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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2023 fino al 30.06.2024
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024. (21.11.2023) / Aumento generale dei salari effettivi di CHF 100.– al mese e rispettivamente di CHF 0.57 all’ora. Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2023.Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3, 1.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 39.4
Informazioni organo paritetico
Casella postale 1319
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Salari / salari minimi
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.– |
Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.– |
Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.– |
Apprendisti | ||
1° anno di tirocinio | CHF 855.– | |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.– | |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.– |
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.– |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.– |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.– |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020
Categorie salariali
Classe salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro |
Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero |
Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità |
Articolo 18
Aumento salariale
2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2024)
(…) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto Collettivo di Lavoro saranno aumentati generalmente di CHF 80.– al mese e rispettivamente di CHF 0.46 all’ora per ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari degli apprendisti.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale dei salari possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.
Appendice 2: Art. 5; Conferimento del carattere obbligatorio generale II; Accordo salariale 2024
Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
Versamento del salario
Articolo 36
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2
Rimborso spese
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
Articoli 23 e 24
Orario di lavoro
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.
Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.
La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.
In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.
Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.
Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Vacanze
Vacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
---|---|---|
per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo |
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per l’ispezione delle armi e dell’equipaggiamento. (Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso) | 0.5 - 1 giornata |
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giornata |
In caso di nascita di un figlio | 1 giornata |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
In caso di matrimonio del lavoratore (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito) | 1 giornata |
In caso di trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata |
Per le assenze summenzionate viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 27;
Giorni festivi retribuiti
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
Congedo di formazione
Articolo 38
Malattia
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.
Articolo 29
Infortunio
Articolo 30
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 27.1.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
durante l’intera scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti: | 50% | 80% |
Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.
Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.
Articolo 28
Pensionamento anticipato
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese
Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale * | |||
---|---|---|---|
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL | 0.7% * | ||
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% * | 0.7% * |
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".
Articolo 15
Apprendisti
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)
A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo mensile |
---|---|
1° anno di tirocinio | CHF 855.-- |
2° anno di tirocinio | CHF 1'180.-- |
3° anno di tirocinio | CHF 1'715.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017
Giovani dipendenti
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
---|---|---|
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- |
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- |
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- |
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176
Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 37
Protezione contro il licenziamento
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Articolo 37
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11
Cauzione
Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.
Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Compiti organi paritetici
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.
In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.
Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.
Articoli 8, 16.8 e 16.9
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 6