Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio TI
Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino.
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salaires / salaires minimums
Salari orari minimi di base:
Categoria | Funzione | salario minimo orario |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.– | |
Personale qualificato | CHF 20.– | |
Impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.06 |
Impiegato operativo | CHF 21.67 | |
Impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/