CCL per le costruzioni ferroviarie

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.11.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Rimessa in vigore del CCL Retabat a partire dal 1° novembre 2019
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Campo d'applicazione geografico
12087
E valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
12087
Si applica a imprese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
12087
Si applica a tutti i lavoratori delle imprese, la cui attività consiste nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, esclusi i lavoratori delle imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. Sono inoltre esclusi i quadri e il personale amministrativo.

Articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12087
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12087
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12087
Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12087
Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, anche il presente contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di 3 mese.

Articolo 30
Informazioni organo paritetico
12087
Commissione paritetica svizzera per le costruzione ferroviare CPS
Weinbergstrasse 49
Postfach
8042 Zürich
058 360 77 10
www.cps-costruzioniferroviarie.ch
info@cps-costruzioniferroviarie.ch
 
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12087
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salari / salari minimi
12087
Salari base dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'251.-- CHF 35.55  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'716.-- CHF 32.45 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'509.-- CHF 31.25 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'131.-- CHF 29.15  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'624.-- CHF 26.25  

Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario Mensilità Salario ad ora Nota
V - capi CHF 6'331.-- CHF 36.--  
Q - costruttori di vie di traffico CHF 5'796.-- CHF 32.90 Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5%
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie CHF 5'589.-- CHF 31.70 Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5%
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali CHF 5'211.-- CHF 29.60  
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie CHF 4'704.-- CHF 26.70  


Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).


Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).

In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 17.6; convenzione addizionale 2019: articoli 17.6 e 19.6

Categorie salariali
12087
Classi salariali   Requisiti
C Lavoratori delle costruzioni ferroviarie Lavoratori senza conoscenze professionali
B Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B.
A Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A.
A Addetto alla sicurezza Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione.
Q Costruttori di vie di traffico Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V Capi Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi.

Articolo 17.2 e 19.7
Aumento salariale
12087
2019 e 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° Aprile 2019):
A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.-- al mese (45 centesimi all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.-- al mese (centesimi 45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di "svolgere pienamente l'attività lavorativa".

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

Convenzione addizionale 2019: articolo 3
Tredicesima mensilità
12087
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
 
Il pagamento avviene come segue
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 17.10; allegato 1
Versamento del salario
12087
Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.

Articoli 17.7 e 17.8
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12087
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 Supplemento di CHF 6.--/h
Lavoro notturno continuato1 CHF 48.--/notte
Lavoro di sabato Supplemento del 25%
Lavoro domenicale e festivo Supplemento del 50%

 

1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.--. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.-- all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.


Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1

Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1

Lavoro a turni
12087
Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.

Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
 
Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro a sciolte Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) CHF 48.--/notte

Articoli 12.5 e 19
Rimborso spese
12087
Sorta di spese Indennità
Indennità per il vitto, in caso di lavoro in trasferta1 CHF 16.-- al giorno
Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro:  
Autovettura CHF -.60/km
Motocicletta CHF -.45/km
Ciclomotore CHF -.30/km

1 Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.-- al giorno.

Articolo 19; convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2017 e articolo 19.3; appendice
Orario di lavoro
12087
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
 

Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)

Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
12087
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.

Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Vacanze
12087
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Supplemento salariale corrispondente
Fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni Supplemento salariale del 13%
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto 25 giorni Supplemento salariale del 10.6%
Dal 50° anno compiuto 30 giorni Supplemento salariale del 13%

 

Conteggio

Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1

Articolo 13; allegato 1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12087
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 1 giorno
Nascita di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri 3 giorni
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ - 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno

Articolo 15
Giorni festivi retribuiti
12087
Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro; possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle di un indennizzo forfetario del 3%.

Articolo 14
Congedo di formazione
12087
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)

Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Malattia
12087
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
 
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
 
Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Articolo 21; convenzioni addizionali 2017: articolo 21
Infortunio
12087


Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione

; convenzioni addizionale 2019: articolo 22
Servizio militare / civile / di protezione civile
12087

Nelle prime 4 settimane:

Chi Indennità
Per tutti 100%

 

Scuola reclute o altri servizi a carattere obbligatorio a decorrere dalla 5a e fino alla 21esima settimana:

Chi Indennità
Celibi senza obblighi di sostentamento 50%
Coniugati e celibi con obblighi di sostentamento 80%

Articolo 16
Pensionamento anticipato
12087
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12087
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia (i seguenti cantoni sono esclusi: GE, NE, TI, VD e VS):
Chi Montante
Lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7% della massa salariale LAINF
Datore di lavoro 0.5% della massa salariale LAINF de i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti
Datore di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno 0.4% della massa salariale LAINF (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro) dei lavoratori assogettati al CCL costruzioni ferroviarie inclusi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.-- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro

Articolo 3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12087
Si applicano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri conforme al appendice 6 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli 7
Apprendisti
12087


Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni


Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Termini di disdetta
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Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni di lavoro
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Articoli 8 e 9
Protezione contro il licenziamento
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L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il per io - do di prova da parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.

Articolo 11; convenzione addizionale 2019: articolo 9.6
Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
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Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Fondo paritetico
12087
Parifonds Costruzione
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Compiti organi paritetici
12087
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviare):

La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale "Partecipazione nell’edilizia principale" (appendice 5 al CNM);


Articolo 29; appendice 6: articolo 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12087
Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

Appendice 6: articolo 4; convenzione addizionale 2019
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12087
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.

Articoli3 e 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
12087
Livello Instituzione responsabile
1° livello A livello aziendale
2° livello Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie
3° livello Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale

Articolo 5
Obbligo della pace
12087

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 4
Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
12.12688 05.12.2023 05.12.2023
12.12669 04.12.2023 04.12.2023
12.12185 22.02.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
11.12087 28.12.2022 28.12.2022
11.11720 14.06.2022 14.06.2022
11.10671 01.11.2019 01.11.2019