CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2021
fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021: Aumento del supplemento per l’orario di lavoro a due turni. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.Campo d'applicazione geografico
Fa stato per tutto il territorio svizzero.
Campo d'applicazione aziendale
È applicabile a tutte le aziende dell’industria dei prodotti in calcestruzzo e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
È applicabile a tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL e ai loro collaboratori, eccettuati i lavoratori con funzioni direttive e il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione.
Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente tipo di rimunerazione.
Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.
Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni CCL elencate qui di seguito: articoli 4 lettera B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.
Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni CCL elencate qui di seguito: articoli 4 lettera B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se il contratto non viene disdetto da una delle parti contraenti al più tardi due mesi prima della scadenza, si intende rinnovato con le stesse condizioni di disdetta.
Articolo 24
Articolo 24
Informazioni organo paritetico
Commissione professionale paritetica per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
c/o AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
8703 Erlenbach
044 991 11 51
c/o AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
8703 Erlenbach
044 991 11 51
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salari / salari minimi
I salari minimi per i lavoratori/le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a (dichiarati d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
(*1) In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di CHF 200.-- rispetto al livello minimo.
Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili.
Articolo 4; Convenzione addizionale 2020
Categoria di collaboratori | Salario mensile |
---|---|
Lavoratori/trici senza qualifica (*1) | CHF 4'025.-- |
Lavoratori/trici semiqualificati/e | CHF 4'175.-- |
Lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno | CHF 4'375.-- |
Produttori/trici di elementi prefabbricati AFC | CHF 4'800.-- |
Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili.
Articolo 4; Convenzione addizionale 2020
Aumento salariale
2020 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento generale dei salari effettivi: CHF 20.-- al mese.
Aumento individuale dei salari: la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di CHF 5.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019.
Articolo 4; Convenzione addizionale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: III
Aumento generale dei salari effettivi: CHF 20.-- al mese.
Aumento individuale dei salari: la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di CHF 5.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019.
Articolo 4; Convenzione addizionale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: III
Tredicesima mensilità
I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una tredicesima mensilità (8.33% del salario totale percepito). Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità.
Articolo 4B
Articolo 4B
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Di sabato di norma non si lavora. Per il lavoro straordinario svolto di sabato è previsto un indennizzo del 25% (in denaro o tempo libero) a condizione che nella settimana in questione siano già state prestate 5 giornate di lavoro normali.
Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Lavoro a turni
Per le aziende che adottano l’orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a CHF 1,50 all’ora.
Articolo 4.6
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corri-spondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità.
Articolo 2
Articolo 2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario (art. 321c CO) deve essere compensato nell’arco di un anno con tempo libero di uguale durata. La compensazione deve avvenire il più presto possibile.
Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia possibile. Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il pagamento senza supplemento.
Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indennizzo del 25% sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordinato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successiva oppure il pagamento con un supplemento del 25%.
Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia possibile. Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il pagamento senza supplemento.
Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indennizzo del 25% sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordinato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successiva oppure il pagamento con un supplemento del 25%.
Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL
Vacanze
Categoria | Giorni di vacanza |
---|---|
fino a 20 anni compiuti (valido anche per gli/le apprendisti/e) | 30 giorni |
a partire dal 1° anno die servizio | 25 giorni |
dopo 15 anni die servizio nell'azienda | 27.5 giorni |
dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni |
Articolo 5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 giorno |
Nascita di un figlio | giorni |
Decesso del coniuge, del compagno, dei genitori o di un figlio | 3 giorni |
Decesso di fratelli, nonni o suoceri | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno |
Militare, ispezione, reclutamento | ½ giornata |
Articolo 7 e accordo salariale 2017
Giorni festivi retribuiti
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano a turni, hanno diritto a 9 giorni festivi retributi in conformità agli usi locali o alle disposizioni legislative, se questi cadono in un giorno di lavoro.
Articolo 6
Malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per i/le lavoratori/trici sottoposti/e al presente contratto. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
– l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80 %l del salario (tredicesima mensilità compresa);
– il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni;
– le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi; qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo, l'assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell'indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione;
– in caso di maternità l'indennità giornaliera dell'assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione;
– gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale;
– a partire da un'incapacità lavorativa del 25% l'indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d'incapacità;
– all'insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro;
– durante la fruizione dell'indennità giornaliera per malattia il/la lavoratore/trice è esonerato/a dal versamento dei premi.
I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30% e il datore di lavoro per il 70% al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall'assicurazione
Articolo 10
– l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80 %l del salario (tredicesima mensilità compresa);
– il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni;
– le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi; qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo, l'assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell'indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione;
– in caso di maternità l'indennità giornaliera dell'assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione;
– gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale;
– a partire da un'incapacità lavorativa del 25% l'indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d'incapacità;
– all'insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro;
– durante la fruizione dell'indennità giornaliera per malattia il/la lavoratore/trice è esonerato/a dal versamento dei premi.
I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30% e il datore di lavoro per il 70% al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall'assicurazione
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
fino a 4 settimane e scuola reclute | 100% |
superiore a 4 settimane fino a 21 settimane per anno civile | 80% |
Articolo 8
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contribuzione |
---|---|
Lavoratori/lavoratrici | CHF 17.-- al mese |
Apprendisti | CHF 5.-- al mese |
Datori di lavoro | CHF 6.-- al mese per ogni collaboratore/collaboratrice soggetto/a al contratto |
Articolo 15; Integrazione 2006 al CCL
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni.
Articolo 18
Articolo 18
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per i/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti/e il CCL regola le vacanze (art.5), la tredicesima mensilità (art. 4B) e il contributo per le spese di esecuzione (art.15).
Contributo per le spese di esecuzione:
Apprendisti/e: CHF 5.-- al mese
Vacanze:
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno
Per i/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti/e il CCL regola le vacanze (art.5), la tredicesima mensilità (art. 4B) e il contributo per le spese di esecuzione (art.15).
Contributo per le spese di esecuzione:
Apprendisti/e: CHF 5.-- al mese
Vacanze:
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno
Giovani dipendenti
Vacanze:
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno
- fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno
Articolo 5; CO 329a+e
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (2 mesi) | 7 giorni |
nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova | 1 mese |
dal 2° al 5° anno di servizio | 2 mesi |
dal 6° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
SwissBeton – Associazione per i prodotti svizzeri in calcestruzzo, Berna
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse Romande, Lausanne – UFPB
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse Romande, Lausanne – UFPB
Fondo paritetico
PariFonds per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23
Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23
Compiti organi paritetici
La Commissione professionale paritetica svolge in particolare i seguenti compiti:
a) mediazione in caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori/trici, risp. commissioni di fabbrica;
b) composizione delle controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro o al rapporto di lavoro in generale;
c) esercizio del diritto di accertamento di violazioni contrattuali;
d) attuazione di controlli sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro;
e) comminazione e riscossione delle pene convenzionali e addebito delle relative spese di controllo e procedura.
Articolo 20.2
a) mediazione in caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori/trici, risp. commissioni di fabbrica;
b) composizione delle controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro o al rapporto di lavoro in generale;
c) esercizio del diritto di accertamento di violazioni contrattuali;
d) attuazione di controlli sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro;
e) comminazione e riscossione delle pene convenzionali e addebito delle relative spese di controllo e procedura.
Articolo 20.2
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
I lavoratori e le lavoratrici di ogni azienda hanno il diritto di costituire una commissione di fabbrica, costituita da almeno 3 membri.
La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni.
Articolo 18
La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni.
Articolo 18
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
2° livello | Commissione professionale paritetica |
Articoli 20 e 22
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it