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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2020 fino al 30.06.2023
Ultime modifiche
Nuovo CCL a partire dal 1° gennaio 2020Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
- a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
- A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale commercio al dettaglio
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Salari / salari minimi
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Sono previsti i seguenti salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2024)
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario senza indennità |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3'318.– | CHF 43'134.– | CHF 18.23 |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3'528.– | CHF 45'864.– | CHF 19.39 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3'696.– | CHF 48'048.– | CHF 20.31 |
Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2025 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2025)
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario senza indennità |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3'402.– | CHF 44'226.– | CHF 18.69 |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3'612.– | CHF 46'956.– | CHF 19.85 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3'864.– | CHF 50'232.– | CHF 21.23 |
Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2026 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2026)
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario senza indennità |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3'444.– | CHF 44'772.– | CHF 18.92 |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3'612.– | CHF 46'956.– | CHF 19.85 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3'864.– | CHF 50'232.– | CHF 21.23 |
Criteri per la determinazione del salario
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; Allegato 1
Tredicesima mensilità
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Orario di lavoro
Durata lavorativa
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una durata settimanale di 42 ore. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL.
Organizzazione del tempo di lavoro
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore tra le 42 e le 45 settimanali sono da considerare lavoro supplementare, mentre tutto quello che eccede le 45 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario.
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo.
Le ore straordinarie possono essere compensate in tempo libero, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore e danno diritto al pagamento di un’indennità supplementare del 25% che deve essere riconosciuta nel mese successivo in cui sono state svolte le ore. Se le ore straordinarie non sono compensate in tempo libero devono essere remunerate con un supplemento del 25%.
Articolo 20
Periodo di prova
È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.
Articolo 5.1
Vacanze
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Occasione | Giorni pagati |
---|---|
Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni |
Nascita/ Adozione | 10 giorni 1 |
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni |
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno |
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni |
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni |
1 I 10 giorni di congedo sono pagati al 100% dal datore di lavoro. Le indennità IPG previste dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di lavoro”. Questi giorni di congedo possono essere presi entro i sei mesi della nascita del figlio.
Articolo 23
Congedo di formazione
Formazione continua e perfezionamento professionale
Il lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. A condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti. Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la giornata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione.
Articolo 34
Malattia
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
- l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
- il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
- le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
- il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
- l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.– al mese (CHF 3.– per l’applicazione e CHF 2.– per la formazione continua il perfezionamento professionale). Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 150.– all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
- per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL;
- per il sostegno e il finanziamento della formazione continua e perfezionamento professionale;
(…)
Articolo 33
Termini di disdetta
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana |
nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese |
dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese |
Articolo 6
Rappresentanza dei lavoratori
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Rappresentanza dei datori di lavoro
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Compiti organi paritetici
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
- vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
- interpretare le disposizioni del presente CCL;
- valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
- effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
- pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10'000.–
Articolo 32
contratti simili
Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TICCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
CCL-N del gruppo Migros
Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI
Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL Coop Società Cooperativa
CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera
CCL per l'artigianato svizzero della macelleria