Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 11.08.2020
jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 11.08.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 11.08.2020 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Rimessa in vigore e aumento dei salari minimi a partire dal 11 agosto 2020Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
È applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/
Salaires / salaires minimums
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.00 | |
Personale qualificato | CHF 21.35 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/
Aucun renseignement disponible