Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 30.11.2022
Derniers changements
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificatoFlash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
È applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salaires / salaires minimums
Salari orari minimi di base a partire dal 1° gennaio 2022
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.50 | |
Personale qualificato | CHF 21.52 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2; Adeguamenti salariali 2022
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.65 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/