Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 06.03.2020 fino al 30.11.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 06.03.2020 fino al 30.11.2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
9724
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
9906
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10052
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10211
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9724
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9906
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10052
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10211
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9724
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9906
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10052
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10211
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9724
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9906
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10052
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10211
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Informazioni organo paritetico
9906

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Informazioni organo paritetico
10052

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Informazioni organo paritetico
10211

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Salari / salari minimi
9724
Salari orari minimi di base:
CategoriaFunzionesalario minimo orario
impiegati di commercioImpiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativoCHF 21.67
Impiegato responsabileCHF 24.64
addetti alla venditapersonale non qualificatoCHF 19.--
assistente di venditaCHF 20.20
impiegato/a di venditaCHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
9906
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
addetti alla vendita personale non qualificato CHF 19.--
  assistente di vendita CHF 20.20
  impiegato/a di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10052
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
addetti alla vendita personale non qualificato CHF 19.--
  assistente di vendita CHF 20.20
  impiegato/a di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10211
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
Addetti alla vendita Personale non qualificato CHF 19.--
  Assistente di vendita CHF 20.20
  Impiegato di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Aumento salariale
9724
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Aumento salariale
9906
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Aumento salariale
10052
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Aumento salariale
10211
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Vacanze
9724
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
9906
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10052
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10211
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
9724
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
9906
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
10052
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
10211
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Rappresentanza dei lavoratori
10052

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Organi paritetici
10052

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Organi paritetici
10211

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.13524 26.03.2025 26.03.2025
5.13341 19.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.12816 19.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12012 21.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11882 23.11.2022 01.12.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.10211 06.03.2020 06.03.2020