articolo 43.4
Rimborso spese
In mancanza di regolamentazioni particolari in merito alle indennità oppure ad altre posizioni (...), si applicano le indennità previste dall’appendice 8 CCL.
Rimborso spese per lavoro fuori sede
Ai sensi dell’articolo (...) 44. 2 CCL sussiste un diritto ad un’indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede di CHF 17.–al giorno. Questo importo è dovuto se il datore di lavoro non richiede espressamente al dipendente di tornare in azienda (sede di lavoro contrattuale) durante l’orario di lavoro.
In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.– al giorno.
Rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato
In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF –.70 / km.
Articoli 44 e 45; Appendice 8: articoli 4 e 5
Orario di lavoro
In virtù dell’articolo 25.2 CCL, (...) la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2088 ore.
Durata del lavoro, tempo di viaggio
La ripartizione delle ore di lavoro (determinazione della durata quotidiana o settimanale del lavoro) è di competenza del datore di lavoro. I dipendenti partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (...) Il datore di lavoro deve organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza. Di regola vale la settimana di 5 giorni (da lunedì a venerdì); in via eccezionale si può venir meno a questo principio. La regolare ripartizione della durata del lavoro settimanale massima su 6 giorni non è ammissibile. Il lavoro del sabato è un’eccezione.
La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente 2080 ore in media all’anno. La durata annuale de-terminante del lavoro per anno civile è fissata di volta in volta all’appendice 8 CCL. Le indennità salariali sono calcolate sulla base di una giornata lavorativa media di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta in percentuale.
Il calcolo del salario a ore avviene sulla base di una durata media mensile di 173,3 ore, rispettivamente 40 ore alla settimana.
È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro.
Il tragitto tra il domicilio del dipendente e la sede di lavoro contrattuale non è considerato orario di lavoro retribuito.
I viaggi tra la sede di lavoro contrattuale e il luogo di lavoro sono considerati orario di lavoro retribuito.
Il tempo di viaggio tra sedi o cantieri diversi sono considerati orario di lavoro retribuito.
Per il tragitto diretto tra il domicilio del dipendente e il luogo di lavoro, si applica la seguente soluzione. Il tempo di lavoro eccedente il tempo di tragitto abituale tra il domicilio del dipendente e la sede di lavoro contrattuale è considerato orario di lavoro retribuito. (...)
I viaggi considerati come orario di lavoro retribuito devono essere registrati come orario di lavoro ai sensi dell’articolo 26.1 del CCL.
Il lavoro straordinario è dato quando l’orario di lavoro supera il limite setti-manale di 40 ore (tempo pieno). Il lavoro straordinario deve essere regolato in conformità all’art. 28 del CCL. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno solare, le ore di lavoro che superano i seguenti valori saranno considerate come lavoro straordinario: Numero di settimane lavorative (comprese le ferie e i giorni festivi) moltiplicato per 40 ore.
Osservanza della durata del lavoro
Il dipendente deve osservare la durata del lavoro dell’azienda e registrare le sue ore di presenza almeno una volta alla settimana sul foglio di lavoro o sul rapporto quotidiano.
Nel caso di una sola assenza di breve durata, ai sensi dell’articolo 329 cpv 3 del CO giustificata e precedentemente approvata, non viene effettuata nessuna deduzione salariale, rispettivamente la perdita di salario viene compensata, purché l’assenza non duri più di due ore.
Interruzione del lavoro quotidiano/pause
- Il lavoro può essere interrotto per una pausa non pagata. Il momento e la durata della pausa saranno definiti dal datore di lavoro d’accordo con i dipendenti. Le pause non sono considerate come tempo di lavoro, dunque non sono pagate.
- Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno mezz’ora. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro.
- Per lo spuntino di mezzanotte il lavoro va interrotto per almeno un’ora. Questa interruzione è considerata come tempo di lavoro.
Articoli 25 e 26; Appendice 8: articolo 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello che, conformemente l’articolo 25.2 nonché all’appendice 8, tenendo conto dell’art. 27, supera il normale orario di lavoro. Va osservata la durata massima del lavoro stabilita per legge. Il lavoro straordinario è compensato solo nella misura in cui è ordinato o successivamente vistato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
I dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario se e quando richiesto dall’azienda, tenendo conto della loro capacità personale di farlo, nella misura in cui può essere loro richiesto in buona fede. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno solare, le ore lavorate in eccesso rispetto a quelle indicate di seguito saranno considerate come ore di lavoro straordinario: numero di settimane lavorative (comprese le ferie e i giorni festivi) moltiplicato per 40 ore (tempo pieno). Se le ore mancanti dovute alle istruzioni del datore di lavoro non possono essere recuperate prima della partenza del dipendente, saranno pagate al datore di lavoro.
- Le ore settimanali lavorate dalla 41a ora fino alla 45a ora inclusa sono conteggiate come straordinario A e devono essere registrate ogni settimana in un conteggio di straordinario A separato.
- Le ore settimanali lavorate dalla 46a ora fino alla 50a ora compresa sono registrate come straordinario B e devono essere inserite ogni settimana in un conteggio separato per gli straordinari B.
Lo stesso sistema si applica al lavoro a tempo parziale.
I saldi dei due conteggi delle ore di lavoro straordinario A e B devono essere indicati ogni mese.
Contatore delle ore straordinarie A
Durante l’anno solare corrispondente, le ore di straordinario del contatore A devono essere compensate senza costi aggiuntivi con tempo libero della stessa durata. Al 31 dicembre, le ore di straordinario A possono essere riportate all’anno successivo. Queste ore di straordinario devono essere compensate senza supplemento con tempo libero della stessa durata o pagate senza supplemento entro un anno, come concordato tra il datore di lavoro e il dipendente. Se non si raggiunge un accordo sulla compensazione o sul pagamento, il datore di lavoro e il dipendente decidono ciascuno la compensazione o il pagamento (o una combinazione dei due) del 50% delle ore di straordinario da ridurre. La compensazione delle ore straordinarie deve essere registrata nel registro dell’orario di lavoro o per iscritto.
Contatore degli straordinari B
Le ore di lavoro straordinario nel contatore B devono essere pagate alla fine dell’anno solare corrispondente o, su richiesta del dipendente, ogni sei mesi, con un supplemento del 25%. La compensazione delle ore con un supplemento del 25% è consentita solo su richiesta del dipendente. Le parti devono trovare un accordo sulla tempistica della compensazione entro un mese dalla fine dell’anno solare in questione e registrare il risultato in un accordo. Non è consentito utilizzare le ore di straordinario del contatore B per compensare o pagare le ore di straordinario del contatore A (o le ore negative).
Le indennità per lavoro straordinario sono calcolate come segue:
- Per i lavoratori assunti a salario mensile: il salario lordo orario aggiuntivo della quota parte di tredicesima mensilità (senza considerare i supplementi per vacanze e giorni festivi).
- Per i lavoratori assunti a salario orario: il salario lordo orario, aggiuntivo della tredicesima mensilità più i supplementi per vacanze e giorni festivi.
Articoli 28 e 42; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Contratto di lavoro
Rapporto di lavoro
(…)
- Il datore di lavoro consegna al lavoratore un contratto di lavoro in versione cartacea. Oltre al nome del lavoratore, nel contratto di lavoro devono essere indicati la data d’inizio dell’attività, la funzione del lavoratore, il tasso di occupazione, la sede di lavoro contrattuale (sede aziendale o filiale), una base per la classificazione nelle categorie salariali minime (art. 39.3 CCL), il salario ed eventuali indennità salariali, nonché la durata del lavoro settimanale (…) .
Consegna di materiale, attrezzi ed istruzioni
Il datore di lavoro mette per tempo a disposizione del dipendente:
- il materiale necessario
- le istruzioni di lavoro appropriate
- gli attrezzi adeguati e in buono stato.
Articolo 22.1 e 22.8
Vacanze
La durata delle vacanze (giorni lavorativi all’anno) è pari a:
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
---|---|
Fino a 20 compleanno | 27 giorni |
Dai 21–49 compleanno | 25 giorni |
Dai 50–54 compleanno | 27 giorni |
Dai 55–60 compleanno | 28 giorni |
Dai 61–65 compleanno | 30 giorni |
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dall’anno solare in cui cade il compleanno.
In caso di malattia o infortunio durante le vacanze all’estero, il dipendente deve fornire una prova comprensibile della totale incapacità lavorativa (in genere tramite un certificato ospedaliero).
Riduzione del diritto ed epoca delle vacanze, salario durante le vacanze
Se il dipendente è impedito di lavorare, senza sua colpa, per motivi come malattia, infortunio, servizio militare, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, la durata delle vacanze non sarà ridotta se la durata complessiva delle assenze è inferiore a tre mesi per anno civile. In caso d’impedimento di lunga durata, le vacanze possono essere ridotte di 1/12 per ogni mese completo di assenza.
Per assenze prolungate dovute ad una gravidanza, le vacanze possono essere ridotte di 1/12 a partire dal terzo mese di assenza completo d’impedimento. I primi due mesi di assenza non saranno presi in considerazione.
Se nel corso di un anno di servizio, il dipendente è impedito di lavorare per sua colpa per più di un mese di assenza complessivamente, il datore di lavoro ha il diritto di ridurre la durata delle vacanze di 1/12 per ogni mese di assenza completo di assenza (i decimali sono arrotondati alla mezza giornata).
Articoli 29.1, 29.2, 29.4 e 30.1, 30.2 e 30.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Indennità per assenze giustificate
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
in caso di matrimonio del dipendente | 2 giorni |
in caso di matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento | 1 giorno |
in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori del/della dipendente | 3 giorni |
in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella del/della dipendente, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella del/della dipendente, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti […] | fino a 3 giorni |
in caso di infortunio (giorni di carenza SUVA 80% del salario giornaliero) | fino a 3 giorni |
Le persone che vivono sotto il regime dell’unione domestica registrata secondo la Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata (LUD) sono assimilate, a livello di diritti, a persone sposate.
Non viene concesso alcun indennizzo se un giorno di assenza secondo l’articolo 34.1 CCL cade su un giorno non lavorativo, oppure se il dipendente riceve già per questo giorno una prestazione sostitutiva.
Articolo 34
Giorni festivi retribuiti
Al massimo 9 giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I 9 giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali.
Articolo 31
Congedo di formazione
I lavoratori hanno diritto a 5 giorni di lavoro remunerati all’anno per il perfezionamento professionale.
Articolo 23
Malattia
Impedimento per malattia – Obbligo di assicurazione
Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente (...) i dipendenti sottoposti (...) per un’indennità pari all’80% del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l’indennità di fine anno (senza spese). Per il calcolo delle prestazioni d’indennità salariali si considera una durata media del lavoro di 8 ore al giorno per un lavoro a tempo pieno. Il datore di lavoro può concludere un’assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differite fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare il 80% del salario durante il periodo di differimento.
I contributi dei premi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente e per metà a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può richiedere che il certificato medico venga rilasciato da un medico di fiducia di sua scelta. Tale medico deve essere domiciliato in Svizzera. Se il medico di fiducia constata un abuso, il datore di lavoro può pretendere dal dipendente la restituzione delle indennità che gli sono già state versate.
Condizioni di assicurazione
Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
- indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l’indennità di fine anno, nella misura dell’80% del salario lordo in caso di malattia (senza spese);
- la durata della copertura assicurativa nello spazio di 900 giorni deve ammontare a 720 giorni e comprendere una o più malattie;
- le indennità giornaliere da versare sono calcolate proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa;
- in caso di riduzione delle indennità giornaliere in seguito a sovrassicura-zione, il lavoratore ha diritto all’ammontare corrispondente a 720 giorni completi;
- eventuali riserve devono essere comunicate per scritto all’assicurato all’inizio dell’assicurazione e sono valide al massimo per una durata di 5 anni. Se la persona assicurata passa da un’assicurazione collettiva svizzera di indennità giornaliera per malattia a un’assicurazione individuale di indennità giornaliera con un’interruzione non superiore a tre mesi, non sono ammesse nuove riserve o esclusioni relative all’ambito delle prestazioni precedentemente assicurate;
- le prestazioni di maternità prescritte dalla LAMal vengono versate in aggiunta all’assicurazione maternità a livello federale;
- l’assicurato deve essere informato al momento dell’uscita da un’assicu-razione collettiva in merito al suo diritto di passare a un’assicurazione individuale. Il passaggio deve avvenire secondo le regole della LAMal (nessuna nuova riserva, tariffa unica, periodi di carenza) e dev’essere così garantito anche in caso di una soluzione LCA secondo le regole della LAMal. A causa della limitazione territoriale internazionale, questa disposizione non è applicabile ai pendolari transfrontalieri. Questa restrizione si applica solo alle polizze d’assicurazione d’indennità giornaliera ai sensi della LCA;
- tutto il personale aderente alla presente Convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva;
- in caso di partecipazione ad eccedenze, i lavoratori hanno diritto almeno al 50%;
- l’indennità giornaliera deve essere erogata e quindi capitalizzata per i 720 giorni interi.
Articoli 49 e 50
Congedo maternità / paternità / parentale
Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità di maternità prescritta per legge è a carico del datore di lavoro per le settimane 15 e 16.
Tutti i lavoratori assoggettati … hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g CO, che è retribuito con un pagamento continuato del salario del 100%. I datori di lavoro ricevono la corrispondente indennità di perdita di guadagno IPG. In questo modo, l'intero diritto ai giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato.
Articolo 34a
Servizio militare / civile / di protezione civile
Scuola reclute:
Chi | Indemnità |
---|---|
Per le persone che prestano servizio e non hanno figli | 50% del salario |
Per chi presta servizio ed ha figli | 80% del salario |
Durante gli altri periodi di servizio obbligatorio: fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% del salario |
Per gli ulteriori periodi di servizio:
Chi | Indemnità |
---|---|
Per chi presta servizio | 80% del salario |
Per i militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purchè essi continuino a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per almeno altri 6 mesi dopo la fine del servizio militare | 80% del salario |
Articolo 55.2
Pensionamento anticipato
Per il cantone Ticino:
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Articolo 33
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo alle spese di applicazione | Contributo per il perfezionamento professionale | Totale |
---|---|---|---|
Lavoratori (al mese) | CHF 20.– | CHF 5.– | CHF 25.– |
Datori di lavoro (al mese e per ogni dipendente assoggettato) | CHF 20.– | CHF 5.– | CHF 25.– + un contributo base forfetario di CHF 240.– l’anno o CHF 20.– al mese |
Articolo 20.3
Contributi al pensionamento anticipato
Per il cantone Ticino
Il contributo del lavoratore corrisponde all’1.2% del salario determinante (…), all’1.25% dal 1° gennaio 2026 e all’1.3% dal 1° gennaio 2027. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario.
Il contributo del datore di lavoro è equivalente al contributo del lavoratore così come definito al capoverso. 1.
Il salario AVS è considerato come salario determinante.
CCPA pensionamento anticipato costruzioni romando: articolo 6
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Utilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articolo 22
Protezione contro il licenziamento
Dopo il 10° anno di servizio, il datore di lavoro non può rescindere il contratto di lavoro finché il dipendente riceve l’intera indennità giornaliera dall’assicurazione ob-bligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. (...)
Artikel 63
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Fondo paritetico
Fondo per il finanziamento dei compiti della CPN
Cauzione
Principi
Per assicurare i contributi alle spese di applicazione e i contributi di base, come anche le pretese relative alla CCL della Commissione Paritetica Nazionale (detta qui di seguito CPN), ogni datore di lavoro che effettua lavori nel campo d’applicazione geografico della CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, conformemente all’articolo 3 CCL1) è tenuto a depositare una cauzione fino all’ammontare di CHF 10'000.– o della somma equivalente in Euro a favore della CPN prima di iniziare l’attività professionale. La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia irrevocabile di una banca sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di un’assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPN deve essere regolata con questa banca o assicurazione e deve inoltre indicarne lo scopo. La CPN deposita la cauzione versata in contanti su un conto vincolato allo stesso tasso d’interesse che vale per tali conti. L’interesse rimane sul conto e sarà versato unicamente al momento della restituzione della cauzione e dopo deduzione delle spese amministrative.
Quando la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.– (retribuzione secondo il contratto d’appalto), i datori di lavoro sono liberati dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. Per una somma d’appalto fra CHF 2'000.– e CHF 20'000.– in un anno civile la cauzione ammonta a CHF 5'000.–. Quando la somma d’appalto in un anno civile supera i CHF 20'000.–, la cauzione completa di CHF 10'000.– deve essere versata. Nel caso in cui la somma d’appalto è inferiore a CHF 2'000.– i, l’azienda deve presentare il contratto d’appalto alla CPN.
Somma d’appalto a partire da | Somma d’appalto fino a | Ammontare della cauzione |
---|---|---|
CHF 2'000.– | Pas de caution obligatoire | |
CHF 2'001.– | CHF 20'000.– | CHF 5'000.– |
CHF 20'001.– | CHF 10'000.– |
Sul territorio della Confederazione la cauzione è dovuta solo una volta. Tutte le pretese di cauzione derivanti da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale devono essere messe in conto. La prova per il versamento avvenuto di una cauzione spetta al datore di lavoro che deve presentarla in forma scritta.
Utilizzazione della cauzione
La cauzione sarà usata nell’ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate della CPN.
- Per pagare le sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura;
- per pagare il contributo alle spese di applicazione e il contributo di base ai sensi dell’articolo 20 CCL.
Utilizzo della cauzione
Se la CPN accerta che il datore di lavoro non ha osservato le prescrizioni di cui la cauzione è una garanzia in virtù dell’articolo 20.8 CCL, gli comunica la somma da versare alla CPN, motivandone la richiesta e fissando una scadenza di 10 giorni per la presa di posizione. Scaduto questo termine, la CPN comunica al datore di lavoro la propria decisione motivata ed emette la fattura con un termine di pagamento di 15 giorni civili. Se il pagamento non avviene entro il termine fissato di 15 giorni la CPN può esigere la cauzione.
Quando le condizioni ai sensi dell’articolo 20.12 CCL sono rispettate, la CPN è senz’altro autorizzata a chiedere presso l’istituto competente (banca/assicurazione) il versamento proporzionale o completo della cauzione (in dipendenza dell’ammontare della sanzione convenzionale oltre alle spese di controllo e di procedura e/o l’ammontare del contributo alle spese di applicazione e contributo di base) o di chiedere l’accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti.
Dopo che la cauzione è stata utilizzata dalla CPN, quest’ultima informa il datore di lavoro per scritto, entro 10 giorni, relativamente alla data del prelevamento e dell’ammontare prelevato. Al contempo, in un rapporto scritto, la CPN informa il datore di lavoro sui motivi per cui è stata utilizzata la cauzione e come sia definito il suo ammontare.
Nel caso di utilizzo della cauzione la CPN ha l’obbligo di segnalare per iscritto al datore di lavoro che contro l’utilizzazione della cauzione può essere fatta causa presso il tribunale competente alla sede della CPN. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto
Entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro nel campo d’applicazione geografico dichiarato d’obbligatorietà generale, il datore di lavoro deve riportare la somma della cauzione nuovamente al suo valore iniziale.
Liberazione della cauzione
I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPN nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:
- il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione della CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo della tecnica della costruzione.
- le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione della CCL dichiarato di obbligatorietà generale, non prima di sei mesi dalla conclusione della propria attività in Svizzera.
Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:
- Le pretese legate alla CCL come le sanzioni convenzionali, i costi di controllo e di procedura, il contributo alle spese di applicazione, contributi per il perfezionamento e i contributi di base sono pagati regolarmente e
- La CPN non ha costatato alcuna violazione delle disposizioni normative della CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.
Multe nel caso di cauzione non versata
Quando un datore di lavoro, nonostante intimazione avvenuta, non versa la cauzione, questa infrazione viene punita conformemente all’articolo 13 CCL con una sanzione convenzionale fino all’ammontare della cauzione dovuta più le relative spese di procedura. Il pagamento di detta sanzione non libera il datore di lavoro dall’obbligo di versare una cauzione.
Gestione della cauzione
La CPN può delegare parzialmente o totalmente la gestione della cauzione.
Foro giuridico
Nel caso di lite sono competenti i tribunali alla sede della CPN nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero
Articolo 20
Compiti organi paritetici
Commissione Paritetica (CP)
Le Commissioni Paritetiche hanno in particolare i compiti seguenti:
- cura delle buone relazioni fra le parti contraenti;
- fatturazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi delle spese di applicazione e contributi per il perfezionamento secondo le istruzioni della CPN;
- organizzazione, se necessario, di manifestazioni comuni;
- esame delle questioni che le vengono presentate
- dalle parti contraenti
- dalle sezioni
- dalla CPN;
- esecuzione di controlli aziendali (controlli dei libri paga), inclusi i rapporti di controllo, secondo le istruzioni della CPN;
- garanzia dell’esecuzione della CCL secondo le istruzioni della CPN;
- In caso di non conformità, determinazione ed incasso di costi di controllo, (...), di spese processuali e di sanzioni contrattuali;
- Effettuare controlli sulle aziende che distaccano lavoratori secondo le direttive della CPN
- promozione del perfezionamento professionale;
- applicazione di misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro;
- Abrogato
Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
La CPN ha quali compiti:
- di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
- Abrogato
- di promuovere il perfezionamento professionale;
- di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CP;
- Abrogato
- Abrogato
- di designare la cassa incaricata dell’incasso e della fatturazione (ovvero riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi alle spese d’applicazione e dei contributi base;
- di decidere, nei casi particolari, in merito al mancato rispetto delle regole riguardanti i salari minimi secondo l’articolo 39.2 CCL;
- di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative per le commissioni paritetiche relative alla tassazione dei contributi alle spese d’esecuzione e dei contributi base;
- (...)
- di determinare e di incassare i costi di controllo, (...), i costi processuali e le sanzioni contrattuali;
- di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione;
La CPN ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, controlli presso i datori di lavoro in merito all’applicazione della Convenzione.
La decisione relativa
- all’esecuzione di controlli dei libri paga e alla valutazione dell’esito di questi controlli, nonché la decisione in merito al ripristino della conformità con la convenzione,
- all’assoggettamento di un datore di lavoro alla CCL e alla Dichiarazione di obbligatorietà generale, sono sottoposte a una procedura a due livelli (...). Resta salvo il ricorso alle vie legali ordinarie.
Articoli 10 e 11
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Trasgressioni da parte del datore di lavoro
(...) Se sussistono effrazioni al CCL risultanti dai controlli dei libri paga, l’azienda dovrà pagare, in base alla risoluzione del Consiglio della CPN, rispettivamente della CP, i costi di controllo, le spese processuali (in base alle spese risultanti) e una sanzione contrattuale.
- La sanzione contrattuale va stabilita innanzitutto in modo da impedire ai datori di lavoro o ai lavoratori già colpevoli di commettere ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro. La sanzione può ammontare fino a CHF 120'000.–. Se la somma delle prestazioni in denaro non corrisposte è superiore a CHF 120'000.–, la CPN o il CP sono autorizzati a imporre una sanzione ancora più elevata (massimo 110% della somma delle prestazioni in denaro non corrisposte).
- L’importo viene inoltre stabilito in base ai seguenti criteri:
- entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
- violazione delle disposizioni non pecuniarie del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro nero nonché delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione della salute;
- il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
- violazione unica o ripetuta delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro e la gravità di questa violazione;
- recidiva delle violazioni del Contratto collettivo di lavoro;
- dimensione dell’impresa;
- il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere personalmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole.
- A chi viola il divieto di lavorare in nero, viene comminata una sanzione contrattuale da fino a CHF 10'000.– per ogni lavoratore in nero.
- Chi non tiene una contabilità delle ore di lavoro nell’impresa secondo l’articolo 13.7 CCL viene punito con una sanzione contrattuale da fino a CHF 8'000.–. Se viene effettuato un controllo dell’orario di lavoro che è comprensibile ma non conforme a tutte condizioni del CCL, la sanzione contrattuale può essere adeguatamente ridotta.
- Chi non conserva i documenti aziendali di cui all’articolo 13.7 e 13.8 CCL durante 5 anni viene punito con una sanzione contrattuale da fino a CHF 20'000.–.
- Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza e per scritto dall’organo di controllo incaricato secondo l’articolo 13.7 CCL o rifiuti l’accesso all’organo di controllo e perciò rende impossibile un controllo regolare viene punito con una sanzione contrat-tuale da fino a CHF 20'000.–
- Chi non versa la cauzione o chi non la versa in modo conforme ai sensi dell’articolo 20 CCL, malgrado diffida avvenuta, viene punito con una sanzione contrattuale fino all’ammontare della cauzione dovuta;
- Chi non ha detratto e versato correttamente i contributi ai costi di esecuzione e di perfezionamento e/o il contributo di base ai sensi dell’articolo 20 CCL sarà soggetto a una sanzione contrattuale da fino a CHF 20'000.–.
- Chi non ha stipulato un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia e/o non rispetta le condizioni di assicurazione (in particolare non ha pagato i premi assicurativi) può essere perseguito con una sanzione contrattuale da fino a CHF 20'000.–.
- Il pagamento della sanzione contrattuale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le restanti disposizioni del presente CCL.
- Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sarà soggetto a una sanzione contrattuale da fino a CHF 20'000.–.
I pagamenti vanno effettuati, se non viene designato espressamente un altro luogo di pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, sul conto corrente postale della CPN, rispettivamente della CP.
Articoli 13.1 e 13.10
Documenti
Appendice 8 del 1° gennaio 2024
egolamento in materia di durata del lavoro, lavoro straordinario e indennità di fine anno per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno (per il prestito di personale vale dal 5° febbraio 2020)
Link
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale Tecnica della costruzione
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 22 65
gebaeudetechnik@plk.ch
https://www.cpn-tecnicadellacostruzione.ch/it/home/
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it