CCL per le costruzioni ferroviarie

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.11.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Rimessa in vigore del CCL Retabat a partire dal 1° novembre 2019
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Campo d'applicazione geografico
9643
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
9717
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
9866
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
10055
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
10183
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
10671
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
11720
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
12087
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
9643
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
9717
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
9866
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
10055
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
10183
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
10671
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
11720
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
12087
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
9643
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
9717
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
9866
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
10055
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
10183
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
10671
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
11720
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
12087
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9643
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9717
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9866
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10055
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10183
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10671
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11720
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12087
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9643
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9717
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9866
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10055
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10183
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10671
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11720
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12087
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9643
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9717
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9866
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10055
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10183
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10671
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11720
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12087
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9643
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9717
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9866
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10055
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10183
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10671
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11720
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12087
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Informazioni organo paritetico
9643
Commissione paritetica svizzera per le costruzione ferroviare CPS
Weinbergstrasse 49
Postfach
8042 Zürich
058 360 77 10
www.cps-costruzioniferroviarie.ch
info@cps-costruzioniferroviarie.ch

Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9717
Commissione paritetica svizzera per le costruzione ferroviare CPS
Weinbergstrasse 49
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8042 Zürich
058 360 77 10
www.cps-costruzioniferroviarie.ch
info@cps-costruzioniferroviarie.ch

Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni organo paritetico
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Informazioni organo paritetico
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia:
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9866
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10055
Unia:
Bruno Tanner
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10183
Unia:
Bruno Tanner
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10671
Unia:
Bruno Tanner
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11720
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12087
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9643
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058 360 77 10
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Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9717
Commissione paritetica svizzera per le costruzione ferroviare CPS
Weinbergstrasse 49
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8042 Zürich
058 360 77 10
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Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salari / salari minimi
9643
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salarioMensilitàSalario ad oraNota
V - capiCHF 6'251.-- CHF 35.55
Q - costruttori di vie di trafficoCHF 5'716.-- CHF 32.45Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieCHF 5'509.-- CHF 31.25Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliCHF 5'131.-- CHF 29.15
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarieCHF 4'624.-- CHF 26.25

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salarioMensilitàSalario ad oraNota
V - capiCHF 6'331.-- CHF 36.--
Q - costruttori di vie di trafficoCHF 5'796.-- CHF 32.90Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieCHF 5'589.-- CHF 31.70Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliCHF 5'211.-- CHF 29.60
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarieCHF 4'704.-- CHF 26.70

Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).

Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6
Salari / salari minimi
9717
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salarioMensilitàSalario ad oraNota
V - capiCHF 6'251.-- CHF 35.55
Q - costruttori di vie di trafficoCHF 5'716.-- CHF 32.45Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieCHF 5'509.-- CHF 31.25Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliCHF 5'131.-- CHF 29.15
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarieCHF 4'624.-- CHF 26.25

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salarioMensilitàSalario ad oraNota
V - capiCHF 6'331.-- CHF 36.--
Q - costruttori di vie di trafficoCHF 5'796.-- CHF 32.90Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieCHF 5'589.-- CHF 31.70Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliCHF 5'211.-- CHF 29.60
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarieCHF 4'704.-- CHF 26.70

Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).

Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6
Salari / salari minimi
9866
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Salari / salari minimi
10055
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Salari / salari minimi
10183
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Salari / salari minimi
10671
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
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V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Salari / salari minimi
11720
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Salari / salari minimi
12087
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Categorie salariali
9643
Classi salariali Requisiti
CLavoratori delle costruzioni ferroviarieLavoratori senza conoscenze professionali
BLavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliLavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
ALavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieLavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
AAddetto alla sicurezzaQualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
QCostruttori di vie di trafficoIndirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
VCapiLavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
9717
Classi salariali Requisiti
CLavoratori delle costruzioni ferroviarieLavoratori senza conoscenze professionali
BLavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionaliLavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
ALavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarieLavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
AAddetto alla sicurezzaQualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
QCostruttori di vie di trafficoIndirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
VCapiLavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
9866
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
10055
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
10183
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
10671
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
11720
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Categorie salariali
12087
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Aumento salariale
9643
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
9717
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
9866
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
10055
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
10183
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
10671
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
11720
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Aumento salariale
12087
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Tredicesima mensilità
9643
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
9717
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
9866
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
10055
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
10183
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
10671
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
11720
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Tredicesima mensilità
12087
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9643
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9717
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Premio per anzianità di servizio
9643
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Premio per anzianità di servizio
9717
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.

Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Versamento del salario
9643
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
9717
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
9866
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
10055
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
10183
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
10671
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
11720
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Versamento del salario
12087
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9643
Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genereSupplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)Supplemento di CHF 6.--/h (*1)
Lavoro notturno continuatoCHF 48.--/turni (*1)
Lavoro di sabatoSupplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivoSupplemento del 50% (
(*1)Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9717
Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genereSupplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)Supplemento di CHF 6.--/h (*1)
Lavoro notturno continuatoCHF 48.--/turni (*1)
Lavoro di sabatoSupplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivoSupplemento del 50% (
(*1)Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9866
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore) Supplemento di CHF 6.--/h (*1)
Lavoro notturno continuato CHF 48.--/turni (*1)
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50% (

(*1)Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10055
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore) Supplemento di CHF 6.--/h (*1)
Lavoro notturno continuato CHF 48.--/turni (*1)
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50% (

(*1)Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10183
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 Supplemento di CHF 6.--/h
Lavoro notturno continuato1 CHF 48.--/notte
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50%

 

1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10671
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 Supplemento di CHF 6.--/h
Lavoro notturno continuato1 CHF 48.--/notte
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50%

 

1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11720
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 Supplemento di CHF 6.--/h
Lavoro notturno continuato1 CHF 48.--/notte
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50%

 

1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12087
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 Supplemento di CHF 6.--/h
Lavoro notturno continuato1 CHF 48.--/notte
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50%

 

1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro a turni
9643
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro a scioltesupplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
9717
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro a scioltesupplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
9866
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
10055
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
10183
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--/notte

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
10671
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--/notte

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
11720
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--/notte

Articoli 12.5 e 19
Lavoro a turni
12087
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--/notte

Articoli 12.5 e 19
Servizio di picchetto
9643
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro a scioltesupplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Servizio di picchetto
9717
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro a scioltesupplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--

Articoli 12.5 e 19
Rimborso spese
9643
Sorta di speseIndennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta*CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:
AutovetturaCHF -.60/km
MotociclettaCHF -.45/km
CiclomotoreCHF -.30/km

*Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
9717
Sorta di speseIndennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta*CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:
AutovetturaCHF -.60/km
MotociclettaCHF -.45/km
CiclomotoreCHF -.30/km

*Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
9866
Sorta di speseIndennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta*CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:
AutovetturaCHF -.60/km
MotociclettaCHF -.45/km
CiclomotoreCHF -.30/km

*Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
10055
Sorta di speseIndennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta*CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:
AutovetturaCHF -.60/km
MotociclettaCHF -.45/km
CiclomotoreCHF -.30/km

*Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
10183
Sorta di spese Indennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta1 CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:  
Autovettura CHF -.60/km
Motocicletta CHF -.45/km
Ciclomotore CHF -.30/km

1 Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
10671
Sorta di spese Indennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta1 CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:  
Autovettura CHF -.60/km
Motocicletta CHF -.45/km
Ciclomotore CHF -.30/km

1 Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
11720
Sorta di spese Indennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta1 CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:  
Autovettura CHF -.60/km
Motocicletta CHF -.45/km
Ciclomotore CHF -.30/km

1 Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Rimborso spese
12087
Sorta di spese Indennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta1 CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:  
Autovettura CHF -.60/km
Motocicletta CHF -.45/km
Ciclomotore CHF -.30/km

1 Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Orario di lavoro
9643
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
9717
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
9866
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
10055
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
10183
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
10671
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
11720
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Orario di lavoro
12087
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
9643
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
9717
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
9866
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
10055
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
10183
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
10671
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
11720
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
12087
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Vacanze
9643
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanzeSupplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età30 giorniSupplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto25 giorniSupplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto30 giorniSupplemento salariale del 13%

Conteggio
Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1
Vacanze
9717
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanzeSupplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età30 giorniSupplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto25 giorniSupplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto30 giorniSupplemento salariale del 13%

Conteggio
Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1
Vacanze
9866
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Vacanze
10055
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Vacanze
10183
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Vacanze
10671
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Vacanze
11720
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Vacanze
12087
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9643
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9717
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9866
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10055
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10183
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10671
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11720
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12087
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni festivi retribuiti
9643
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
9717
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
9866
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
10055
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
10183
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
10671
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
11720
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
12087
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Congedo di formazione
9643
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
9717
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
9866
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
10055
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
10183
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
10671
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
11720
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Congedo di formazione
12087
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Malattia
9643
Malattia:
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite:
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.



Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

Articoli 21 e 22; convenzioni addizionali 2017 et 2019
Malattia
9717
Malattia:
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite:
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.



Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

Articoli 21 e 22; convenzioni addizionali 2017 et 2019
Malattia
9866
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Malattia
10055
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Malattia
10183
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Malattia
10671
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Malattia
11720
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Malattia
12087
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Infortunio
9643
Malattia:
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite:
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.



Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

Articoli 21 e 22; convenzioni addizionali 2017 et 2019
Infortunio
9717
Malattia:
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite:
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.



Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

Articoli 21 e 22; convenzioni addizionali 2017 et 2019
Infortunio
9866


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Infortunio
10055


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Infortunio
10183


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Infortunio
10671


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Infortunio
11720


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Infortunio
12087


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Servizio militare / civile / di protezione civile
9643
Nelle prime 4 settimane:
ChiIndennità
Per tutti100%
Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:
ChiIndennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
9717
Nelle prime 4 settimane:
ChiIndennità
Per tutti100%
Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:
ChiIndennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
9866
Nelle prime 4 settimane:
Chi Indennità
Per tutti 100%
Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:
Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
10055
Nelle prime 4 settimane:
Chi Indennità
Per tutti 100%
Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:
Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
10183

Nelle prime 4 settimane:

Chi Indennità
Per tutti 100%

 

Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:

Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
10671

Nelle prime 4 settimane:

Chi Indennità
Per tutti 100%

 

Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:

Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
11720

Nelle prime 4 settimane:

Chi Indennità
Per tutti 100%

 

Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:

Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Servizio militare / civile / di protezione civile
12087

Nelle prime 4 settimane:

Chi Indennità
Per tutti 100%

 

Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:

Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9643
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi svizzeri.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9717
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
9643
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nella posa di ponteggi svizzeri.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
9717
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
9866
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
10055
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
10183
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
10671
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
11720
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
12087
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9643
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
ChiMontante
Lavoratori inclusi gli apprendisti0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9717
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
ChiMontante
Lavoratori inclusi gli apprendisti0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9866
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10055
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10183
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10671
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11720
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12087
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9643
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9717
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9866
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10055
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10183
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10671
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11720
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12087
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Apprendisti
9643


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
9717


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
9866


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
10055


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
10183


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
10671


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
11720


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Apprendisti
12087


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Giovani dipendenti
9643


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Giovani dipendenti
9717


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Termini di disdetta
9643
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizioPeriodo di preavviso
nel 1° anno di servizio1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio4 mesi
dal 10° anno di servizio6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
9717
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizioPeriodo di preavviso
nel 1° anno di servizio1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio4 mesi
dal 10° anno di servizio6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
9866
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
10055
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
10183
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
10671
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
11720
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Termini di disdetta
12087
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Protezione contro il licenziamento
9643
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
9717
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
9866
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
10055
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
10183
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
10671
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
11720
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Protezione contro il licenziamento
12087
L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Rappresentanza dei lavoratori
9643
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
9717
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
9866
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
10055
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
10183
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
10671
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
11720
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
12087
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
9643
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9717
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9866
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10055
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10183
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10671
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11720
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12087
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Fondo paritetico
9643
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
9717
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
9866
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
10055
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
10183
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
10671
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
11720
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Fondo paritetico
12087
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Compiti organi paritetici
9643
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
9717
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
9866
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
10055
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
10183
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
10671
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
11720
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Compiti organi paritetici
12087
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9643
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9717
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9866
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10055
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10183
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10671
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11720
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12087
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9643
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9717
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9866
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10055
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10183
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10671
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11720
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12087
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
9643


Articolo 11
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
9717


Articolo 11
Procedure di conciliazione e arbitrato
9643
LivelloInstituzione responsabile
1° livelloA livello aziendale
2° livelloCommissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livelloTribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
9717
LivelloInstituzione responsabile
1° livelloA livello aziendale
2° livelloCommissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livelloTribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
9866
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
10055
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
10183
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
10671
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
11720
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Procedure di conciliazione e arbitrato
12087
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Obbligo della pace
9643

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
9717

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
9866

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
10055

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
10183

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
10671

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
11720

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Obbligo della pace
12087

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie
Weinbergstrasse 49
Postfach 198
Zürich
+41 58 360 77 10
info@spk-gleisbau.ch
https://spk-gleisbau.ch/it/

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
13.13521 26.03.2025 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
12.13204 28.11.2024 28.11.2024
12.12688 05.12.2023 05.12.2023
12.12669 04.12.2023 04.12.2023
12.12185 22.02.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
11.12087 28.12.2022 28.12.2022
11.11720 14.06.2022 14.06.2022
11.10671 01.11.2019 01.11.2019