Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. Per i cantoni di Basilea Campagna, Giura, Neuchâtel e Ticino, i valori dei giorni festivi e delle indennità per i giorni festivi corrispondono ai valori dell'anno precedente. I valori per il 2023 saranno aggiornati una volta raggiunto un accordo tra le parti sociali. (22.12.2022) / Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. Il distretto di Bucheggberg è stato aggiunto alla lista delle zone salariali del Cantone di Soletta, poiché ha una indennità di giorni festivi diversa dal resto del cantone. Per il cantone Neuchâtel, i valori dei giorni festivi e delle indennità per i giorni festivi corrispondono ai valori dell'anno precedente. I valori per il 2022 saranno aggiornati una volta raggiunto un accordo tra le parti sociali. (23.12.2021)/ Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021
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Campo d'applicazione geografico
11705
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
11721
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
11825
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
12039
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
11705

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture.

c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d. lavorazione del marmo e del granito

e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per “superfici di tamponamento” si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico):

f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h. imprese che esguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.:

k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali)

Articolo 2, convenzione addizionale 2017 e 2019

Campo d'applicazione aziendale
11721

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture.

c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d. lavorazione del marmo e del granito

e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per “superfici di tamponamento” si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico):

f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h. imprese che esguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.:

k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali)

Articolo 2, convenzione addizionale 2017 e 2019

Campo d'applicazione aziendale
11825

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture.

c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d. lavorazione del marmo e del granito

e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per “superfici di tamponamento” si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico):

f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h. imprese che esguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.:

k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali)

Articolo 2, convenzione addizionale 2017 e 2019

Campo d'applicazione aziendale
12039

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture.

c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d. lavorazione del marmo e del granito

e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per “superfici di tamponamento” si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico):

f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h. imprese che esguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.:

k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali)

Articolo 2, convenzione addizionale 2017 e 2019

Campo d'applicazione personale
11705
Tutti i lavoratori delle imprese assoggettate
Ne sono esclusi:
  • i capi muratori e i capi fabbrica
  • il personale dirigente
  • il personale tecnico e amministrativo
  • il personale delle mense e il personale di pulizia è sottoposto al presente contratto nella misura in cui non soggiace ai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale del settore alberghiero e della ristorazione nonché del personale di pulizia.

Articolo 3
Campo d'applicazione personale
11721
Tutti i lavoratori delle imprese assoggettate
Ne sono esclusi:
  • i capi muratori e i capi fabbrica
  • il personale dirigente
  • il personale tecnico e amministrativo
  • il personale delle mense e il personale di pulizia è sottoposto al presente contratto nella misura in cui non soggiace ai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale del settore alberghiero e della ristorazione nonché del personale di pulizia.

Articolo 3
Campo d'applicazione personale
11825
Tutti i lavoratori delle imprese assoggettate
Ne sono esclusi:
  • i capi muratori e i capi fabbrica
  • il personale dirigente
  • il personale tecnico e amministrativo
  • il personale delle mense e il personale di pulizia è sottoposto al presente contratto nella misura in cui non soggiace ai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale del settore alberghiero e della ristorazione nonché del personale di pulizia.

Articolo 3
Campo d'applicazione personale
12039
Tutti i lavoratori delle imprese assoggettate
Ne sono esclusi:
  • i capi muratori e i capi fabbrica
  • il personale dirigente
  • il personale tecnico e amministrativo
  • il personale delle mense e il personale di pulizia è sottoposto al presente contratto nella misura in cui non soggiace ai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale del settore alberghiero e della ristorazione nonché del personale di pulizia.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11705
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:
  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.

A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11721
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:
  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.

A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11825
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:
  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.

A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12039
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:
  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.

A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11705
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11721
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11825
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12039
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11705
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11721
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11825
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12039
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Informazioni organo paritetico
11705
Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/it
info@svk-bau.ch

Informazioni organo paritetico
11721
Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/it
info@svk-bau.ch

Informazioni organo paritetico
11825
Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/it
info@svk-bau.ch

Informazioni organo paritetico
12039
Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/it
info@svk-bau.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11705
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11721
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11825
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12039
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
11705
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Weinbergstrasse 49 / Case postale
8042 Zurigo

058 360 76 00
verband@baumeister.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
11721
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Weinbergstrasse 49 / Case postale
8042 Zurigo

058 360 76 00
verband@baumeister.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
11825
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Weinbergstrasse 49 / Case postale
8042 Zurigo

058 360 76 00
verband@baumeister.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
12039
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Weinbergstrasse 49 / Case postale
8042 Zurigo

058 360 76 00
verband@baumeister.ch

Salari / salari minimi
11705
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Verde CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Verde CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Blu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rosso CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Blu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Salari / salari minimi
11721
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Verde CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Verde CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Blu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rosso CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Blu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Salari / salari minimi
11825
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Verde CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Verde CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Blu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rosso CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Blu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Salari / salari minimi
12039
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Verde CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Verde CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Blu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Blu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

A partire dal 1° gennaio 2020
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rosso CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Blu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Categorie salariali
11705
Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Categorie salariali
11721
Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Categorie salariali
11825
Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Categorie salariali
12039
Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Aumento salariale
11705
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM). La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.



Articolo 51; Convenzione 2019: articolo 3

Aumento salariale
11721
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM). La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.



Articolo 51; Convenzione 2019: articolo 3

Aumento salariale
11825
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM). La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.



Articolo 51; Convenzione 2019: articolo 3

Aumento salariale
12039
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM). La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.



Articolo 51; Convenzione 2019: articolo 3

Tredicesima mensilità
11705
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Articoli 49 e 50
Tredicesima mensilità
11721
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Articoli 49 e 50
Tredicesima mensilità
11825
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Articoli 49 e 50
Tredicesima mensilità
12039
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Articoli 49 e 50
Versamento del salario
11705
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico;. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Articolo 47
Versamento del salario
11721
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico;. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Articolo 47
Versamento del salario
11825
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico;. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Articolo 47
Versamento del salario
12039
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico;. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Articolo 47
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11705
Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00-05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00-05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.-- l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 - lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00-24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11721
Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00-05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00-05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.-- l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 - lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00-24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11825
Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00-05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00-05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.-- l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 - lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00-24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12039
Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00-05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00-05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00-06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.-- l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 - lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00-24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6
Rimborso spese
11705
Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.--.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF -.60 per ogni chilometro di servizio.

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.--.

Lavori in sotterraneo

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.-- per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.-- per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Indennità per i pasti, lavoro a sciolte con esercizio continuo supplemento di CHF 3.--/giorno
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.-- per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)


Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Rimborso spese
11721
Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.--.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF -.60 per ogni chilometro di servizio.

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.--.

Lavori in sotterraneo

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.-- per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.-- per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Indennità per i pasti, lavoro a sciolte con esercizio continuo supplemento di CHF 3.--/giorno
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.-- per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)


Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Rimborso spese
11825
Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.--.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF -.60 per ogni chilometro di servizio.

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.--.

Lavori in sotterraneo

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.-- per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.-- per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Indennità per i pasti, lavoro a sciolte con esercizio continuo supplemento di CHF 3.--/giorno
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.-- per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)


Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Rimborso spese
12039
Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.--.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF -.60 per ogni chilometro di servizio.

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.--.

Lavori in sotterraneo

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.-- per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.-- per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Indennità per i pasti, lavoro a sciolte con esercizio continuo supplemento di CHF 3.--/giorno
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.-- per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.--
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)


Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Altri supplementi
11705
Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50%.

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

Altri supplementi
11721
Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50%.

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

Altri supplementi
11825
Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50%.

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

Altri supplementi
12039
Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50%.

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

Orario di lavoro
11705

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, queste ultime possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 per cento del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Orario di lavoro
11721

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, queste ultime possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 per cento del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Orario di lavoro
11825

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, queste ultime possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 per cento del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Orario di lavoro
12039

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, queste ultime possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 per cento del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Lavoro straordinario / ore supplementari
11705
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52
Lavoro straordinario / ore supplementari
11721
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52
Lavoro straordinario / ore supplementari
11825
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52
Lavoro straordinario / ore supplementari
12039
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52
Vacanze
11705
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34
Vacanze
11721
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34
Vacanze
11825
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34
Vacanze
12039
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11705
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso nella famiglia (coniuge, figlio, fratelli, genitori o suoceri) 3 giorni
Ispezione militare 0,5-1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 39
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11721
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso nella famiglia (coniuge, figlio, fratelli, genitori o suoceri) 3 giorni
Ispezione militare 0,5-1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 39
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11825
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso nella famiglia (coniuge, figlio, fratelli, genitori o suoceri) 3 giorni
Ispezione militare 0,5-1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 39
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12039
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso nella famiglia (coniuge, figlio, fratelli, genitori o suoceri) 3 giorni
Ispezione militare 0,5-1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 39
Giorni festivi retribuiti
11705
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2
Giorni festivi retribuiti
11721
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2
Giorni festivi retribuiti
11825
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2
Giorni festivi retribuiti
12039
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2
Congedo di formazione
11705
Massimo 5 giorni lavorativi l’anno per seguire corsi di aggiornamento professionale in azienda (non pagato).

Articolo 6
Congedo di formazione
11721
Massimo 5 giorni lavorativi l’anno per seguire corsi di aggiornamento professionale in azienda (non pagato).

Articolo 6
Congedo di formazione
11825
Massimo 5 giorni lavorativi l’anno per seguire corsi di aggiornamento professionale in azienda (non pagato).

Articolo 6
Congedo di formazione
12039
Massimo 5 giorni lavorativi l’anno per seguire corsi di aggiornamento professionale in azienda (non pagato).

Articolo 6
Malattia
11705
Prestazione: 90% del salario alla scadenza del giorno di attesa non retribuito per 730 giorni.
A condizione di un’inabilità lavorativa accertata di almeno 25%.

Giorni di attesa: Massimo un giorno di attesa
Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

Premi: Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera: 50% del premio a carico del lavoratore.Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Le prestazioni versate in sostituzione del salario possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato.

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione: le prestazioni possono essere ridotte (vedi tabella nella convenzione addizionale). Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
  • se è esaurito il massimo delle prestazioni.
Essa anche decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la sca-denza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

Articolo 64; convenzione addizionale 2017
Malattia
11721
Prestazione: 90% del salario alla scadenza del giorno di attesa non retribuito per 730 giorni.
A condizione di un’inabilità lavorativa accertata di almeno 25%.

Giorni di attesa: Massimo un giorno di attesa
Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

Premi: Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera: 50% del premio a carico del lavoratore.Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Le prestazioni versate in sostituzione del salario possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato.

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione: le prestazioni possono essere ridotte (vedi tabella nella convenzione addizionale). Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
  • se è esaurito il massimo delle prestazioni.
Essa anche decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la sca-denza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

Articolo 64; convenzione addizionale 2017
Malattia
11825
Prestazione: 90% del salario alla scadenza del giorno di attesa non retribuito per 730 giorni.
A condizione di un’inabilità lavorativa accertata di almeno 25%.

Giorni di attesa: Massimo un giorno di attesa
Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

Premi: Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera: 50% del premio a carico del lavoratore.Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Le prestazioni versate in sostituzione del salario possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato.

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione: le prestazioni possono essere ridotte (vedi tabella nella convenzione addizionale). Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
  • se è esaurito il massimo delle prestazioni.
Essa anche decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la sca-denza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

Articolo 64; convenzione addizionale 2017
Malattia
12039
Prestazione: 90% del salario alla scadenza del giorno di attesa non retribuito per 730 giorni.
A condizione di un’inabilità lavorativa accertata di almeno 25%.

Giorni di attesa: Massimo un giorno di attesa
Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

Premi: Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera: 50% del premio a carico del lavoratore.Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Le prestazioni versate in sostituzione del salario possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato.

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione: le prestazioni possono essere ridotte (vedi tabella nella convenzione addizionale). Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
  • se è esaurito il massimo delle prestazioni.
Essa anche decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero).

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la sca-denza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.

Articolo 64; convenzione addizionale 2017
Infortunio
11705
Principio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA.
Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.


Articolo 65.2; convenzione addizionale 2017
Infortunio
11721
Principio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA.
Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.


Articolo 65.2; convenzione addizionale 2017
Infortunio
11825
Principio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA.
Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.


Articolo 65.2; convenzione addizionale 2017
Infortunio
12039
Principio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA.
Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.


Articolo 65.2; convenzione addizionale 2017
Servizio militare / civile / di protezione civile
11705
Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
  celibi coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della scuola reclute 50% 80%
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio    
nelle prime 4 settimane 100% 100%
a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana 50% 80%
dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) 50% 80%

 

Articolo 40

Servizio militare / civile / di protezione civile
11721
Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
  celibi coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della scuola reclute 50% 80%
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio    
nelle prime 4 settimane 100% 100%
a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana 50% 80%
dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) 50% 80%

 

Articolo 40

Servizio militare / civile / di protezione civile
11825
Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
  celibi coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della scuola reclute 50% 80%
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio    
nelle prime 4 settimane 100% 100%
a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana 50% 80%
dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) 50% 80%

 

Articolo 40

Servizio militare / civile / di protezione civile
12039
Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
  celibi coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della scuola reclute 50% 80%
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio    
nelle prime 4 settimane 100% 100%
a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana 50% 80%
dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) 50% 80%

 

Articolo 40

Pensionamento anticipato
11705
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
11721
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
11825
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
12039
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11705
Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale (Parifonds):
Chi Contributo (% della masse salariale soggetta alla LAINF)
Contributo a carico dei lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7%
Contributo a carico del datore di lavoro, in genere 0.5%
Contributo a carico di datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno 0.4% (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro), non meno CHF di 20.-- per ogni collaboratore e datore di lavoro


Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Per i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ci sono dei fondi locali.


Cantone di GE
Chi Montante
Contributo a carico dei lavoratori e apprendisti 1% del salario assoggettato alla SUVA (0,7% alle spese di applicazione e 0,3% alle spese di perfezionamento professionale; 13a mensilità e ferie non incluse)
Contributo a carico del datore di lavoro 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa)

Articolo 8; Convenzione addizionale 'Ginevra'; Convenzione addizionale Parifonds dell'25 settembre 2012 e convenzione addizionale 2017
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11721
Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale (Parifonds):
Chi Contributo (% della masse salariale soggetta alla LAINF)
Contributo a carico dei lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7%
Contributo a carico del datore di lavoro, in genere 0.5%
Contributo a carico di datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno 0.4% (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro), non meno CHF di 20.-- per ogni collaboratore e datore di lavoro


Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Per i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ci sono dei fondi locali.


Cantone di GE
Chi Montante
Contributo a carico dei lavoratori e apprendisti 1% del salario assoggettato alla SUVA (0,7% alle spese di applicazione e 0,3% alle spese di perfezionamento professionale; 13a mensilità e ferie non incluse)
Contributo a carico del datore di lavoro 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa)

Articolo 8; Convenzione addizionale 'Ginevra'; Convenzione addizionale Parifonds dell'25 settembre 2012 e convenzione addizionale 2017
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11825
Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale (Parifonds):
Chi Contributo (% della masse salariale soggetta alla LAINF)
Contributo a carico dei lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7%
Contributo a carico del datore di lavoro, in genere 0.5%
Contributo a carico di datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno 0.4% (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro), non meno CHF di 20.-- per ogni collaboratore e datore di lavoro


Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Per i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ci sono dei fondi locali.


Cantone di GE
Chi Montante
Contributo a carico dei lavoratori e apprendisti 1% del salario assoggettato alla SUVA (0,7% alle spese di applicazione e 0,3% alle spese di perfezionamento professionale; 13a mensilità e ferie non incluse)
Contributo a carico del datore di lavoro 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa)

Articolo 8; Convenzione addizionale 'Ginevra'; Convenzione addizionale Parifonds dell'25 settembre 2012 e convenzione addizionale 2017
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12039
Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale (Parifonds):
Chi Contributo (% della masse salariale soggetta alla LAINF)
Contributo a carico dei lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7%
Contributo a carico del datore di lavoro, in genere 0.5%
Contributo a carico di datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno 0.4% (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro), non meno CHF di 20.-- per ogni collaboratore e datore di lavoro


Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Per i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ci sono dei fondi locali.


Cantone di GE
Chi Montante
Contributo a carico dei lavoratori e apprendisti 1% del salario assoggettato alla SUVA (0,7% alle spese di applicazione e 0,3% alle spese di perfezionamento professionale; 13a mensilità e ferie non incluse)
Contributo a carico del datore di lavoro 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa)

Articolo 8; Convenzione addizionale 'Ginevra'; Convenzione addizionale Parifonds dell'25 settembre 2012 e convenzione addizionale 2017
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11705
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Alloggi dei lavoratori:
  • Devono essere garantite condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
  • I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscaldati
  • Dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo
  • Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere) possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.

Servizi igienici sui cantieri:
  • con acqua potabile, sufficienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità

Lavori in sotteraneo:
I lavoratori e le lavoratrici temporanei unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi, beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi, test medico obbligatorio

Articolo 5 del Allegato 5; Articoli 3-8 del Appendice 6; Articolo 9 del Appendice 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11721
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Alloggi dei lavoratori:
  • Devono essere garantite condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
  • I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscaldati
  • Dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo
  • Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere) possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.

Servizi igienici sui cantieri:
  • con acqua potabile, sufficienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità

Lavori in sotteraneo:
I lavoratori e le lavoratrici temporanei unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi, beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi, test medico obbligatorio

Articolo 5 del Allegato 5; Articoli 3-8 del Appendice 6; Articolo 9 del Appendice 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11825
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Alloggi dei lavoratori:
  • Devono essere garantite condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
  • I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscaldati
  • Dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo
  • Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere) possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.

Servizi igienici sui cantieri:
  • con acqua potabile, sufficienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità

Lavori in sotteraneo:
I lavoratori e le lavoratrici temporanei unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi, beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi, test medico obbligatorio

Articolo 5 del Allegato 5; Articoli 3-8 del Appendice 6; Articolo 9 del Appendice 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12039
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Alloggi dei lavoratori:
  • Devono essere garantite condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
  • I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscaldati
  • Dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo
  • Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere) possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.

Servizi igienici sui cantieri:
  • con acqua potabile, sufficienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità

Lavori in sotteraneo:
I lavoratori e le lavoratrici temporanei unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi, beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi, test medico obbligatorio

Articolo 5 del Allegato 5; Articoli 3-8 del Appendice 6; Articolo 9 del Appendice 12
Apprendisti
11705


Vacanze:
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane



Lavoro a cottimo: gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo

Articolo 3; Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»; 329e CO
Apprendisti
11721


Vacanze:
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane



Lavoro a cottimo: gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo

Articolo 3; Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»; 329e CO
Apprendisti
11825


Vacanze:
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane



Lavoro a cottimo: gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo

Articolo 3; Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»; 329e CO
Apprendisti
12039


Vacanze:
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane



Lavoro a cottimo: gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo

Articolo 3; Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»; 329e CO
Termini di disdetta
11705
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni lavorativi
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Artikel 18 e 19
Termini di disdetta
11721
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni lavorativi
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Artikel 18 e 19
Termini di disdetta
11825
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni lavorativi
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Artikel 18 e 19
Termini di disdetta
12039
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni lavorativi
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Artikel 18 e 19
Protezione contro il licenziamento
11705
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c
cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal
secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90
giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.



L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Articoli 19.3 e 21
Protezione contro il licenziamento
11721
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c
cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal
secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90
giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.



L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Articoli 19.3 e 21
Protezione contro il licenziamento
11825
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c
cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal
secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90
giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.



L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Articoli 19.3 e 21
Protezione contro il licenziamento
12039
È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c
cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal
secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90
giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.



L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Articoli 19.3 e 21
Rappresentanza dei lavoratori
11705
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
11721
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
11825
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
12039
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
11705
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11721
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11825
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12039
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Compiti organi paritetici
11705
Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA):
  • Composizione: 7 rappresentati SSIC, 4 rappresentati Unia, 3 rappresentati Syna
  • Competenze/Compiti: Delibera su questioni generali di interpretazione del CNM, elaborazione della proposta di finanziamento dei compiti di applicazione, delegazione die compiti varii a un comitato

Comitato:
  • Composizione: 3 rappresentati SSIC, 2rappresentati Unia, 1 rappresentate Syna
  • Competenze/Compiti: Coordinazione e assistenza die Commissioni professionali paritetiche (CPP), istruire e fornire le CPP, delibera su questioni riguardanti le competenze, controllo l'operato delle CPP, coordinazione del applicazione del CNM

Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità. Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziario.

La Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...)
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5);

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Articoli 13, 13bis et 76
Compiti organi paritetici
11721
Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA):
  • Composizione: 7 rappresentati SSIC, 4 rappresentati Unia, 3 rappresentati Syna
  • Competenze/Compiti: Delibera su questioni generali di interpretazione del CNM, elaborazione della proposta di finanziamento dei compiti di applicazione, delegazione die compiti varii a un comitato

Comitato:
  • Composizione: 3 rappresentati SSIC, 2rappresentati Unia, 1 rappresentate Syna
  • Competenze/Compiti: Coordinazione e assistenza die Commissioni professionali paritetiche (CPP), istruire e fornire le CPP, delibera su questioni riguardanti le competenze, controllo l'operato delle CPP, coordinazione del applicazione del CNM

Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità. Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziario.

La Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...)
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5);

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Articoli 13, 13bis et 76
Compiti organi paritetici
11825
Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA):
  • Composizione: 7 rappresentati SSIC, 4 rappresentati Unia, 3 rappresentati Syna
  • Competenze/Compiti: Delibera su questioni generali di interpretazione del CNM, elaborazione della proposta di finanziamento dei compiti di applicazione, delegazione die compiti varii a un comitato

Comitato:
  • Composizione: 3 rappresentati SSIC, 2rappresentati Unia, 1 rappresentate Syna
  • Competenze/Compiti: Coordinazione e assistenza die Commissioni professionali paritetiche (CPP), istruire e fornire le CPP, delibera su questioni riguardanti le competenze, controllo l'operato delle CPP, coordinazione del applicazione del CNM

Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità. Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziario.

La Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...)
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5);

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Articoli 13, 13bis et 76
Compiti organi paritetici
12039
Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA):
  • Composizione: 7 rappresentati SSIC, 4 rappresentati Unia, 3 rappresentati Syna
  • Competenze/Compiti: Delibera su questioni generali di interpretazione del CNM, elaborazione della proposta di finanziamento dei compiti di applicazione, delegazione die compiti varii a un comitato

Comitato:
  • Composizione: 3 rappresentati SSIC, 2rappresentati Unia, 1 rappresentate Syna
  • Competenze/Compiti: Coordinazione e assistenza die Commissioni professionali paritetiche (CPP), istruire e fornire le CPP, delibera su questioni riguardanti le competenze, controllo l'operato delle CPP, coordinazione del applicazione del CNM

Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità. Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziario.

La Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...)
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5);

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Articoli 13, 13bis et 76
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11705
Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese procedurali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (... ) oppure ostacola le procedure di controllo. Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM - si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all' avvio della procedura.

Articolo 79
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11721
Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese procedurali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (... ) oppure ostacola le procedure di controllo. Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM - si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all' avvio della procedura.

Articolo 79
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11825
Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese procedurali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (... ) oppure ostacola le procedure di controllo. Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM - si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all' avvio della procedura.

Articolo 79
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12039
Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese procedurali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (... ) oppure ostacola le procedure di controllo. Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM - si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all' avvio della procedura.

Articolo 79
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11705
Informazione:
  • Principii: l’impresa è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari; in caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna
  • In speciale: in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi, vengo disposizioni speciali

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
  • Principio: l’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
  • In speciale: i lavoratori devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali, L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita; i lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori.

Articolo 73; appendice 5
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11721
Informazione:
  • Principii: l’impresa è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari; in caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna
  • In speciale: in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi, vengo disposizioni speciali

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
  • Principio: l’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
  • In speciale: i lavoratori devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali, L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita; i lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori.

Articolo 73; appendice 5
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11825
Informazione:
  • Principii: l’impresa è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari; in caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna
  • In speciale: in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi, vengo disposizioni speciali

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
  • Principio: l’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
  • In speciale: i lavoratori devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali, L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita; i lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori.

Articolo 73; appendice 5
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12039
Informazione:
  • Principii: l’impresa è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari; in caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna
  • In speciale: in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi, vengo disposizioni speciali

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
  • Principio: l’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
  • In speciale: i lavoratori devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali, L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita; i lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori.

Articolo 73; appendice 5
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11705
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.

Articolo 21
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11721
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.

Articolo 21
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11825
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.

Articolo 21
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
12039
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.

Articolo 21
Piani sociali
11705
Licenziamenti collettivi:

Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO), l'azienda deve informare e consultare tempestivamente i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti competenti del trasferimento dell'azienda o del licenziamento collettivo.

L'azienda deve elaborare tempestivamente per iscritto un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.

Disposizioni speciali in materia di lavoro ridotto/sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Articoli 25 e 28; convenzione addizionale „Partecipazione nell’edilizia principale” (appendice 5)
Piani sociali
11721
Licenziamenti collettivi:

Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO), l'azienda deve informare e consultare tempestivamente i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti competenti del trasferimento dell'azienda o del licenziamento collettivo.

L'azienda deve elaborare tempestivamente per iscritto un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.

Disposizioni speciali in materia di lavoro ridotto/sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Articoli 25 e 28; convenzione addizionale „Partecipazione nell’edilizia principale” (appendice 5)
Piani sociali
11825
Licenziamenti collettivi:

Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO), l'azienda deve informare e consultare tempestivamente i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti competenti del trasferimento dell'azienda o del licenziamento collettivo.

L'azienda deve elaborare tempestivamente per iscritto un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.

Disposizioni speciali in materia di lavoro ridotto/sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Articoli 25 e 28; convenzione addizionale „Partecipazione nell’edilizia principale” (appendice 5)
Piani sociali
12039
Licenziamenti collettivi:

Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO), l'azienda deve informare e consultare tempestivamente i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti competenti del trasferimento dell'azienda o del licenziamento collettivo.

L'azienda deve elaborare tempestivamente per iscritto un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.

Disposizioni speciali in materia di lavoro ridotto/sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Articoli 25 e 28; convenzione addizionale „Partecipazione nell’edilizia principale” (appendice 5)
Obbligo della pace
11705

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 7
Obbligo della pace
11721

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 7
Obbligo della pace
11825

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 7
Obbligo della pace
12039

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 7
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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16.11825 16.09.2022 16.09.2022
16.11721 14.06.2022 14.06.2022
16.11705 24.05.2022 24.05.2022
16.11682 10.05.2022 10.05.2022
16.11625 25.01.2022 25.01.2022
16.11572 23.12.2021 23.12.2021
16.11347 28.06.2021 28.06.2021
16.11346 28.06.2021 28.06.2021
16.11298 14.06.2021 14.06.2021
16.11163 19.01.2021 19.01.2021
16.11131 24.12.2020 01.01.2021