CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021: Aumento del supplemento per l’orario di lavoro a due turni. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.
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Campo d'applicazione geografico
11336
Fa stato per tutto il territorio svizzero.
Campo d'applicazione aziendale
11336
È applicabile a tutte le aziende dell’industria dei prodotti in calcestruzzo e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
11336
È applicabile a tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL e ai loro collaboratori, eccettuati i lavoratori con funzioni direttive e il personale tecnico e amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11336
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11336
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione.

Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11336
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente tipo di rimunerazione.

Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.

Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni CCL elencate qui di seguito: articoli 4 lettera B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11336
Se il contratto non viene disdetto da una delle parti contraenti al più tardi due mesi prima della scadenza, si intende rinnovato con le stesse condizioni di disdetta.

Articolo 24
Informazioni organo paritetico
11336
Commissione professionale paritetica per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
c/o AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
8703 Erlenbach
044 991 11 51
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11336
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salari / salari minimi
11336
I salari minimi per i lavoratori/le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a (dichiarati d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Categoria di collaboratoriSalario mensile
Lavoratori/trici senza qualifica (*1) CHF 4'025.--
Lavoratori/trici semiqualificati/e CHF 4'175.--
Lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno CHF 4'375.--
Produttori/trici di elementi prefabbricati AFCCHF 4'800.--
(*1) In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di CHF 200.-- rispetto al livello minimo.

Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili.

Articolo 4; Convenzione addizionale 2020
Aumento salariale
11336
2020 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento generale dei salari effettivi: CHF 20.-- al mese.
Aumento individuale dei salari: la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di CHF 5.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019.



Articolo 4; Convenzione addizionale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: III
Tredicesima mensilità
11336
I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una tredicesima mensilità (8.33% del salario totale percepito). Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità.

Articolo 4B
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11336
Di sabato di norma non si lavora. Per il lavoro straordinario svolto di sabato è previsto un indennizzo del 25% (in denaro o tempo libero) a condizione che nella settimana in questione siano già state prestate 5 giornate di lavoro normali.

Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Lavoro a turni
11336

Per le aziende che adottano l’orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a CHF 1,50 all’ora.

Articolo 4.6

Orario di lavoro
11336
Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corri-spondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità.

Articolo 2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11336
Il lavoro straordinario (art. 321c CO) deve essere compensato nell’arco di un anno con tempo libero di uguale durata. La compensazione deve avvenire il più presto possibile.

Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia possibile. Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il pagamento senza supplemento.

Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indennizzo del 25% sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordinato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successiva oppure il pagamento con un supplemento del 25%.

Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Vacanze
11336
CategoriaGiorni di vacanza
fino a 20 anni compiuti (valido anche per gli/le apprendisti/e)30 giorni
a partire dal 1° anno die servizio25 giorni
dopo 15 anni die servizio nell'azienda27.5 giorni
dopo il compimento del 50° anno di età30 giorni

Articolo 5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11336
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio1 giorno
Nascita di un figlio giorni
Decesso del coniuge, del compagno, dei genitori o di un figlio3 giorni
Decesso di fratelli, nonni o suoceri1 giorno
Trasloco1 giorno
Militare, ispezione, reclutamento½ giornata
Se la partecipazione richiede più di mezza giornata, viene indennizzato il tempo necessario fino ad un massimo di una giornata.

Articolo 7 e accordo salariale 2017
Giorni festivi retribuiti
11336

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano a turni, hanno diritto a 9 giorni festivi retributi in conformità agli usi locali o alle disposizioni legislative, se questi cadono in un giorno di lavoro.

Articolo 6

Malattia
11336
Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per i/le lavoratori/trici sottoposti/e al presente contratto. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

– l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80 %l del salario (tredicesima mensilità compresa);
– il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni;
– le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi; qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo, l'assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell'indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione;
– in caso di maternità l'indennità giornaliera dell'assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione;
– gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale;
– a partire da un'incapacità lavorativa del 25% l'indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d'incapacità;
– all'insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro;
– durante la fruizione dell'indennità giornaliera per malattia il/la lavoratore/trice è esonerato/a dal versamento dei premi.

I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30% e il datore di lavoro per il 70% al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall'assicurazione

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
11336
Tipo di servizio % del salario
fino a 4 settimane e scuola reclute 100%
superiore a 4 settimane fino a 21 settimane per anno civile 80%


Articolo 8

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11336
ChiContribuzione
Lavoratori/lavoratriciCHF 17.-- al mese
ApprendistiCHF 5.-- al mese
Datori di lavoroCHF 6.-- al mese per ogni collaboratore/collaboratrice soggetto/a al contratto

Articolo 15; Integrazione 2006 al CCL
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11336
La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni.

Articolo 18
Apprendisti
11336
Subordinazione al CCL:
Per i/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti/e il CCL regola le vacanze (art.5), la tredicesima mensilità (art. 4B) e il contributo per le spese di esecuzione (art.15).

Contributo per le spese di esecuzione:
Apprendisti/e: CHF 5.-- al mese

Vacanze:
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno
Giovani dipendenti
11336
Vacanze:
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno


Articolo 5; CO 329a+e
Termini di disdetta
11336
Durata dell'impiego Termine di disdetta
durante il periodo di prova (2 mesi) 7 giorni
nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova 1 mese
dal 2° al 5° anno di servizio 2 mesi
dal 6° anno di servizio 3 mesi

Articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
11336
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
11336
SwissBeton – Associazione per i prodotti svizzeri in calcestruzzo, Berna
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse Romande, Lausanne – UFPB
Fondo paritetico
11336
PariFonds per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23
Compiti organi paritetici
11336
La Commissione professionale paritetica svolge in particolare i seguenti compiti:
a) mediazione in caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori/trici, risp. commissioni di fabbrica;
b) composizione delle controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro o al rapporto di lavoro in generale;
c) esercizio del diritto di accertamento di violazioni contrattuali;
d) attuazione di controlli sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro;
e) comminazione e riscossione delle pene convenzionali e addebito delle relative spese di controllo e procedura.

Articolo 20.2
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11336
I lavoratori e le lavoratrici di ogni azienda hanno il diritto di costituire una commissione di fabbrica, costituita da almeno 3 membri.

La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni.

Articolo 18
Procedure di conciliazione e arbitrato
11336
LivelloInstituzione responsabile
2° livello Commissione professionale paritetica

Articoli 20 e 22
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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13.12958 15.04.2024 01.01.2024
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