Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
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Kurzinfo Geltungsbereich
12022

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12022

È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12022

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12022

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
12022
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Löhne / Mindestlöhne
12022
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2023)
Categoria Salari orari minimi di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.36
Impiegato operativo CHF 22.02
Impiegato responsabile CHF 25.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2023

Lohnerhöhung
12022

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale

Articolo 3

Ferien
12022

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
12022

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
12022
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12770 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12022 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11885 23.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.10528 30.06.2020 30.06.2020