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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Salari minimi valevoli retroattivamente dal 1° maggio 2021Campo d'applicazione geografico
CCL aziendale (Posta SA; tutta la Svizzera)
Campo d'applicazione aziendale
CCL aziendale (Posta SA; tutta la Svizzera)
Campo d'applicazione personale
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di La Posta Svizzera SA, Posta CH SA, Posta CH Rete SA e Posta CH Comunicazione SA (di seguito: «datore di lavoro» o «Posta CH») che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 319 segg. CO.
Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, il CCL si applica direttamente. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.
Sono altresì sottoposti al CCL i beneficiari / le beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rapporto di lavoro secondo l’art. 1.3.
Eccezioni
Sono escluse dal campo di applicazione del presente CCL le categorie di personale sotto indicate:
- collaboratori/collaboratrici con livello di funzione superiore a 9
- collaboratori/collaboratrici con funzioni di gestione, di specialista e di responsabile di progetto, i quali / le quali al 31 dicembre 2024 siano impiegati/e ai sensi delle condizioni d’impiego dei quadri
- collaboratori/collaboratrici con retribuzione variabile nel settore delle vendite con un CIL ai sensi delle condizioni d’impiego dei quadri
- ulteriori collaboratori/collaboratrici attuali su loro richiesta e, in singoli casi, nuovi assunti la cui funzione risulta adiacente a quella dei quadri
- stagisti/stagiste (ad eccezione degli stagisti / delle stagiste di cui all’Allegato 1, art. 5.1 lett. b e c)
Personale a prestito
I lavoratori / le lavoratrici a prestito, che vengono impiegati nell’ambito di applicazione del presente CCL, possono essere impiegati per un periodo ininterrotto non superiore a dodici mesi. Qualora il datore di lavoro intenda continuare a occupare il lavoratore / la lavoratrice a prestito oltre tale periodo, dovrà offrirgli / offrirle un contratto di lavoro a tempo indeterminato basato sul presente CCL.
In caso di impiego prolungato di personale a prestito, il datore di lavoro svolge colloqui regolari di bilancio.
Se nel corso di questi ultimi emerge la volontà di una collaborazione superiore a dodici mesi, il lavoratore / la lavoratrice a prestito acquisisce il diritto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato già a partire da una durata dell’occupazione di dieci mesi (ininterrotti o entro un periodo di dodici mesi).
Articoli 1.1 – 1.3 e 2.6.1 – 2.6.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il CCL entra in vigore il 1º gennaio 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2027. Su domanda di una parte, da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno 2027, le parti negoziali possono pattuire un rinnovo di 12 o 24 mesi e/o chiedere una rinegoziazione.
Articolo 4
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2025 (per il prestito di personale valevoli dal 1° gennaio 2025)
Salario minimo in CHF |
Regione I |
Regione II |
||
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Livello di funzione | Salario annuale minimo | Salario orario minimo con tredicesima mensilità | Salario annuale minimo | Salario orario minimo con tredicesima mensilità |
LF 1 | 58'092 | 26.51 | 54'417 | 24.83 |
LF 2 | 58'092 | 26.51 | 54'417 | 24.83 |
LF 3 | 60'042 | 27.40 | 56'309 | 25.69 |
LF 4 | 65'314 | 29.80 | 61'562 | 28.09 |
LF 5 | 70'821 | 32.31 | 66'978 | 30.56 |
LF 6 | 75'286 | 34.35 | 71'444 | 32.60 |
LF 7 | 81'659 | 37.26 | 77'816 | 35.50 |
LF 8 | 88'377 | 40.32 | 88'377 | 40.32 |
LF 9 | 98'013 | 44.72 | 98'013 | 44.72 |
Il salario dipende dalla funzione, dal rendimento e dall’esperienza e si colloca in una fascia salariale conforme alla funzione. Il salario è stabilito al momento dell’assunzione sulla base di funzione, esperienza professionale e situazione del mercato del lavoro.
Per ciascun livello di funzione vengono stabilite fasce salariali. Nella determinazione delle fasce salariali vengono considerate anche differenze regionali in relazione alla situazione del mercato del lavoro (cfr. Allegato 3).
In casi specifici il datore di lavoro può concordare con i sindacati contraenti un salario inferiore a quello minimo. La regolamentazione del salario minimo non si applica a persone in formazione e stagisti in conformità all’Allegato 1.
Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2192.
Regioni salariali
La regione salariale I comprende le dieci città più grandi della Svizzera e i comuni limitrofi delle cinque maggiori città. La base per l’assegnazione a una regione salariale è data dalla definizione dell’Ufficio federale di statistica (UFS) «Statistica delle città svizzere 2024».
Il seguente elenco mostra l’assegnazione dei comuni politici alla regione salariale I. Tutti i comuni che non sono indicati nella lista sono assegnati alla regione II. Per l’assegnazione dei collaboratori / delle collaboratrici a una regione salariale è determinante il luogo di lavoro.
Regione salariale I
Basilea, Berna, Biel/Bienne, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano, San Gallo, Winterthur, Zurigo
Comuni limitrofi delle cinque maggiori città
Adliswil, Dübendorf, Fällanden, Kilchberg (ZH), Maur, Oberengstringen, Opfikon, Regensdorf, Rümlang, Schlieren, Stallikon, Uitikon, Urdorf, Wallisellen, Zollikon
Carouge (GE), ChêneBougeries, Cologny, Lancy, Le GrandSaconnex, Pregny-Chambésy, Vernier, Veyrier
Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Münchenstein, Muttenz, Reinach (BL), Riehen
Bottens, BretignysurMorrens, ChavannesprèsRenens, CheseauxsurLausanne, Crissier, Cugy (VD), Ecublens, Epalinges, Froideville, JouxtensMézery, Le Mont-sur-Lausanne, Montpreveyres, Morrens (VD), Prilly, Pully, Renens, Romanel-sur-Lausanne, SaintSulpice (VD), Savigny
Bremgarten bei Bern, Frauenkappelen, Ittigen, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Mühleberg, Muri bei Bern, Neuenegg, Ostermundigen, Wohlen bei Bern, Zollikofen
Articoli 2.19.2.1 e 2.19.2.2; Allegato 3: articoli 7.1 e 7.2; Salari minimi 2025
Categorie salariali
Il datore di lavoro assegna le funzioni a uno dei nove livelli di funzione (1–9) basandosi su mansioni, requisiti e competenze. Le stesse funzioni e le funzioni equivalenti dal punto di vista del livello di requisiti appartengono allo stesso livello di funzione. (...)
Articolo 2.19.3.1
Tredicesima mensilità
Il pagamento del salario annuo avviene in 13 mensilità.(...) La 13a mensilità viene versata a novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civile, pro rata temporis. (...) La quota della 13a mensilità è compresa nel salario orario.
Articolo 2.19.1
Premio per anzianità di servizio
Premio fedeltà
I collaboratori / le collaboratrici, al compimento di ciascun quinquennio di servizio, hanno diritto a un premio fedeltà. Il personale avrà la possibilità di scegliere tra una settimana di congedo retribuito oppure CHF 1'650.–. Il calcolo è effettuato uniformemente sulla base del grado di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Il premio fedeltà deve essere goduto entro la maturazione del successivo diritto. Il personale con 20 anni di servizio e oltre ha diritto ogni cinque anni a due settimane di congedo retribuito oppure a CHF 3'300.–, in luogo di quanto indicato come diritto al capoverso 1.
In caso di uscita, è escluso il diritto pro rata a un premio fedeltà non ancora maturato. Un saldo del premio fedeltà ancora disponibile e risalente a un anniversario di servizio trascorso è pagato sulla base di CHF 1'650.– a settimana.
Articolo 2.20
Assegni per i figli
Assegni familiari
Qualora il diritto cantonale applicabile non preveda un’indennità maggiore, l’assegno per i figli (fino al compimento del 16° anno di età) ammonta a CHF 260.– e l’assegno di formazione (fino massimo al compimento del 25° anno di età) a CHF 320.– per figlio e per mese. Per i figli che hanno compiuto il 15° anno di età e svolgono una formazione post-obbligatoria viene corrisposto l’assegno di formazione.
I beneficiari, la durata del diritto ed eventuali motivi particolari di riduzione sono regolati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile. I genitori con figli all’estero hanno diritto ad assegni familiari a parità di potere d’acquisto, anche se non esiste alcun accordo internazionale ai sensi della normativa sugli assegni familiari.
Articolo 2.19.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro serale
Sorta di lavoro |
Supplemento salariale |
---|---|
lavoro serale (ore 20.00 – 23.00) |
CHF 8.–/ora, pro rata temporis |
I collaboratori / le collaboratrici con modello GLAZ possono, sotto la propria responsabilità, dichiarare come non soggetto a supplemento il lavoro da questi prestato volontariamente in orario serale e che avrebbe potuto essere svolto anche durante la giornata lavorativa.
Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro serale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro serale che deve essere retribuito con supplemento.
I supplementi salariali per il lavoro serale e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo 2.12.4 capoverso 1. Negli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
Lavoro notturno
Sorta di lavoro |
Supplemento |
---|---|
lavoro notturno regolare: 25 o più notti per anno civile (23h00 – 6h00) |
supplemento di tempo del 10% e supplemento salariale di CHF 8.–/ora, pro rata temporis |
lavoro notturno tra le ore 24 e le ore 4 (fino alle ore 5 in caso di inizio del servizio prima delle ore 4) |
in aggiunta un supplemento di tempo del 20% |
lavoro notturno esclusivamente tra le ore 5 e le ore 6 |
supplemento salariale di CHF 8.–/ora, pro rata temporis (Tali collaboratori/collaboratrici non hanno diritto ad alcun supplemento salariale o di tempo ai sensi del cpv. 2.) |
lavoro notturno irregolare (23h00 – 6h00) |
un supplemento salariale del 25% |
Le pause durante le quali il collaboratore /la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro notturno devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro notturno che deve essere retribuito con supplemento.
I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumulatise il collaboratore /la collaboratrice presta lavoro notturno regolare ai sensi del capoverso 1 e lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo 2.12.4 capoverso 1. In tutti gli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori /le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
Lavoro domenicale
Sorta di lavoro |
Supplemento salariale/Compensato |
---|---|
lavoro domenicale regolare: in un anno civile, più di sei domeniche (tra le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e /o giorni festivi previsti per legge equiparati alla domenica |
CHF 12.50/h, pro rata temporis |
lavoro domenicale irregolare |
supplemento salariale del 50% |
lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore |
compensato mediante tempo libero |
lavoro domenicale per più di cinque ore |
durante la settimana precedente o successiva, diritto a un giorno libero di almeno 24 ore consecutive immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero |
Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento.
Cumulo dei supplementi salariali vedi sopra (articoli 2.12.2 capoverso 3 e 2.12.3 capoverso 7)
Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.
Indennità per le vacanze
Se i collaboratori /le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e /o domenicale, il datore di lavoro applica le seguenti indennità per le vacanze sui supplementi salariali:
- 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
- 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane
Articoli 2.12.1 – 2.12.4 e 2.14.3
Servizio di picchetto
Durante il servizio di picchetto il collaboratore / la collaboratrice resta a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali impieghi di lavoro che riguardino la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergenza, ronde di controllo o simili eventi particolari.
Se i collaboratori / le collaboratrici su ordine del datore di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale impiego di lavoro, hanno diritto a una indennità per servizio di picchetto di CHF 6.– per ora, pro rata temporis.
In deroga al cpv. 2, il datore di lavoro può concordare individualmente con i collaboratori / le collaboratrici delle indennità di picchetto forfetarie.
Articolo 2.13
Rimborso spese
Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro. Laddove il luogo di lavoro non coincida con il luogo di impiego assegnato dal datore di lavoro, la prestazione di lavoro si considera eseguita fuori sede se sussistono le seguenti condizioni:
- tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): più di otto minuti
- distanza percorsa con veicolo a motore dal luogo di lavoro (tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): più di otto chilometri
In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezionalmente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragionevole, va utilizzato il veicolo a motore. Qualora la prestazione di lavoro venga eseguita fuori sede conformemente al capoverso 1 e dunque il tempo di spostamento sia maggiore del solito, la differenza di tempo rispetto al normale tempo di spostamento rappresenta tempo di lavoro.
Rimborso spese
Laddove il luogo di lavoro non coincida con il luogo di impiego assegnato dal datore di lavoro, la prestazione di lavoro si considera eseguita fuori sede se sussistono le seguenti condizioni:
a. spese di viaggio per viaggi di servizio:
- CHF –.60 per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
- CHF –.30 per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3
- oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe)
- spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio):
- colazione: al massimo CHF 10.– per pasto
- pranzo e cena: al massimo CHF 17.– per pasto
- spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle)
In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta ai collaboratori / alle collaboratrici che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e che possono a ccedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i/le responsabili.
Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola
In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’automobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di CHF 25.– che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio.
In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappresentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una s oluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale della rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al cpv. 2.
Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
Articoli 2.8 – 2.9
Orario di lavoro
Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori /delle collaboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 42 ore. L’orario di esercizio ordinario nei giorni feriali va dalle ore 06.00 alle ore 20.00, ma in via eccezionale può essere regolamentato diversamente. La settimana lavorativa di cinque giorni deve essere rispettata se le condizioni aziendali lo consentono. Per quanto possibile va evitato che il personale venga impiegato per oltre 5 giorni settimanali per più di 2 settimane al mese.
Pause non retribuite
Il lavoro deve essere interrotto con pause delle seguenti durate minime:
- una mezz’ora in caso di un tempo di lavoro giornaliero superiore a sette ore
- un’ora in caso di tempo di lavoro giornaliero superiore a nove ore
Nel computo del diritto alle pause, la pausa retribuita di cui all'articolo 2.10.4 viene considerata soltanto se il collaboratore / la collaboratrice durante la pausa retribuita non può allontanarsi dal luogo di lavoro.
Pause brevi
I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a una pausa considerata come tempo di lavoro e retribuita di 15 minuti, se il tempo di lavoro ininterrotto pianificato (inclusa tale pausa) dura almeno tre ore e mezza. Per ogni giorno i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al massimo a una pausa retribuita ai sensi del capoverso 1. Se i collaboratori / le collaboratrici lo richiedono, possono effettuare, nei limiti delle possibilità aziendali, anche una seconda pausa breve durante la giornata, la quale non è considerata come tempo di lavoro. Qualora i collaboratori /le collaboratrici prestino esclusivamente lavoro allo schermo (in particolare videocodifica, rilevamento dati), hanno diritto a pause aggiuntive di cinque minuti per ciascuna ora di lavoro completa.
Modelli di tempo di lavoro
Il datore di lavoro stabilisce il modello di tempo di lavoro applicabile ai collaboratori e alle collaboratrici. Nella gestione dei modelli di tempo di lavoro e nella pianificazione e ripartizione degli impieghi, come anche nella loro tempestiva e vincolante comunicazione, il datore di lavoro ha riguardo per lo stato di salute e la situazione personale del collaboratore / della collaboratrice.
Orari di lavoro secondo piano di impiego con grado di occupazione inferiore al 90%
collaboratori / le collaboratrici prestano il lavoro in base al piano di impiego. I collaboratori / le collaboratrici vengono informati/e con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro (inclusi orari e durata degli impieghi pianificati).
In reciproco accordo con i colleghi / le colleghe di lavoro del loro team e con i/le responsabili, i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto di stabilire durante la settimana giorni di blocco fissi nei quali non vengono pianificati impieghi, salvo che questi non vengano esplicitamente richiesti in una determinata situazione. I giorni di blocco devono consentire ai collaboratori / alle collaboratrici a tempo parziale di conciliare il loro impiego per il datore di lavoro con altri impegni ed esigenze. I giorni di blocco sono generalmente stabiliti una volta l’anno.
I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di conoscere definitivamente, oltre ai giorni di blocco, le mattinate e pomeriggi liberi di cui possono godere nel corso della settimana con un preavviso di almeno due settimane. Nel corso dell’orario di esercizio ordinario sono considerate mattinata libera le ore libere fino alle 12.30 e pomeriggio libero le ore libere a partire dalle 12.30. Durant le mattinate o i pomeriggi liberi sono possibili impieghi anche con preavviso più breve. Tuttavia il collaboratore / la collaboratrice può rifiutare questi ultimi in qualunque momento senza indicazione dei motivi.
Per le unità con lavoro a turni e lavoro notturno valgono basi analoghe che sono disciplinate separatamente.
La pianificazione del lavoro deve essere effettuata in modo che, di regola, venga rispettato un tempo minimo di lavoro giornaliero pari al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero, in base al grado di occupazione. Tale regolamentazione non vale per i sabati.
La durata esatta di un impiego può essere modificata a breve termine ed entro l’orario di esercizio ordinario, in accordo con il collaboratore / la collaboratrice, se necessario per motivi aziendali (ad es. per oscillazioni dei quantitativi e dell’affluenza di clienti).
Un impiego lavorativo pianificato può essere ridotto soltanto laddove il saldo orario aggiornato del collaboratore / della collaboratrice interessato/a risulti negativo di meno di 20 ore. Se la riduzione di un impiego produce un saldo negativo di 20 o più ore, l’orario di lavoro pianificato si considera in ogni caso prestato anche in caso di riduzione.
Qualora intervenga, con breve preavviso, una revoca o una riduzione di quanto pianificato e i collaboratori / le collaboratrici desiderino comunque prestare il lavoro secondo il piano di impiego, laddove il motivo della revoca o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro il lavoro corrispondente si considera come prestato.
Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare i limiti di 100 ore per il saldo positivo e di 50 ore per il saldo negativo. Il rispetto dei limiti deve essere garantito mediante una chiusura del saldo effettuata due volte l’anno.
Le ore supplementari che alla data di chiusura eccedono la soglia di 100 vengono liquidate in denaro oppure, su richiesta del collaboratore / della collaboratrice, trasferite in un conto risparmio ore. Le ore supplementari sono liquidate in denaro senza supplemento fino a un limite di 60 ore all’anno; oltre tale limite, con un supplemento del 25%.
Alla data di chiusura del saldo i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di pianificare, su propria richiesta, il godimento in giorni di massimo la metà del saldo positivo. La pianificazione è effettuata d’accordo con il team subito dopo il momento di chiusura del saldo. Questa regolamentazione vale per le ore supplementari fino a un massimo di 100. Oltre le 100 ore si applica quanto disposto al cpv. 11.
Le ore del saldo negativo che alla data di chiusura eccedono la soglia di 50 decadono in linea di principio a svantaggio del datore di lavoro, salvo che non vi siano motivi imputabili ai collaboratori / alle collaboratrici.
Orario di lavoro secondo piano di impiego con grado di occupazione del 90% e oltre
I collaboratori / le collaboratrici prestano il lavoro in base al piano di impiego. I collaboratori / le collaboratrici vengono informati/e con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro (inclusi orari e durata degli impieghi pianificati).
In sede di pianificazione dell’impiego si devono considerare le esigenze personali dei collaboratori / delle collaboratrici, in reciproco accordo con i colleghi / le colleghe di lavoro del team e con i/le responsabili.
I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di sapere in via definitiva di quali mattinate e pomeriggi liberi possono godere nel corso della settimana con un preavviso di almeno due settimane. Nel corso dell’orario di esercizio ordinario sono considerate mattinata libera le ore libere fino alle 12.30 e pomeriggio libero le ore libere a partire dalle 12.30. Durante le mattinate o i pomeriggi liberi sono possibili impieghi anche con preavviso più breve. Tuttavia il collaboratore / la collaboratrice può rifiutare questi ultimi in qualunque momento senza indicazione dei motivi.
Per le unità con lavoro a turni e lavoro notturno valgono basi analoghe che sono disciplinate separatamente.
La pianificazione del lavoro deve essere effettuata in modo che, di regola, venga rispettato un tempo minimo di lavoro giornaliero pari al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero, in base al grado di occupazione. Tale regolamentazione non vale per i sabati.
La durata esatta di un impiego può essere modificata a breve termine ed entro l’orario di esercizio ordinario, in accordo con il collaboratore / la collaboratrice, se necessario per motivi aziendali (ad es. per oscillazioni dei quantitativi e dell’affluenza di clienti).
Un impiego lavorativo pianificato può essere ridotto soltanto laddove il saldo orario aggiornato del collaboratore / della collaboratrice interessato/a risulti negativo di meno di 20 ore. Se la riduzione di un impiego produce un saldo negativo di 20 o più ore, l’orario di lavoro pianificato si considera in ogni caso prestato anche in caso di riduzione.
Qualora intervenga, con breve preavviso, una revoca o una riduzione di quanto pianificato e i collaboratori / le collaboratrici desiderino comunque prestare il lavoro secondo il piano di impiego, laddove il motivo della revoca o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro il lavoro corrispondente si considera come prestato.
Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare i limiti di 100 ore per il saldo positivo e di 50 ore per il saldo negativo. Il rispetto dei limiti deve essere garantito mediante una chiusura del saldo effettuata due volte l’anno.
Nel caso di collaboratori / collaboratrici per cui la Legge sul lavoro stabilisce un tempo di lavoro massimo di 45 ore, il limite per le ore del saldo negativo è di 20.
Le ore supplementari che alla data di chiusura eccedono la soglia di 100 vengono liquidate in denaro oppure, su richiesta del collaboratore / della collaboratrice, riportate in un conto risparmio ore. Le ore supplementari sono liquidate in denaro senza supplemento.
Alla data di chiusura del saldo i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto di pianificare, su propria richiesta, il godimento in giorni di massimo la metà del saldo positivo. La pianificazione è effettuata d’accordo con il team subito dopo il momento di chiusura del saldo. Questa regolamentazione vale per le ore supplementari fino a un massimo di 100. Oltre le 100 ore si applica quanto disposto al cpv. 12.
Le ore del saldo negativo che alla data di chiusura eccedono il limite previsto decadono in linea di principio a svantaggio del datore di lavoro, salvo che non vi siano motivi imputabili ai collaboratori / alle collaboratrici.
Conto risparmio ore
Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono pattuire per iscritto o per via elettronica che il tempo di lavoro prestato e il saldo vacanze vengano trasferiti su un conto risparmio ore e vengano goduti in un momento successivo in forma di tempo libero o sotto forma di agevolazioni negli orari di lavoro per la partecipazione a un perfezionamento. Le dichiarazioni di consenso sono rese con firma o per via elettronica nella forma appositamente prevista dal datore di lavoro.
All’apertura del conto risparmio ore si devono concordare una destinazione d’utilizzo e una data prevista per il godimento.
Il diritto alle vacanze previsto per legge nonché le ore di lavoro straordinario non possono essere trasferiti su un conto risparmio ore. Possono essere accantonate su un conto risparmio ore al massimo 250 ore di lavoro. Se il saldo deve essere utilizzato nell’ambito della riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e ai sensi dell’art. 2.11.5 e/o del pensionamento, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che possano essere accantonate al massimo 400 ore di lavoro. I saldi delle ore accantonati, in linea di principio, devono essere goduti entro cinque anni dall’apertura del conto risparmio ore.
Articoli 2.10.2 – 2.10.4 e 2.11.1 – 2.11.4
Orari di lavoro flessibili
Orario di lavoro flessibile (GLAZ)
I collaboratori / le collaboratrici con orario di lavoro flessibile possono suddividere autonomamente il proprio lavoro all’interno degli orari di servizio, osservando le esigenze aziendali nonché eventuali orari di presenza. Il saldo orario deve essere limitato entro un intervallo di +100 ore e –50 ore. Nel caso di collaboratori / collaboratrici a partire da un grado di occupazione del 90% non è consentito superare un limite inferiore di –20 ore. I collaboratori / le collaboratrici possono compensare il saldo positivo delle ore in ore o giornate previo accordo con i/le responsabili. In genere, per ogni anno civile possono essere complessivamente goduti al massimo dieci giorni di compensazione. Le mezze giornate vengono computate anch’esse nel numero dei giorni di compensazione goduti. Qualora un saldo orario raggiunga l’80% dell’intervallo massimo, i collaboratori/ le collaboratrici stabiliscono, insieme ai/alle responsabili, le misure su come procedere.
Le ore del saldo positivo possono essere di comune accordo liquidate in denaro in qualunque momento, in ogni caso senza supplemento. Allo stesso modo, le ore possono essere trasferite di comune accordo in un conto risparmio ore. Le ore del saldo negativo devono essere pareggiate oppure, su richiesta dei collaboratori / delle collaboratrici, compensate con altri saldi delle ore, salvo che vi siano motivi imputabili al datore di lavoro. In quest’ultimo caso le ore del saldo negativo vengono stralciate o ridotte a svantaggio del datore di lavoro.
Articolo 2.11.3
Registrazione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici e a un’opportuna documentazione dei saldi delle ore, affinché possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposizioni del presente CCL.
Articolo 2.10.1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari
Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Le ore supplementari devono essere compensate con un congedo di pari durata. Se non è possibile giungere a un accordo sul momento della compensazione, questo è stabilito dal datore di lavoro. In casi regolati specificamente le ore supplementari vengono liquidate in denaro; questo avviene in linea di principio senza l’applicazione di supplementi. I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati/e a prestare regolarmente o senza accordo preliminare ore supplementari per un periodo prolungato. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale adottano per tempo misure adeguate per ridurre o limitare il numero delle ore supplementari e possono eventualmente accordarsi per una modifica del grado di occupazione.
Lavoro straordinario
Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile concordare che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.
Ore supplementari e lavoro straordinario sono in linea di principio prestati solo se vi è una necessità aziendale.
Articolo 2.10.5
Vacanze
Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue:
Categoria d'età |
Numero di settimane di vacanze |
---|---|
fino all’anno civile, compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età |
6 settimane |
dall’anno civile nel quale viene compiuto il 60o anno di età |
7 settimane |
Persone in formazione |
7 settimane |
Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis. Il saldo vacanze è indicato in ore. Un adeguamento in corso d’anno del grado di occupazione comporta come conseguenza un aumento o una riduzione in giorni di tale saldo.
In linea di principio, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corrispondente e devono comprendere almeno una volta l’anno due settimane consecutive. Prima di stabilire il periodo di godimento delle vacanze, occorre consultare il collaboratore o la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal collaboratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali. Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi in cui godere delle vacanze vengono stabiliti dal datore di lavoro.
Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale
Se i collaboratori / le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e/o domenicale, il datore di lavoro applica le seguenti indennità per le vacanze sui supplementi salariali:
- 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
- 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane
Congedo non retribuito
Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori /alle collaboratrici un congedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito. Una richiesta per una durata massima fino a quattro settimane in un anno civile viene accolta se le possibilità aziendali lo consentono.
Lavoro con salario orario
Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolgano lavoro con salario orario. I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 13,04% (fino all’anno civile compreso nel quale viene compiuto il 59° anno di età) risp. del 15,56% (a partire dall’anno civile nel quale viene compiuto il 60° anno di età).
Articoli 2.5.1 e 2.5.5, 2.14.1 – 2.14.3, 2.15; Allegato 5: articolo 5.6
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
Evento |
Assenza retribuita |
---|---|
Adempimento di obblighi legali |
tempo necessario conformemente alla convocazione |
Esercizio di una funzione pubblica |
previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile |
Proprio matrimonio |
1 settimana |
Partecipazione al matrimonio di genitori, figli, fratelli e sorelle |
1 giorno |
Per i genitori per questioni urgenti in relazione diretta con il figlio / i figli che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori |
fino 5 giorni per anno civile |
Malattia improvvisa del/della partner, del/della partner registrato/a o di un figlio (secondo CO 324a) Se la malattia subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati. |
tempo necessario e comunque max. 3 giorni per evento; in genere al fine di individuare una soluzione alternativa per l’assistenza |
Assistenza a un familiare, al/alla partner con problemi di salute (secondo CO 329h) |
Fino a 3 giorni per evento e dieci giorni per anno |
Decesso del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati. |
fino a 1 settimana per evento |
Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lett. h |
fino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice |
Disbrigo di formalità in relazione diretta con la morte di una persona vicina |
fino a 2 giorni |
Trasloco del collaboratore / della collaboratrice |
1 giorno |
Attività di esperto/a e di insegnante |
su accordo individuale |
Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti |
fino a 20 giorni per anno |
Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione |
fino a 3 giorni nell’arco di 2 anni |
Per rappresentanti dei lavoratori / delle lavoratrici nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta |
10 giorni |
Persone in formazione: Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione |
1 giorno per tirocinio |
Articolo 2.17.5
Giorni festivi retribuiti
Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collaboratrici dieci giorni festivi retribuiti, inclusa la festa nazionale, conformemente all’Allegato 2. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro.
Se i giorni festivi cadono in un fine settimana libero, essi si considerano come fruiti. I collaboratori / le collaboratrici non hanno diritto ad alcuna compensazione. Se lavorano in un giorno festivo di cui all’Allegato 2, i collaboratori / le collaboratrici possono recuperarlo sotto forma di giorno di riposo compensativo. I giorni festivi che cadono durante un’assenza ai sensi dell’art. 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare) si considerano come fruiti. Lo stesso vale per i giorni festivi che cadono durante un congedo non retribuito. I giorni festivi che cadono durante le vacanze si considerano come fruiti e non vengono computati come giorni di vacanza. Ulteriori giorni festivi non elencati all’Allegato 2 devono essere anticipati o recuperati (compensazione dei saldi), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente ritenuta sul salario. È possibile ricorrere al saldo vacanze solo su richiesta dei collaboratori / delle collaboratrici.a.
Lavoro con salario orario
Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolgano lavoro con salario orario. I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 13,04% (fino all’anno civile compreso nel quale viene compiuto il 59° anno di età) risp. del 15,56% (a partire dall’anno civile nel quale viene compiuto il 60° anno di età).
Articoli 2.5 e 2.16; Allegato 2
Congedo di formazione
Perfezionamento
Il datore di lavoro promuove adeguatamente il perfezionamento di tutti i collaboratori / le collaboratrici sotto il profilo metodico, finanziario e/o temporale. La responsabilità del perfezionamento professionale spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai / alle superiori. Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali. I perfezionamenti ordinati dal datore di lavoro vengono integralmente considerati come tempo di lavoro e finanziati.
Lo sviluppo professionale presso il datore di lavoro comprende offerte di perfezionamento interne ed esterne (off the job, near the job) volte a conservare e perfezionare le capacità e i potenziali già esistenti dei collaboratori /delle collaboratrici. Il datore di lavoro promuove in particolare cambiamenti d’impiego temporanei, partecipazione a progetti e stage. I collaboratori / le collaboratrici hanno la possibilità di presentare una richiesta per il finanziamento di una formazione di perfezionamento sotto forma di tempo e/o denaro. La prima istanza di approvazione è il/la superiore. Se la richiesta viene rigettata, i collaboratori / le collaboratrici possono rivolgersi al/la partner di settore HR. La Posta sostiene i collaboratori / le collaboratrici per l’assunzione di nuove funzioni, ad esempio attraverso la formazione, il mentoring, il coaching o altre misure opportune. I collaboratori / le collaboratrici hanno la possibilità di effettuare un bilancio della loro situazione professionale presso il Centro carriera della Posta.
Diritto ai corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione: fino a tre giorni nell'arco di due anni
Conto risparmio ore: Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare per iscritto che il tempo di lavoro prestato e il saldo vacanze vengano trasferiti su un conto risparmio ore e vengano goduti in un momento successivo in forma di tempo libero o sotto forma di agevolazioni negli orari di lavoro per la partecipazione a un perfezionamento.
Congedo non retribuito
Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un congedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito. Una richiesta per una durata massima fino a quattro settimane in un anno civile viene accolta se le possibilità aziendali lo consentono.
Articoli 2.11.4, 2.15, 2.17.5 e 2.17.7
Malattia
Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa).
Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il termine di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata dell’incapacità lavorativa.
I premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro: un terzo a carico del collaboratore / della collaboratrice, due terzi a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera in caso di malattia conformemente al cpv. 1. Il datore di lavoro integra queste prestazioni di indennità giornaliera durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato per la durata dell’incapacità lavorativa in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
Durante i restanti 365 giorni sussiste, se vi sono le rispettive condizioni, il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi del cpv. 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni generali di assicurazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rispettivamente in vigore. Se il regolamento della cassa pensioni lo prevede, possono essere riscossi contributi per quest’ultima anche sulle indennità giornaliere.
Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato al cpv. 4 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Alla relativa risoluzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione in base alle condizioni d’assicurazione applicabili.
In caso di malattia sopraggiunta durante il periodo di prova, il datore di lavoro versa il salario spettante per la durata dell’incapacità lavorativa per un massimo di otto settimane.
Articolo 2.21.5
Infortunio
collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle
norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni non professionali se il loro tempo di lavoro settimanale soddisfa il livello minimo richiesto dalla LAINF.
I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a infortunio, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera per infortunio versata. Se il regolamento della cassa pensioni lo prevede, possono essere riscossi contributi per quest’ultima anche sulle indennità giornaliere.
In caso di infortunio non professionale il datore di lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al cpv. 3 al massimo durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera per infortunio, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
In caso di infortunio professionale e di malattia professionale il datore di lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al cpv. 3 al massimo durante 730 giorni con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato ai cpv. 4 e 5 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Dopo la relativa risoluzione, in presenza delle opportune condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione.
Articolo 2.21.6
Termini di disdetta
Il rapporto di lavoro può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collaboratore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
Anno di servizio |
Termini di disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (3 mesi, nel CIL è possibile pattuire un periodo di prova più breve o una rinuncia) |
7 giorni |
nel 1o anno di servizio |
1 mese, rispettivamente per la fine di un mese |
dal 2o anno di servizio |
3 mesi, rispettivamente per la fine di un mese |
I collaboratori / le collaboratrici in un rapporto di lavoro che non è stato disdetto, i quali abbiano compiuto il 50° anno di età e il 20° anno di servizio, possono pretendere per iscritto o via email dal datore di lavoro, in deroga al cpv. 1 lett. c, un prolungamento del termine di disdetta a cinque mesi. Tale proroga acquisisce efficacia una volta decorsi tre mesi.
Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo con effetto in una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
La disdetta deve avvenire per iscritto. Se la disdetta avviene da parte del datore di lavoro, essa deve essere motivata.
Articoli 2.32.3 e 2.32.5