CCL per il settore della costruzione in legno
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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2026 bis 31.12.2027
Letzte Änderungen
Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2026: modifica del campo d'applicazioneCampo d'applicazione geografico
Il CCL si applica su tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei cantoni Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e Giura bernese.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Si applica al settore del settore della costruzione in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:
- costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;
- elementi prefabbricati in legno;
- lavorazione artigianale del legname;
- produzione artigianale di strutture portanti in legno;
- produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;
- produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;
- produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno.
- produzione e/o vendita di legno segato;
- produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti;
- produzione e/o posa di pavimenti in legno.
Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale l’articolo 2a.
Settori d’impresa con altri CCL: il CCL Costruzione in legno copre integralmente le parti di impresa affiliate. Fanno eccezioni le parti d’impresa assoggette a un altro contratto collettivo di lavoro con carattere di obbligatorietà generale.
Non assoggettamento di un settore dell’impresa: qualora una parte dell’azienda non assoggettata ad un altro contratto collettivo di lavoro debba essere esclusa dal campo d’applicazione del CCL Costruzione in legno, deve essere presentata un’istanza scritta alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), al fine di ottenere l’autorizzazione.
Personale interinale: le aziende di lavoro interinale sottostanno al CCL Costruzione in legno in virtù dell’articolo 20 della LC (Legge sul collocamento) nella misura in cui i loro collaboratori prestano servizio presso imprese operanti nel settore della costruzione in legno.
Aziende al di fuori del campo d’applicazione territoriale: per le aziende e i relativi collaboratori con sede all’estero il CCL Costruzione in legno si applica a partire dal primo giorno lavorativo svolto in Svizzera. La base giuridica è costituita dalla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e dalla relativa ordinanza (ODist). Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale e relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza, valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma che si trovano al di fuori del campo d’applicazione territoriale definito nel capoverso 1, purché i loro collaboratori svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Il CCL Costruzione in legno si applica a tutti i collaboratori e le collaboratrici occupati nelle aziende o nelle parti di aziende in conformità all’articolo 2.
Categorie di collaboratori: sono assoggettati al CCL Costruzione in legno i collaboratori in conformità all’articolo 3, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capisquadra, capi carpentieri, tecnici SSS del legno, maestri carpentieri, personale commerciale, stagisti in formazione e scolari, studenti e altri collaboratori con un impiego di breve durata (cfr. Appendice 11 CCL).
Suddivisione dei collaboratori in categorie: la suddivisione dei collaboratori in categorie va fissata in forma scritta nel contratto individuale di lavoro.
Eccezioni: sono esclusi dal CCL Costruzione in legno i quadri iscritti nel registro di commercio come dirigenti o come mandatari e i collaboratori che, in virtù delle modalità di assunzione, detengono ampie competenze direttive e decisionali (membri della direzione). Il CCL Costruzione in legno non si applica agli ingegneri del legno, al personale di pulizia nonché al titolare dell’azienda e suo coniuge, partner registrato, suoi parenti in linea ascendente e discendente e i rispettivi coniugi o partner registrati, come pure i figli degli stessi.
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle costruzioni in legno. Appartengono al settore le aziende della costruzione in legno, nonché parti di imprese e gruppi di montaggio che eseguono lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:
- produzione e/o montaggio di elementi prefabbricati in legno;
- produzione e/o montaggio di elementi di spazi modulari specifici dell’edilizia in legno;
- produzione e/o montaggio di strutture temporanee in legno;
- costruzione specifica dell’edilizia in legno di pavimenti, pareti e tetti;
- lavori specifici dell’edilizia in legno di assemblaggio e taglio del legname;
- costruzione specifica dell’edilizia in legno di strutture portanti;
- lavori specifici dell’edilizia in legno di isolamento termico;
- rivestimenti esterni ed interni specifici dell’edilizia in legno;
- scale in legno.
- manutenzione, risanamento, riparazioni di elementi prefabbricati in legno e fornitura di prestazioni derivanti da attività specifiche dell’edilizia in legno
- montaggio di pannelli solari in quanto parti integranti di sistemi prefabbricati in legno
I datori di lavoro (imprese o parti di imprese) che forniscono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo di applicazione aziendale:
- produzione e/o vendita di prodotti semilavorati (p.es. prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli a base di legno) e pannelli di legno standardizzati;
- produzione di elementi strutturali in legno (ingegneria del legno);
- trattamento di prodotti semilavorati in un’impresa dell’industria del legno o di commercializzazione del legno;
- produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti a intercapedine;
- produzione e/o posa di pavimenti in parquet;
- produzione e/o montaggio di stand fieristici/di vendita e arredamento/costruzione di negozi.
Per la produzione e il montaggio di prodotti semilavorati, elementi prefabbricati in legno standardizzati e strutture in legno, nonché per il solo montaggio di questi prodotti si applica capoverso 2.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: Articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili a tutti i lavoratori occupati nelle imprese o nelle parti di imprese in conformità al capoverso 2, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capisquadra, capi carpentieri, tecnici SSS del legno, maestri carpentieri, impiegati di commercio AFC, il personale commerciale rimanente, stagisti in formazione e scolari, studenti e altri collaboratori con un impiego di breve durata (collaboratori nell’ambito di una riqualifica o di un riorientamento professionale).
Sono esclusi i quadri iscritti nel registro di commercio come dirigenti o come mandatari e i collaboratori che, in virtù delle modalità di assunzione, detengono ampie competenze direttive e decisionali (membri della direzione). Sono esclusi gli ingegneri del legno, il personale di pulizia, il titolare dell’azienda, il coniuge, partner registrato, suoi parenti in linea ascendente e discendente e i rispettivi coniugi o partner registrati, come pure i suoi figliastri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: Articolo 3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 59a
Salari / salari minimi
Parti integranti del salario minimo
Salario base: il salario base è costituito da un importo fisso in denaro. Spese concordate contrattualmente oppure pagate come componenti del salario, nonché altre agevolazioni aziendali, non fanno parte del salario base e non vengono prese in considerazione per l’osservanza del salario minimo secondo il CCL Costruzione in legno.
Contratto di lavoro: la funzione al momento dell’assunzione è regolata nel contratto di lavoro individuale allestito in conformità con gli articoli 3–5 del CCL. Il contratto deve soddisfare le disposizioni del CCL Costruzione in legno e contenere indicazioni sulla formazione, la funzione, gli anni di esperienza e la percentuale di occupazione del collaboratore o della collaboratrice.
Perfezionamento: la parte di salario legata al perfezionamento professionale tiene conto degli iter di formazione per quadri riconosciuti dal settore, a condizione che siano stati superati con successo gli esami previsti dalle associazioni di categoria o gli esami professionali federali.
Calcolo degli anni di esperienza: la parte integrante del salario si riferisce agli anni di esperienza in una determinata funzione, indipendentemente da un eventuale cambiamento del posto di lavoro. Se la funzione di assunzione cambia, il calcolo dell’esperienza riparte da zero. L’automatismo salariale si riferisce esclusivamente ai salari minimi. I rapporti di lavoro di almeno 1’000 ore lavorative per anno civile sono considerati come anni di esperienza completi.Un importo inferiore di ore lavorative non è tenuto in considerazione come anno di esperienza. Dopo aver terminato con successo un perfezionamento professionale o dopo aver seguito successivamente una formazione professionale che comporta un cambio di funzione, il collaboratore, a partire dal momento in cui cambia funzione, ha diritto almeno al salario percepito nella sua funzione precedente, indipendentemente dagli anni di esperienza nella nuova funzione. Nei rapporti di lavoro in funzione mista, dove un collaboratore svolge globalmente più di 1000 ore all’anno, gli viene calcolato un anno di esperienza in tutte le funzioni, indipendentemente dalla percentuale di occupazione nelle diverse funzioni.
Calcolo del salario minimo
Base di calcolo: Il salario minimo, comprendente la quota obbligatoria del premio di produzione aziendale versata in modo omogeneo o individuale, viene definito sulla base della tabella salariale 1 o delle tabelle salariali 2 e 3 (vedi appendici 1 e 2 del CCL).
Premio di produzione variabile (Articolo 28)
- Importo del premio di produzione aziendale: l’importo del premio di produzione aziendale, che costituisce un elemento obbligatorio del sistema salariale, può essere corrisposto conformemente all’articolo 28 capoverso 2 o all’articolo 28 capoversi 3–5.
- Distribuzione omogenea dell’importo del premio di produzione aziendale: la distribuzione omogenea dell’importo del premio di produzione aziendale (compreso il salario minimo) avviene in conformità con la «tabella salariale 1» (vedi appendice 1 del CCL). Tale tabella si applica a tutte le aziende soggette al contratto, che non applicano un modello di premio di produzione ai sensi dell’articolo 28 capoversi 3–5.
- Distribuzione individuale dell’importo del premio di produzione aziendale: l’importo del premio di produzione aziendale può essere suddiviso tra i singoli collaboratori conformemente all’articolo 28 capoversi 3–5 e all’appendice 2 del CCL (in base al principio del rendimento). Se viene introdotta la retribuzione orientata al rendimento, il sistema di valutazione dei collaboratori deve essere presentato alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), affinché ne sia esaminata la conformità al CCL.
- Calcolo dell’importo del premio di produzione aziendale: l’importo del premio di produzione aziendale mensile si calcola sulla base della «tabella salariale 3» (vedi appendice 2 del CCL), che si compone della somma dei forfait mensili di ogni collaboratore. Per assunzioni a tempo parziale i forfait mensili dei collaboratori vengono calcolati percentualmente in relazione al livello di assunzione.
- Distribuzione dell’importo del premio di produzione tra i collaboratori: per determinare il premio di produzione individuale per singolo collaboratore si utilizza la valutazione sistematica dei collaboratori (vedi appendice 3).
- Indebita applicazione del modello di premio di produzione: in caso di indebita applicazione del sistema di premio di produzione la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) può ordinare a un’azienda di erogare il premio di produzione in forma omogenea e ciò ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2.
- Collaboratori entranti nel corso dell’anno: il premio di produzione aziendale viene definito per l’intero anno. Perdite o aggiunte dei forfait di rendimento dei collaboratori entranti o uscenti nel corso dell’anno non influenzano l’importo del premio di produzione aziendale. I collaboratori entranti nel corso dell’anno hanno diritto al salario base secondo la tabella salariale 2 e all’intero forfait secondo la tabella salariale 3.
Salari minimi 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)
Tabella salariale 1: comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni collaboratore, in base agli anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL) in seguito in caso di esperienza inferiore ad un anno, con 5 e a partire da 10 anni di esperienza (più graduazioni vedi Tabelle salariali Accordo aggiuntivo 2024 CCL costruzione in legno)
| Categoria di collaboratori | Salario minimo (in CHF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| con zero anni di esperienza | ... | con 5 anni di esperienza | ... | da 10 anni di esperienza in poi | |
| Aiuto carpentiere | 4'163.– | ... | 4'913.– | ... | 5'286.– |
| Addetto/Addetta alla lavorazione del legno CFP | 3'783.– | ... | 4'913.– | ... | 5'286.– |
| Carpentiere AFC | 4'747.– | ... | 5'496.– | ... | 5'870.– |
| Caposquadra: senza perfezionamento professionale | 5'231.– | ... | 5'981.– | ... | 6'353.– |
| Caposquadra: con perfezionamento professionale | 5'568.– | ... | 6'317.– | ... | 6'688.– |
| Capo carpentiere: senza perfezionamento professionale | 5'942.– | ... | 6'691.– | ... | 7'066.– |
| Capo carpentiere: con perfezionamento professionale | 6'280.– | ... | 7'029.– | ... | 7'402.– |
| Tecnico del legno SSS | 6'634.– | ... | 7'384.– | ... | 7'756.– |
| Maestro carpentiere | 7'122.– | ... | 7'871.– | ... | 8'244.– |
| Impiegata/-o di commercio AFC | 4'454.– | ||||
| Personale del settore commerciale | 4'215.– | ||||
Tabella salariale 2: determinazione del salario base nel modello con premio di produzione, in base agli anni di esperienza nella funzione (art. 26 cpv. 5 CCL) in seguito in caso di esperienza inferiore ad un anno, con 5 e a partire da 10 anni di esperienza (più graduazioni vedi Tabelle salariali Accordo aggiuntivo 2024 CCL costruzione in legno)
| Categoria di collaboratori | salario base nel modello con premio di produzione (in CHF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| con zero anni di esperienza | ... | con 5 anni di esperienza | ... | da 10 anni di esperienza in poi | |
| Aiuto carpentiere | 3'893.– | ... | 4'643.– | ... | 5'016.– |
| Addetto/Addetta alla lavorazione del legno CFP | 3'513.– | ... | 4'643.– | ... | 5'016.– |
| Carpentiere AFC | 4'432.– | ... | 5'181.– | ... | 5'555.– |
| Caposquadra: senza perfezionamento professionale | 4'871.– | ... | 5'621.– | ... | 5'993.– |
| Caposquadra: con perfezionamento professionale | 5'208.– | ... | 5'957.– | ... | 6'328.– |
| Capo carpentiere: senza perfezionamento professionale | 5'542.– | ... | 6'291.– | ... | 6'666.– |
| Capo carpentiere: con perfezionamento professionale | 5'880.– | ... | 6'629.– | ... | 7'002.– |
| Tecnico del legno SSS | 6'214.– | ... | 6'964.– | ... | 7'336.– |
| Maestro carpentiere | 6'662.– | ... | 7'411.– | ... | 7'784.– |
| Impiegata/-o di commercio AFC | 4'454.– | ||||
| Personale del settore commerciale | 4'215.– | ||||
Tabella salariale 3: determinazione dell’importo del premio di produzione nell’ambito del modello del premio di produzione
| Mitarbeiterkategorie | Forfait rendimento mensile (in CHF) |
|---|---|
| Aiuto carpentiere | 270.– |
| Addetto/Addetta alla lavorazione del legno CFP | 270.– |
| Carpentiere AFC | 315.– |
| Caposquadra | 360.– |
| Capo carpentiere | 400.– |
| Tecnico del legno SSS | 420.– |
| Maestro carpentiere | 460.– |
| Personale del settore commerciale | – |
Apprendista tabella salariale 1 e 2
| Apprendista carpentiere | Salario minimo o salario base |
|---|---|
| 1° anno di apprendistato (AFC) | CHF 8'14.– |
| 2° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'061.– |
| 3° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'440.– |
| 4° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'838.– |
| Apprendista adetto/adetta alla lavorazione del legno | |
| 1° anno di apprendistato (CFP) | CHF 758.– |
| 2° anno di apprendistato (CFP) | CHF 974.– |
Articoli 26–28; Accordo aggiuntivo 2025 CCL costruzione in legno
Categorie salariali
Personale del settore commerciale: il personale del settore commerciale non è soggetto al sistema salariale ai sensi degli art. 26 fino a 30 del CCL. Per il personale addetto al settore commerciale è valido il salario minimo di cui alla tabelle salariale 1, rispettivamente 2.
Neo-carpentieri: per i neo-carpentieri che soddisfano solo in parte le esigenze del mercato del lavoro, nel primo anno dopo l’apprendistato, a titolo di misura integrativa, si può chiedere che venga applicato il salario minimo corrispondente alla categoria di aiuto carpentiere, secondo la tabella salariale 1. La condizione preliminare è che si sottoponga alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) una richiesta motivata e un piano di promozione individuale. Alla scadenza di quest’anno di integrazione professionale, il collaboratore verrà classificato come carpentiere AFC con 0 anni di esperienza.
Disposizioni sul salario minimo durante l’apprendistato: i salari definiti nel contratto di tirocinio rimangono in vigore per l’intero periodo dell’apprendistato e devono corrispondere alle condizioni salariali minime valevoli all’inizio dell’apprendistato. I salari degli apprendisti (i contratti di tirocinio) non devono essere adeguati ai salari minimi che entreranno in vigore nel corso del periodo di apprendistato.
Stagisti in formazione: il sistema salariale secondo gli art. 26 fino a 30 del CCL non si applica agli stagisti in formazione ai sensi dell’appendice 11 CCL. I rapporti di impiego con gli stagisti hanno obbligatoriamente un carattere formativo e sono limitati ad un anno. Il salario per gli stagisti in formazione può essere fissato di comune intesa fra il datore di lavoro e lo stagista in un accordo scritto individuale.
Impieghi di breve durata: alunni e studenti senza una formazione specifica del ramo o della funzione nonché collaboratori in riconversione o riorientamento professionale che vengono impiegati per al massimo 3 mesi all’anno, non sono assoggettati al sistema salariale ai sensi degli art. 26 fino a 30 del CCL. Il salario per questi collaboratori può essere fissato di comune accordo fra il datore di lavoro e il collaboratore in un accordo scritto individuale.
Stage di tecnici falegnami: per i tecnici con diploma ma senza esperienza pratica in funzione di carpentiere AFC di almeno sei anni (apprendistato incluso) o senza titolo professionale estero equipollente e esperienza pratica, per il primo anno dopo il diploma, ai sensi di un integrazione professionale datore di lavoro e collaboratore possono pattuire di comune accordo e a loro discrezione un salario adeguato. Il collaboratore sarà sostenuto individualmente durante questo anno di avviamento. Passato l’anno, il collaboratore sarà classificato nella funzione di tecnico SSS con zero anni di esperienza.
Riconoscimento dei diplomi professionali e di formazione
Riconoscimento delle formazioni di base: i collaboratori in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) quale carpentiere hanno diritto al salario minimo di questa categoria.
Riconoscimento di professioni affini: professioni di settori affini con iter di formazione equivalenti e diplomi scolastici e professionali equivalenti sono equiparate alle categorie di collaboratori del settore della costruzione in legno. Ciò vale in particolare per le categorie professionali del settore svizzero della falegnameria e del settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.
Riconoscimento del perfezionamento a livello tecnico: i collaboratori che hanno superato un esame professionale federale per capo carpentiere, tecnico SSS del legno e maestro carpentiere hanno diritto ai salari minimi corrispondenti a questa categoria.
Riconoscimento di diplomi di formazione rilasciati all’estero: in linea di principio si riconoscono diplomi e certificati di formazione equiparati rilasciati all’estero. In caso di controversia decide la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL).
| Categorie di collaboratori: | Definizione: |
|---|---|
| Apprendista carpentiere AFC | Apprendista ai sensi della legge sulla formazione professionale che segue un apprendistato di carpentiere |
| Apprendista addetto alla lavorazione del legno CFP | Apprendista ai sensi della legge sulla formazione professionale che segue un apprendistato di addetto alla lavorazione del legno CFP |
| Aiuto carpentiere | Collaboratore senza diploma di apprendistato o con un diploma di apprendistato di un altro ramo, che non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Addetto alla lavorazione del legno CFP | Collaboratore che ha completato una formazione empirica di due anni o un apprendistato CFP (certificato federale di formazione pratica), che non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Carpentiere AFC | Collaboratore che ha completato un apprendistato di tre o quattro anni, che non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Caposquadra senza perfezionamento professionale | Collaboratore senza perfezionamento professionale, che esercita la funzione di caposquadra e non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Caposquadra con perfezionamento professionale | Collaboratore che ha superato l’esame dell’associazione o l’esame professionale federale, che esercita la funzione di caposquadra e non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Capo carpentiere senza perfezionamento professionale | Collaboratore senza perfezionamento professionale, che esercita la funzione di capo carpentiere e non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Capo carpentiere con perfezionamento professionale | Collaboratore che ha superato l’esame professionale federale e non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Tecnico del legno SSS | Collaboratore con un titolo di perfezionamento professionale, che non rientra in nessuna delle categorie superiori |
| Maestro carpentiere | Collaboratore con un titolo di perfezionamento professionale |
| Impiegato di commercio AFC | Collaboratore che ha completato un apprendistato di tre anni |
| Altro personale commerciale | Collaboratore in ambito commerciale con o senza un diploma di apprendistato di un altro ramo |
| Stagista in formazione | Stagista che deve svolgere uno stage in vista o al termine di un perfezionamento professionale |
| Collaboratore con un impiego di breve durata | Studente o collaboratore nell’ambito di una riqualifica o di un riorientamento professionale |
Articoli 4 e 25; appendice 11 categorie di collaboratori
Aumento salariale
Adeguamenti al salario minimo
Adeguamenti salariali in seguito a esperienza nella funzione: adeguamenti salariali in seguito a variazioni dell’esperienza nella funzione avvengono con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno seguente.
Adeguamenti salariali per perfezionamento professionale e cambio di funzione: gli adeguamenti salariali a seguito di perfezionamento professionale e/o cambio di funzione avvengono nel rispettivo momento durante l’anno.
Adeguamenti del premio di produzione
Data per gli aumenti salariali individuali: le date per gli aumenti salariali individuali conformi al principio di rendimento decorrono, di norma, dal 1° gennaio. Tali adeguamenti salariali riguardano esclusivamente le valutazioni del rendimento e non possono essere calcolati negli aumenti dei salari minimi del settore.
Articoli 29 e 30
Tredicesima mensilità
Pagamento in caso di impiego durante un anno intero: se un rapporto di lavoro è durato tutto l’anno, il collaboratore viene remunerato alla fine dell’anno con un salario medio mensile supplementare.
Pagamento pro rata temporis: se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, i collaboratori ricevono un’indennità supplementare pari all’8.33% dell’ultimo salario percepito nel corso dell’anno in questione.
Indennità per ferie sulla tredicesima mensilità: la tredicesima mensilità non da diritto all’indennità per ferie.
Articolo 31
Versamento del salario
Pagamento senza contanti: Il pagamento del salario, compresi eventuali pagamenti di spese, avviene ogni mese senza contanti in valuta svizzera. I pagamenti in contanti sono ammessi solo per importi di entità minima.
Articolo 24.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro serale temporaneo (20.00-23.00) | maggiorazione temporale (in via eccezionale maggiorazione salariale) 25% |
| Lavoro notturno temporaneo (23.00-06.00) | maggiorazione salariale 50% (escluso il lavoro a turni) |
| Lavoro in giorno di sabato | maggiorazione salariale o temporale 25% |
| Lavoro domenicale (Sa 17.00 - Lu 05.00) / lavoro festivo (00.00-24.00) | maggiorazione 50% |
Esclusione di accumulo di supplementi: Se per lo stesso periodo sono applicabili diversi supplementi ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 22, si applica in ogni caso il supplemento maggiore.
Articoli 21 e 22
Lavoro a turni
Supplementi per il lavoro a turni: la Legge sul lavoro e le rispettive ordinanze per il lavoro a turni prevedono disposizioni specifiche (p.es. relative alla durata massima del turno, lavoro notturno). Le ore lavorate nei turni devono essere registrate con un supplemento di tempo del 5%. Le ore flessibili nei periodi di lavoro in turni sono definite a mezzo di raffronto dei tempi di lavoro normali per i singoli giorni previsti nel calendario di orario lavorativo annuo con le ore di lavoro prestate registrate, compresi eventuali supplementi. Se un turno cade del tutto o parzialmente nella fase di tempo lavorativo notturno, alle ore prestate nel periodo di tempo rientrante nell’orario notturno, in caso di lavoro notturno temporaneo deve essere accordato in via addizionale anche un supplemento di salario pari al 25%. Nel caso eccezionale di lavoro notturno regolare o periodico, alle ore prestate nel periodo di tempo rientrante nell’orario notturno va aggiunta una maggiorazione di tempo del 10%.
Articolo 23; Appendice 6
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Colazione | CHF 10.– |
| Pranzo | CHF 18.– |
| Cena | CHF 18.– |
| Pernottamento | CHF 75.– |
| Forfait giornalieri (vitto + pernottamento) | CHF 121.– |
| Uso aziendale di vettura privata per km | CHF –.60/km |
Le spese generali vanno calcolate in base all’appendice 4 del CCL.
Spese generali per lavoro fuori sede: ai collaboratori occupati fuori del luogo di lavoro il datore di lavoro deve rimborsare le spese necessarie (art. 327a e 327b CO).
Spese di vitto: l’azienda provvede, per quanto possibile, a fornire adeguate soluzioni per il vitto. Se manca una simile soluzione oppure se i collaboratori non possono tornare al loro domicilio o all’azienda per la pausa pranzo, agli stessi va versato un indennizzo per il pranzo.
Uso di vetture private: se i collaboratori, per espressa disposizione del datore di lavoro, acconsentono e utilizzano la propria vettura privata per scopi aziendali, hanno diritto a un rimborso.
Auto aziendali messe a disposizione: se ai collaboratori vengono messe a disposizione delle auto aziendali, i dettagli come il versamento del premio e le azioni di responsabilità vanno disciplinati in un contratto scritto oppure sono da regolare tenor regolamento aziendale.
Articolo 34 e Appendice 4
Orario di lavoro
Orario di lavoro normale
Definizione: per orario di lavoro normale si intende l’orario di lavoro annuale lordo comprensivo di giorni festivi retribuiti, ferie, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e simili. L’orario di lavoro normale è costituito dal tempo di presenza durante il quale i collaboratori sono a disposizione dell’azienda con la propria prestazione di lavoro e include il tempo di viaggio aziendale completo dei collaboratori.
Orario di lavoro normale annuale: l’orario di lavoro normale annuale è di 2190 ore al massimo. L’orario di lavoro giornaliero medio è di 8.4 ore e viene calcolato così: orario normale 2190 ore / 52.14 settimane / 5 giorni lavorativi. L’orario di lavoro normale deve essere riportato in un calendario scritto delle ore di lavoro, con indicazione del tempo di lavoro previsto per ogni giorno. Le ore di lavoro prestate in aggiunta a quelle dell’orario normale (ore flessibili e ore supplementari) sono trattate secondo l’articolo 17 e seguenti del CCL.
Impostazione dell’orario normale
L’orario normale è ripartito sui giorni lavorativi ordinari da lunedì a venerdì. In casi particolari è possibile lavorare di sabato .
Orario di lavoro settimanale: il datore di lavoro può scegliere come base per il calendario aziendale un orario settimanale che va da 37.5 a 47.5 o da 37.5 a 45 ore. Di conseguenza ai sensi dell’art. 17 capoverso 5 le ore flessibili mensili si strutturano in modo diverso.
Tempo per preparazione e controllo
Nell’ambito dei colloqui annuali con i collaboratori (colloqui di qualifica) la ditta e i collaboratori quadro, a partire dal livello di capo carpentiere, concordano secondo le prescrizioni del diritto del lavoro per iscritto il tempo necessario alla preparazione del lavoro, per i controlli e per i rapporti. Questo lavoro supplementare non può superare le dieci ore mensili e deve essere prestato in aggiunta al normale tempo di lavoro previsto dal calendario dell’orario di lavoro annuale. I quadri che svolgono prestazioni supplementari secondo questa disposizione, hanno diritto ad un supplemento salariale di CHF 500.– all’anno. Le ore mensili consentite per la preparazione non sono cumulabili. Qualora durante un mese non venisse utilizzato il numero massimo di ore, le ore non utilizzate decadono.
Articolo 12; Appendice 4
Orari di lavoro flessibili
Straordinari Definizione: ai sensi della legge sul lavoro per straordinari si intendono le ore che vanno oltre la durata della settimana lavorativa.
Flessibilità mediante ore flessibili
Le ore flessibili non sottostanno al pagamento di supplemento e consentono di scostarsi in positivo e in negativo all’orario di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro.
Numero di ore flessibili al mese non soggette a supplemento
Se l’orario di lavoro settimanale è compreso tra le 37.5 e le 45 ore, la totalità di ore flessibili non deve superare le 20 ore al mese. Se l’orario di lavoro settimanale è compreso fra le 37.5 e le 47.5 ore, le ore flessibili nell’intero arco dell’anno non devono essere più di 10 ore al mese. Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale, le ore flessiblili ammesse di 20 o 10 ore per mese sono calcolate pro rata in funzione del grado di occupazione.
Aziende in zona di montagna
Aziende con sede in una zona di montagna, che non possono lavorare tutto l’anno a causa di un divieto di eseguire lavori di costruzioni o di scavo (ordinanze comunali sulla costruzione e l’esercizio) oppure a causa delle condizioni meteorologiche e che eseguono prevalentemente il loro lavoro in queste zone di montagna, hanno la possibilità di chiedere alla CPNCL la concessione di una maggiore flessibilità nelle ore di lavoro per un periodo massimo di sei mesi onde poter aumentare il numero massimo di ore flessibili mensilmente ammesso per i collaboratori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che non sia stato disdetto. Il prolungamento dell’orario di lavoro connesso all’aumento delle ore flessibili è possibile unicamente nei limiti della legge sul lavoro, in particolare rispettando l’art. 9 cpv. 3 LL e l’art. 22 OLL1.
Aumento temporaneo delle ore flessibili
Se la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) appprova la richiesta di aumento della flessibilità dell’orario lavorativo ai sensi dell’art. 17 capoverso 6, in caso di orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le 45 ore il numero totale di ore flessibili potrà arrivare fino a 36, mentre per un orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le 47.5 ore il numero totale di ore flessibili potrà arrivare fino ad un massimo di 26 ore al mese. Durante il periodo in cui vige una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro, il limite cumulativo di 100 ore flessibili, come definito dall’art. 17 capoverso 8 del CCL, non può essere superato per più di 3 mesi consecutivi. Il superamento del numero cumulativo massimo di ore flessibili autorizzate deve essere obbligatoriamente compensato con la concessione di tempo libero nei tre mesi successivi al superamento, di modo che il saldo massimo sia nuovamente conforme all’art.17 capoverso 8 del CCL. Ciò vale anche qualora alla fine del terzo mese dal superamento persista il periodo di maggior flessibilità. Non è ammesso pagare le ore che superano il saldo autorizzato di 100 ore.
Saldo massimo di ore flessibili accumulate
Il saldo massimo di ore flessibili accumulate non può mai superare le 100 ore flessibili positive o essere inferiore alle 50 ore flessibili negative. Per i volumi occupazionali ridotti, i saldi massimi autorizzati di ore flessibili si riducono in funzione del grado di occupazione pattuito. Se il saldo massimo di ore flessibili accumulate è superato, si vengono a creare ore supplementari soggette a pagamento di supplemento ai sensi dell’art. 18 capoverso 3 CCL.
Rapporti di lavoro con salario orario
Le disposizioni di cui al sopracitato art. 17 CCL sulle ore flessibili, valgono anche per i rapporti di lavoro che, in via eccezionale, sono stati conclusi su base di paga oraria. All’inizio del rapporto di lavoro, datore di lavoro e collaboratore devono definire il grado di occupazione. L’orario di lavoro normale del collaboratore si regola secondo questa percentuale.
Assenze
Le assenze sono conteggiate con il tempo di lavoro normale previsto per il giorno in questione nel calendario dell’orario di lavoro annuo oppure con 8.4 ore, a prescindere dalla loro natura.
Compensazione delle ore flessibili
La compensazione delle ore flessibili è decisa di comune accordo tra datore di lavoro e collaboratori.
Rimborso delle ore flessibili
Le ore flessibili possono essere compensate mediante retribuzione salariale, a condizione che ciò avvenga per tutta l’impresa, sulla base di un reciproco accordo fra datore di lavoro e collaboratori sottostanti al CCL e comunque una sola volta nell’arco di un anno civile. Il pagamento deve avvenire con conteggio scritto (p.es. con il conteggio salariale mensile) in data definibile a propria discrezione, una sola volta in un anno civile per la fine del mese. Fra un pagamento e l’altro deve figurare un intervallo di almeno sei mesi. Per gli apprendisti assunti con un regolare contratto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato il saldo positivo delle ore flessibili fino a 50 ore può essere compensato tramite pagamento; per contro le detrazioni salariali per saldi negativi di giorni di ferie o di ore flessibili in questo caso non sono consentite.
Superamento del saldo delle ore flessibili
Le ore che superano il saldo massimo di ore flessibili mensili o assolute come da art. 17 capoverso 5 o art. 17 capoverso 8 del CCL, sono considerate ore supplementari. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo assoluto di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17h CCL, sono da compensare con una maggiorazione di tempo del 25% nel mese successivo a quello in cui sono state generate. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo mensile di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17 capoverso 5 CCL sono da compensare nel mese successivo a quello in cui sono state generate, ma comunque al più tardi entro 14 settimane con un supplemento di tempo pari al 25%. A titolo eccezionale e di comune accordo, datore di lavoro e collaboratore possono pattuire di compensare le ore supplementari mediante pagamento con un supplemento del 25%.
Compensazione delle ore negative con i giorni di vacanza
Le ore flessibili negative non possono essere ascritte al saldo ferie e compensate con giorni di ferie.
Saldo positivo delle ore flessibili al termine del rapporto di lavoro
Per principio le ore flessibili in più ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro devono essere compensate prima dell’uscita dall’azienda. Se ciò non fosse possibile, le ore flessibili in più vengono retribuite con una maggiorazione salariale del 25%.
Saldo negativo delle ore flessibili al termine del rapporto di lavoro
Le ore flessibili negative ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro decadono a carico del datore di lavoro. Ore in meno dovute a inadempimento dei collaboratori sono a carico degli stessi.
Interruzioni del lavoro richieste dal collaboratore
Su richiesta motivata del collaboratore e nel rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro, il datore di lavoro e il collaboratore possono concludere un accordo individuale scritto per recuperare, rispettivamente per compensare in anticipo mediante l’aumento temporaneo del saldo delle ore flessibili, le interruzioni prolungate del lavoro volute dal collaboratore (p.es.: assenze prolungate, costruzione della propria casa, ecc.). Gli accordi scritti fra collaboratore e datore di lavoro devono essere limitati ad un determinato periodo, devono essere motivati e devono essere approvati dalla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL).
Attestazione del saldo delle ore flessibili
Il saldo attuale delle ore flessibili deve essere attestato mensilmente in forma scritta nell’estratto salariale o su un foglio aggiuntivo all’estratto salariale. Se il saldo delle ore flessibili è gestito in via elettronica, il saldo attuale delle ore flessibili alla fine del mese deve essere registrato in forma inalterabile. I collaboratori e le collaboratrici devono avere accesso al saldo elettronico delle ore flessibili e devono poterlo ottenere in forma elettronica o per iscritto in ogni momento, anche a posteriori.
Orari di lavoro meno rigidi per i collaboratori rimunerati con stipendio orario grazie alle ore flessibili:
Per i collaboratori e le collaboratrici impiegati con salario orario, i saldi di ore flessibili ammessi di 20 o di 10 ore per mese si calcolano proporzionalmente al grado di occupazione.
Articoli 17-19; Appendice 8
Registrazione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro esige dai suoi collaboratori e dalle sue collaboratrici che registrino per iscritto o in modo elettronico le ore di lavoro prestate e che gli consegnino la distinta delle ore almeno una volta al mese. La registrazione delle ore di lavoro deve contenere anche le ore di assenze remunerate, quali ad esempio le ferie. Alle aziende che vengono meno all’obbligo di registrazione delle ore, può essere inflitta una pena convenzionale.
Articolo 12.5
Vacanze
| Categoria di età | Vacanze | Indennità di vacanza |
|---|---|---|
| Fino al compimento del 20° anno di età/ in caso di apprendistato (indipendentemente dalla loro età) | 6 settimane | 13.04% |
| Fino al compimento del 50° anno di età | 5 settimane | 10.64% |
| A partire dal 51° anno di età | 6 settimane | 13.04% |
Le festività e i giorni di riposo che cadono durante le ferie non valgono come ferie.
Se in seguito a malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un pubblico ufficio l’impedimento involontario alla prestazione di lavoro da parte dei collaboratori nel corso dell’anno civile supera il mese, il datore di lavoro può ridurre le ferie di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di impedimento.
Pagamento effettivo di giorni di ferie per collaboratori remunerati con salario orario: qualora ai collaboratori impiegati con salario orario le ferie non venissero calcolate come maggiorazione salariale secondo l’art. 14 cpv. 2 del CCL, ma venissero effettivamente pagate, per ogni giorno di ferie dovranno essere conteggiate 8.4 ore o il tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro annuo per il giorno in questione.
Definizione delle ferie aziendali: il datore di lavoro fissa le ferie aziendali (di norma a inizio anno) per un periodo fino a 3 settimane, tenendo adeguatamente conto dei desideri dei collaboratori.
Definizione delle ferie individuali: le ferie individuali vanno concordate per tempo fra collaboratore e datore di lavoro. Quest’ultimo tiene in debita considerazione i desideri e le necessità del collaboratore.
Diritto a ferie consecutive: considerati i diritti alle ferie maturati e tenendo conto degli interessi aziendali, ai collaboratori vanno garantite fino a tre settimane di ferie, ma comunque almeno due settimane di ferie consecutive all’anno (art. 329c cpv. 1 CO).
Articoli 14 e 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Equiparazioni: in art. 32 capoverso 2 sono equiparati ai coniugi i conviventi, ai genitori naturali i genitori putativi, adottivi o affidatari nonché ai figli naturali i figli putativi, i figli adottivi o i figli in affidamento.
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio, per partecipare allo sposalizio | 1 giorno |
| Trasloco, massimo una volta l’anno | 1 giorno |
| Decesso del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori | 3 giorni |
| Decesso dei fratelli | 2 giorni |
| Decesso dei nonni, dei succeri, del genero o della nuora | 1 giorno |
Articolo 32
Giorni festivi retribuiti
Diritto al salario durante i giorni festivi e i giorni di riposo
Numero di giorni festivi e giorni di riposo per anno
Giorni festivi e giorni di riposo aggiuntivi
Articolo 16; Appendice 5 e 8
Congedo di formazione
Formazione e perfezionamento professionali
Promozione della formazione da parte del datore di lavoro: i datori di lavoro e i partner sociali sostengono e promuovono la formazione professionale e il perfezionamento professionale dei singoli collaboratori.
Misure di sostegno
I collaboratori interessati alla formazione, che dispongono anche delle giuste premesse a livello di capacità di apprendimento e cognitivo, vanno incoraggiati, tenendo conto sia delle loro funzioni d’impiego che delle loro mansioni concrete all’interno dell’azienda. Tali collaboratori hanno diritto di essere esentati dal lavoro, a pieno stipendio, fino a 5 giorni lavorativi retribuiti all’anno per partecipare a corsi di formazione professionale di base o di perfezionamento interni o esterni all’azienda. L’assunzione dei costi per il corso va concordata con il datore di lavoro. La frequentazione dei corsi di perfezionamento tenuti esternamente all’azienda va comprovata. Il periodo dell’astensione dal lavoro deve essere stabilito per tempo, tenendo conto delle esigenze aziendali.
Perfezionamento professionale
La frequentazione di corsi di perfezionamento professionale con partecipazione economica da parte del datore di lavoro (pagamento parziale o totale del salario e/o dei costi del corso) necessita del consenso del datore di lavoro e della regolazione del finanziamento.
Articolo 10
Malattia
Obbligo di copertura
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare a favore dei collaboratori un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia. Le condizioni di assicurazione devono garantire almeno le seguenti prestazioni.
Giorni di carenza non retribuiti
In caso di assenza per malattia, a carico del collaboratore viene applicato al massimo un giorno di carenza (periodo di attesa) per episodio. In caso di più assenze causate dalla stessa malattia, il giorno di carenza è applicato unicamente una volta.
Prestazioni assicurative
L’assicurazione garantisce le seguenti prestazioni minime: 80% del salario lordo, 730 indennità giornaliere, 180 indennità giornaliere per pensionati AVS fino al compimento del 70° anno di età. Queste prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene interrotto prima della fine della malattia. Le indennità giornaliere dell’assicuratore collettivo subentrano al posto dell’obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO di corrispondere il salario. I premi effettivi per l’assicurazione indennità giornaliera di malattia sono suddivisi al 50% tra il datore di lavoro e i collaboratori.
Sospensione delle prestazioni assicurative fino a un massimo di 30 giorni
Il datore di lavoro può concordare una sospensione delle prestazioni assicurative per un massimo di 30 giorni e in questo caso, durante il periodo di sospensione, versa l’80% del salario lordo. Durante questo periodo le consuete trattenute per le assicurazioni sociali sono detratte dallo stipendio del collaboratore.
Base salariale per l’assicurazione
Per salario si intende il salario lordo comprensivo della 13a mensilità.
Calcolo del guadagno giornaliero
Tanto per gli assicurati pagati mensilmente quanto per gli assicurati pagati a ore come guadagno giornaliero s’intende 1/365 del guadagno annuo.
Tetto massimo delle prestazioni assicurative
Se al posto del salario subentrano indennità sostitutive, il pagamento effettuato in caso di impedimento al lavoro non può superare quello versato in caso di prestazione lavorativa.
Inizio della copertura assicurativa in caso di assunzione a tempo indeterminato
Se sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la copertura assicurativa inizia a partire dal primo giorno lavorativo concordato.
Inizio della copertura assicurativa in caso di assunzione a tempo determinato
Se sussiste un contratto di lavoro a tempo determinato, la copertura assicurativa ha effetto dal primo giorno lavorativo e dura per il periodo dell’assunzione e fino a un massimo di 180 giorni successivi alla fine del rapporto di lavoro.
Rifiuto di ammissione
L’assicuratore non può negare l’ammissione nell’assicurazione indennità giornaliera per malattia per motivi di salute.
Riserva di copertura
L’assicurazione indennità giornaliera per malattia può escludere mediante riserva in forma scritta delle malattie esistenti prima dell’inizio della copertura assicurativa. Lo stesso discorso vale per malattie precedenti, nella misura in cui possano essere empiricamente ricondotte a delle ricadute.
Riconoscimento retroattivo
In caso di riconoscimento retroattivo da parte di un istituto assicurativo, l’importo versato come anticipo, corrispondente ai pagamenti prestati, spetta al fornitore delle prestazioni.
Detrazione delle ore anziché detrazione salariale
Al posto di una detrazione salariale, in caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di sospensione delle prestazioni assicurative è possibile una compensazione integrale con le ore flessibili, versando il salario intero. La compensazione presuppone l’accordo del collaboratore. Nella misura del possibile, le ore negative devono essere evitate.
Articolo 37
Infortunio
(...) Riduzione delle prestazioni o esclusione da parte della SUVA: qualora la SUVA, in caso di colpevolezza dell’assicurato, di pericoli straordinari o di imprese rischiose conformi alla LAINF o in virtù di altre disposizioni, escluda o riduca le prestazioni assicurative, anche l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario si riduce proporzionalmente. (...)
Articolo 38
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 32
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Celibi senza persone a carico (% del salario lordo) | Coniugati o celibi con persone a carico (% del salario lordo) |
|---|---|---|
| Scuola reclute, incl. formazione di base in ferma continuata | 50% | 80% |
| formazione di base protezione civile | 50% | 80% |
Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33 capoverso 2 dopo la conclusione della sua formazione.
Altri servizi militari, di protezione civile o civili obbligatori: durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33 capoverso 1, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni:
| Celibi senza persone a carico (% del salario lordo) | Coniugati o celibi con persone a carico (% del salario lordo) | |
|---|---|---|
| nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile | 100% | 100% |
| a partire dalla 5a settimana | 50% | 80% |
Condizioni per l’ottenimento dell’indennità: il diritto all’indennità sussiste quando il rapporto di lavoro, prima dell’entrata in servizio, è durato più di tre mesi oppure se, incluso il servizio militare, il reclutamento, il servizio di protezione civile o il servizio civile, ha una durata superiore ai tre mesi. Resta riservato l’art. 324a CO.
Calcolo della perdita di salario: le assenze di cui all’art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario lavorativo annuo per il giorno in questione.
Indennità IPG: l’indennità IPG compete al datore di lavoro nella misura in cui continua a corrispondere il salario.
Articolo 33
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Fondo di applicazione e di formazione: per la copertura dei costi di applicazione e di formazione, per misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, la CPNCL dispone di un fondo di applicazione e di formazione.
Base per il calcolo dei contributi: per le aziende con sede in Svizzera registrate come sottostanti al CCL Costruzione in legno e per i loro collaboratori, i contributi da versare al fondo di applicazione e di formazione vengono calcolati sulla base dell’importo salariale soggetto alla detrazione SUVA e sono pari allo 0.6% per i datori di lavoro e allo 0.6% per i collaboratori. Per le aziende estere e per i loro collaboratori, che esercitano attività nel territorio contrattuale ai sensi dell’art. 1 e che rientrano nel campo di applicazione di questo contratto collettivo, i contributi vengono calcolati sulla base dell’importo salariale lordo versato per il lavoro svolto e sono pari in totale all’1.0%, con un minimo di CHF 20.00 per ogni mese civile iniziato.
Articolo 53
Disposizioni antidiscriminazione
Il datore di lavoro deve vegliare affinché tra i collaboratori regni un clima di rispetto reciproco e di tolleranza, che escluda pregiudizi e discriminazioni a causa del sesso, dell’età, della provenienza, dell’etnia, delle tendenze sessuali, della lingua, della posizione sociale, dello stile di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche oppure a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche e che precluda disturbi e danni alla salute. Per prevenire il mobbing, le aziende instaurano una cultura della comunicazione aperta e senza timori.
Articoli 4 e 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio
Soluzione settoriale ASA
Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei collaboratori e delle collaboratrici
Posizione delle persone addette SIBE / SLPS
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Apprendisti
Subordinazione al CCL
Vacanze
- Fino al compimento del 20° anno di età/ apprendisti: 6 settimane
Disposizioni sul salario minimo durante l’apprendistato
Stagisti in formazione
Impieghi di breve durata
Apprendista tabella salariale 1 e 2
| Apprendista carpentiere | Salario minimo o salario base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025) |
|---|---|
| 1° anno di apprendistato (AFC) | CHF 8'14.– |
| 2° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'061.– |
| 3° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'440.– |
| 4° anno di apprendistato (AFC) | CHF 1'838.– |
| Apprendista adetto/adetta alla lavorazione del legno | |
| 1° anno di apprendistato (CFP) | CHF 758.– |
| 2° anno di apprendistato (CFP) | CHF 974.– |
Articoli 3, 14 e 25; CO 329e; Accordo aggiuntivo 2025 CCL costruzione in legno
Giovani dipendenti
Vacanze
- Fino al compimento del 20° anno di età/ apprendisti: 6 settimane
Stagisti in formazione
Impieghi di breve durata
Articoli 3, 14 e 25; CO 329e
Termini di disdetta
Il periodo di prova è di tre mesi e mediante accordo scritto può essere ridotto fino ad un mese.
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova | 5 giorni lavorativi per la fine di una settimana lavorativa |
| 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio in poi | 3 mesi |
Articoli 6 e 7
Protezione contro il licenziamento
Se i lavoratori sono impediti, totalmente o parzialmente, a prestare servizio a causa di malattia o infortunio, il rapporto di lavoro non può essere interrotto: per 30 giorni nel 1° anno di servizio; per 90 giorni dal 2° al 5° anno di servizio e dal 6° anno di servizio in poi o al compimento del quarantacinquesimo anno di età durante il periodo in cui il lavoratore beneficia di un’indennità giornaliera, al massimo però per una durata di 730 giorni. (Il versamento dell’indennità giornaliera è regolato all’art. 37).
In caso di malattia o di infortunio del lavoratore insorti durante il periodo di disdetta la scadenza del termine di preavviso si interrompe nel seguente modo ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO: per 30 giorni nel 1° anno di servizio; per 90 giorni dal 2° al 5° anno di servizio e per 180 giorni dal 6° anno di servizio.
Non è permesso il licenziamento di membri eletti dalle rappresentanze del personale, di membri della commissione di negoziazione del CCL, di membri delle commissioni paritetiche, di consigli di fondazione di una cassa pensioni aziendale o del settore, nonché di rappresentanti sindacali precedentemente annunciati e designati a questo scopo, per azioni legate allo svolgimento di queste attività. Valgono inoltre le disposizioni di cui agli art. 336 fino a 336b del Codice delle obbligazioni svizzero.
I datori di lavoro soddisfano il loro dovere di assistenza nei confronti di collaboratori e collaboratrici di lunga data e già avanti con gli anni. In caso di licenziamento di collaboratori e collaboratrici di lunga data, già avanti con gli anni e prossimi al pensionamento, avrà luogo un colloquio simile al colloquio personale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 fra superiore e collaboratore o collaboratrice. Nel colloquio, il collaboratore o la collaboratrice sono informati e ascoltati e si discuteranno eventuali opzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione relativa alla disdetta rientra nell’esclusiva competenza del datore di lavoro.
Articolo 7
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – Sindacato interprofessionale
Quadri dell’edilizia Svizzera
SIC Svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
Principi di solidarietà
Fondo di applicazione e di formazione
Base per il calcolo dei contributi
Articolo 53
Compiti organi paritetici
Organizzazione di base
La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno
Scopo
Provvedimenti
Articoli 42 e 43
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
In linea di massima, la pena convenzionale va calcolata in modo tale da dissuadere in futuro i datori di lavoro e i collaboratori e le collaboratrici inadempienti dall’infrangere il Contratto collettivo di lavoro. Nei casi individuali, la pena convenzionale può prevedere importi più elevati rispetto alla somma delle prestazioni monetarie non corrisposte ai collaboratori e alle collaboratrici.
- Entità delle prestazioni in denaro che i datori di lavoro non hanno corrisposto ai e alle dipendenti.
- Infrazione delle disposizioni contrattuali che non riguardano prestazioni in denaro, in particolare norme relative all’orario di lavoro (p.es. calendario annuale delle ore di lavoro, registrazione delle ore di lavoro, controllo delle ore flessibili e supplementari), ai contratti di lavoro e all’assicurazione indennità giornaliera di malattia.
- Gravità dell’infrazione delle singole disposizioni del CCL nonché natura occasionale o ripetuta dell’infrazione.
- Il fatto che i datori di lavoro o i collaboratori o le collaboratrici inadempienti posti in mora abbiano già adempito del tutto o in parte i loro obblighi (correzione).
- Recidività in caso di infrazioni del CCL.
- Dimensioni dell’azienda.
- Disponibilità alla cooperazione da parte dell’azienda nonché valutazione della colpa.
- Valutazione complessiva della fattispecie.
- A chi non tiene un registro aziendale delle ore di lavoro ai sensi dell’articolo 12e CCL può essere inflitta una pena convenzionale di fino a CHF 2'000.– per ogni collaboratore o collaboratrice interessati. La pena convenzionale può essere ridotta se viene applicato un sistema di controllo delle ore di lavoro, che pur essendo comprensibile, non soddisfa i requisiti del CCL.
- A chi, in sede di controllo aziendale, non produce i documenti necessari, impedendo di conseguenza un controllo a tutti gli effetti, può essere inflitta una pena convenzionale di fino a CHF 10'000.–.
- A chi infrange le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute ai sensi dell’articolo 39 CCL può essere inflitta una pena convenzionale di fino a CHF 10'000.–.
La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) può addossare ai datori di lavoro o ai dipendenti che infrangono le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro i costi risultanti dal controllo di ottemperanza al CCL nonché eventuali costi procedurali (costi decisionali).
Gli importi delle pene convenzionali vanno impiegati per l’applicazione del Contratto collettivo di lavoro. Scaduta l’obbligatorietà generale, eventuali saldi positivi vanno utilizzati per il perfezionamento professionale e per scopi sociali.
Sono fatte salve le pretese di collaboratori e collaboratrici che hanno subito danni.
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | Procedura di mediazione tra le parti contraenti |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (nomina di un mediatore) |
| 3° livello | Processo civile, Foro competente Zurigo |
Articoli 56 e 57
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno
Schaffhauserstrasse 3158050 Zürich
+41 44 360 37 70
info@spbh.ch
https://gav-holzbau.ch/i/
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it