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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 06.03.2020
bis 30.11.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 06.03.2020 bis 30.11.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 06.03.2020 bis 30.11.2022
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.
Articolo 1
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | Funzione | salario minimo orario |
---|---|---|
Impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.06 |
Impiegato operativo | CHF 21.67 | |
Impiegato responsabile | CHF 24.64 | |
Addetti alla vendita | Personale non qualificato | CHF 19.-- |
Assistente di vendita | CHF 20.20 | |
Impiegato di vendita | CHF 21.40 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.
Articolo 3
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
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