CCL per le costruzioni ferroviarie
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Rimessa in vigore del CCL Retabat a partire dal 1° novembre 2019Campo d'applicazione geografico
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
- i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;
- i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
- impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo l’articolo 1quinquies,
- eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
- capi muratori e capi fabbrica;
- il personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico-amministrativo.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
- i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
- impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
- eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
- i capi muratori e i capi fabbrica;
- il personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico-amministrativo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
- nel mese seguente la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine del secondo mese successivo;
- dal secondo mese dopo la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
Articolo 30
Salari / salari minimi
Salario minimo (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2026)
Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all’ora/al mese) in franchi svizzeri, fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
| Classe di salario | Mensilità | Salario ad ora | Nota |
|---|---|---|---|
| V - capi | CHF 6'605.– | CHF 37.50 | |
| Q - costruttori di vie di traffico | CHF 6'062.– | CHF 34.45 | Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5% |
| A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie | CHF 5'852.– | CHF 33.25 | Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5% |
| B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali | CHF 5'467.– | CHF 31.05 | |
| C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie | CHF 4'952.– | CHF 28.15 |
Il salario orario minimo viene calcolato come segue: salario mensile in base al capoverso 1 del presente articolo diviso per 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso per il numero dei mesi; attualmente: 2112 : 12 = 176).
Lavori in galleria
Per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità:
- Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un’indennità di CHF 15.–. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente i lavori che si svolgono oltre la fine dei binari.
- Il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzioni in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.
- Durante un turno, l’indennità viene versata una sola volta.
- Con quest’indennità vengono compensate con una somma forfetaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sporcizia, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico.
Indennità per addetto alla sicurezza
Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), durante questa funzione ha diritto almeno al salario della classe A.
Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
- lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
- giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
- lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
- lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
- lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
- lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).
In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
Articoli 17.1, 17.2, 17.6, 19.6 e 19.7
Categorie salariali
| Classi salariali | Requisiti | |
|---|---|---|
| C | Lavoratori delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori senza conoscenze professionali |
| B | Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. |
| A | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. |
| A | Addetto alla sicurezza | Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), durante questa funzione ha diritto almeno al salario della classe A. |
| Q | Costruttori di vie di traffico | Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente). |
| V | Capi | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi. |
Articoli 17.2 e 19.7
Tredicesima mensilità
- Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
- Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
- Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
- Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.
Articolo 17.10; allegato 1
Versamento del salario
Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.
Articoli 17.7 e 17.8
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per ore supplementari (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di domenica (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le 20.00 in estate (1° aprile – 30 settembre) e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno (1° ottobre – 31 marzo).
Giorni non lavorativi
La domenica, (...) così come il sabato (...) non si lavora.
| Sorta di lavoro | Periodo | Supplemento |
|---|---|---|
| Lavoro notturno continuato1 | estate: 20.00–05.00; inverno: 20.00–06.00 |
CHF 48.–/sciolta |
| Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)2 | CHF 6.–/h | |
| Lavoro notturno: supplemento di tempo secondo la legge3 | 23.00–06.00 | Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro |
| Lavoro di sabato4 | 25% | |
| Lavoro domenicale e festivo5 | da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 | 50% |
1 Lavoro notturno continuato: per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48. – a sciolta.
2 Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.– all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità,
eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì.
3 Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.
4 Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (appendici).
Eccezione: in deroga a questo principio, il supplemento del 25% per ore prestate di sabato non è dovuto se la prestazione lavorativa è resa necessaria da motivi di sicurezza o tecnica del traffico e se nella settimana in questione non sono ancora stati prestati cinque giorni lavorativi.
5 Lavoro di domenica: per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00) viene corrisposto un supplemento del 50%. (...)
I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1
Articoli 12.6, 12.7c, 18.1, 18.2, e 19.1; allegato 1
Lavoro a turni
Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
- l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
- sussiste una necessità specifica;
- è stato elaborato un piano delle sciolte e
- sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
| Sorta di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro a sciolte | Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro |
| Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) | CHF 48.–/notte |
Articoli 12.5 e 19
Rimborso spese
| Sorta di spese | Indennità |
|---|---|
| Rimborso spese di trasferta | rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO) |
| indennità di cantiere (a partire da cinque ore e mezza di lavoro) | CHF 4.– al giorno (fino al 31.12.2026), CHF 6.50 al giorno (dal 01.01.2027), CHF 9.– al giorno (dal 01.01.2028) |
| spese di trasferta (indennità per il vitto)1 | CHF 16.– al giorno |
| Indennità per il veicolo, utilizzo su richiesta del datore di lavoro2 | |
| Autovettura | CHF –.60/km |
| Motocicletta | CHF –.45/km |
| Ciclomotore | CHF –.30/km |
1 Se viene messo a disposizione il vitto, il lavoratore non ha diritto al supplemento. I costi sostenuti per il vitto sono a carico del datore di lavoro.
2 Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).
L’impresa versa un’indennità di cantiere per ogni giorno lavorativo effettuato (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). L’indennità di cantiere ammonta a CHF 4.– fino al 31 dicembre 2026, a CHF 6.50 dal 1° gennaio 2027 e a CHF 9.– dal 1° gennaio 2028.
A compensazione delle spese di trasferta a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 16.– al giorno. Se viene messo a disposizione il vitto, il lavoratore non ha diritto al supplemento. I costi sostenuti per il vitto sono a carico del datore di lavoro.
Articoli 19.2 – 19.4; appendice 1
Orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
- il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
- la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.
Disposizioni relative all’orario di lavoro
Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente oppure sulla base dal calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell’orario di lavoro.
In caso di inizio o cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore durante l’anno, l’orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis conformemente al calendario di lavoro aziendale o al calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell’orario di lavoro. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.
Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale)
L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio dell’anno
successivo. Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
- minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
- massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)
In caso d’introduzione di una settimana ordinaria di quattro o quattro giorni e mezzo, l’orario di lavoro settimanale minimo può essere ridotto a 32 ore.
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può’ scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino a un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
La modifica a posteriori del calendario di lavoro può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Un riporto sotto forma di ore di riserva è possibile unicamente entro i limiti delle ore in difetto massime ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7 lettera e. […]
Se il calendario di lavoro modificato vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
Al posto di un calendario di lavoro aziendale o del calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2027, un’impresa può predisporre per l’intera impresa o per parti di essa l’orario di lavoro annuale ai sensi del presente articolo secondo una pianificazione costante dell’orario di lavoro, con un orario di lavoro normale giornaliero di 8,1 ore (40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi), a cui si aggiunge una quota massima di cinque giorni a zero ore.
Presupposto per l’applicazione di una pianificazione costante dell’orario di lavoro è che venga corrisposto un salario mensile ponderato a tenore dell’articolo 17 capoverso 8.
I discostamenti rispetto alla pianificazione costante dell’orario di lavoro vengono registrati come ore di lavoro supplementari o in difetto.
Articolo 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari e ore in difetto
- Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro o dalla pianificazione costante dell’orario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
- Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base.
Tutte le ulteriori ore supplementari effettuate vengono trasferite sul nuovo conto, a condizione che il saldo complessivo non ecceda le 120 ore supplementari. Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo devono essere retribuite nel mese successivo con il salario di base. Se nell’anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25%.
Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7bis CCL costruzioni ferroviarie. - I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.
- Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.
- Alla fine dell'anno civile (31 dicembre), il datore di lavoro decide dell’utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari e il lavoratore decide dell’altra metà. Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di a) lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso, b) retribuire alla fine di gennaio le ore accumulate con un supplemento del 25% o c) Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7bis CCL del CCL costruzioni ferroviarie. Il lavoratore può inoltre richiedere per iscritto che, anche senza aver raggiunto il saldo massimo di 120 ore, gli vengano retribuite fino a 100 ore senza supplemento nel corso dell’anno. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta. Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e il supplemento.
- Le ore in difetto (ore mancanti) possono essere riportate alla fine del mese sul nuovo conto, a condizione che non venga superato il saldo complessivo di 20 ore in difetto, qualora si applichi il calendario di lavoro, o che non venga superato il saldo complessivo di 50 ore in difetto, qualora si applichi la pianificazione costante dell’orario di lavoro. Le ore in difetto eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non dimostri che tali ore in difetto siano imputabili a colpa personale del lavoratore. Le ore di lavoro mancanti possono essere compensate alla fine del rapporto di lavoro solo con la richiesta di stipendio, a condizione che le ore mancanti siano dovute a colpa del lavoratore e che la compensazione non sia sproporzionata.
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b di questo articolo sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto, purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 50 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b di questo articolo deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d di questo articolo, la decisione relativa alla gestione delle ore supplementari a fine anno deve essere presa entro e non oltre la fine di giugno dell’anno successivo.
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
Articoli 12.7 – 12.7bis
Vacanze
| Categoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
|---|---|---|
| Fino al compimento del 20° anno d’età | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
13% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza) |
| Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) |
10,6% del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza) |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
13% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza) |
Conteggio
Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1
Articolo 13; allegato 1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Proscioglimento dall’obbligo militare | ½ giornata |
| Proscioglimento dall’obbligo militare, qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da rendere im-possibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata | 1 giorno |
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Congedo dell’altro genitore in caso di nascita di un figlio. Il congedo è disciplinato dall’articolo 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (LIPG) spetta al datore di lavoro. | 10 giorni |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato, figli, fratelli, genitori, suoceri o nonni) | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
Articolo 15
Giorni festivi retribuiti
Giorni festivi indennizzabili
I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi (almeno 8) che ricorrono in giorni di lavoro. Se i giorni festivi che danno diritto all’indennizzo cadono durante le vacanze vanno ugualmente bonificati.
Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato
Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro medie giornaliere secondo l’articolo 12 capoverso 4 del presente contratto, da retribuire con il salario base. Il pagamento dell’indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
Diritto all’indennità
- sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
- sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
- percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dall’INSAI o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei
Indennità forfettaria
Articolo 14
Congedo di formazione
5 giorni l’anno analogamente al CNM per l’edilizia principale (non pagato, resp. pagato di Parifonds)
Articolo 3, risp. articolo 6 CNM
Malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.
Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
In caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime
- 80% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
- Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
- In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25% , l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
- Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
Premi e prestazioni assicurative differite
- I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
- Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 per cento del salario perso durante il periodo di differimento.
- Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
Articolo 21
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo dell’altro genitore in caso di nascita di un figlio: 10 giorni. Il congedo è disciplinato dall’articolo 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (LIPG) spetta al datore di lavoro.
Articolo 15.1c
Servizio militare / civile / di protezione civile
I lavoratori hanno diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
| Reclute | 80% |
| Militari in ferma continuata durante l’istruzione di base1 | 80% |
| Quadri in ferma continuata durante l’istruzione di base generale | 80% |
| Militari in ferma continuata nel servizio normale2 nelle prime 4 settimane | 100% |
| Militari in ferma continuata nel servizio normale dalla 5a settimana | 80% |
| Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento nelle prime 4 settimane | 100% |
| Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento dalla 5a settimana | 80% |
| Servizio normale nelle prime 4 settimane (CR) | 100% |
| Servizio normale dalla 5a settimana | 80% |
1 Istruzione di base generale, istruzione di base alla funzione e istruzione di reparto.
2 È considerato servizio normale da un lato il servizio prestato nell’esercito, esclusi il servizio di avanzamento o il servizio in ferma continuata per quadri che hanno terminato la loro formazione di base. Dall’altro vi rientra il servizio nella protezione civile, i corsi per monitori Gioventù+Sport, i corsi per monitori dei giovani tiratori e il servizio civile.
Articolo 16
Pensionamento anticipato
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento
Sono sottoposti al Parifonds Bau i datori di lavoro […] nonché i loro lavoratori, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).
(...)
Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d’applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,7 per cento del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale.
Il datore di lavoro provvede all’incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese di applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine del 0,5 per cento del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti.
Per salario determinante si intende il salario soggetto all’AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all’obbligo AVS, il contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all’AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno.
I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera 90 giorni l’anno devono versare lo 0,4 per cento del salario determinante (0,35 per cento a carico del lavoratore, 0,05 per cento a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– al mese per ogni lavoratore e datore di lavoro.
Articoli 3.2 e 3.4
Contributi al pensionamento anticipato
Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6% del salario determinante.
CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN): Articolo 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articoli 7.2
Apprendisti
Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 30 giorni
Ore supplementari:
Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
Articoli 1, 12.7 e 13; CO 329e
Termini di disdetta
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (2 mesi) | 5 giorni di lavoro |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Lavoratori, che hanno compiuto il 55. anno di età:
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 4 mesi |
| dal 10° anno di servizio | 6 mesi |
Articoli 8 e 9
Protezione contro il licenziamento
Qualora l’assicurazione annunci la sospensione delle prestazioni d’indennità giornaliera e il ritorno del lavoratore al precedente posto di lavoro sia escluso per motivi di salute, le parti possono concordare la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della sospensione delle prestazioni.
Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.
Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.
Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale.
Articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Fondo paritetico
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento
Sono sottoposti al Parifonds Bau i datori di lavoro nonché i loro lavoratori, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).
Da un lato il Parifonds Bau ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Articolo 3
Compiti organi paritetici
La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
- garantire l’applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie ;
- in particolare:
-
- esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
- concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegnazione alle classi salariali (articolo 17 CCL costruzioni ferroviarie);
- veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 9 al CNM);
- concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
- concilia le divergenze di opinione nell’ambito della partecipazione legale.
La CPS costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPS costruzioni ferroviarie:
- decide di controllare o far controllare un’impresa riguardo al rispetto del CCL costruzioni ferroviarie;
- esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie e controlla i cantieri. A tal fine può chiedere l’assistenza delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM;
- elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all’impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
- può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati;
- al termine delle sue indagini elabora una decisione scritta, che oltre alla decisione vera e propria contiene una breve motivazione e l’indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
-
- se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
- se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie viene pronunciata un’ammonizione o una sanzione,
- se segue una notifica alle autorità e
- chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura
In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito
Allegato 6: Articolo 2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.
La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.--; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.
La CPS costruzione ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le prodecure di controllo
Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.
Appendice 6: articolo 4
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.
Si applica la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione conforme al appendice 5 di CNM per l'edilizia principale.
Articoli3 e 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | A livello aziendale |
| 2° livello | Commissione paritetica CPS Costruzioni ferroviarie |
| 3° livello | Tribunale arbitrale ai sensi del CNM per l’edilizia principale |
Articolo 5
Obbligo della pace
Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.
Articolo 4
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie
Weinbergstrasse 49Postfach 198
8042 Zürich
+41 58 360 77 10
info@spk-gleisbau.ch
https://spk-gleisbau.ch/it/
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it