Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2025 jusqu'au 31.12.2025
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2025 jusqu'au 31.12.2025
Derniers changements
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2025.
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
13515

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13515

È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13515

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13515

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2025)
Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 20.50
Personale qualificato   CHF 22.64
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.78
Impiegato operativo CHF 22.46
Impiegato responsabile CHF 25.45


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2025

Aumento salariale
13515

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
13515

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
13515
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Aucun renseignement disponible
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11.13515 25.03.2025 25.03.2025
11.13334 19.12.2024 01.01.2025
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10.12772 19.12.2023 01.01.2024
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9.11934 21.12.2022 01.01.2023
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8.11887 23.11.2022 01.12.2022
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7.11598 29.12.2021 01.01.2022
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6.11445 25.11.2021 01.12.2021
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5.10774 11.08.2020 11.08.2020