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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 11.08.2020
bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 11.08.2020 bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 11.08.2020 bis 30.11.2021
Letzte Änderungen
Rimessa in vigore e aumento dei salari minimi a partire dal 11 agosto 2020Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/
Löhne / Mindestlöhne
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.00 | |
Personale qualificato | CHF 21.35 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/
Keine Auskünfte vorhanden