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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2021 bis 30.06.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. (17.12.2021) / Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2022Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Articolo 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3a
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3b
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 41.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Articolo 41.4
Kontakt paritätische Organe
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018)
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
1 Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC 2 | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP 2 | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
1 Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale «Qualificato AFC» o «Semi-qualificato+CFP»
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018)
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
1 Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC 2 | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP 2 | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
1 Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale «Qualificato AFC» o «Semi-qualificato+CFP»
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Lohnkategorien
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
Lohnkategorien
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
13. Monatslohn
Articolo 33
13. Monatslohn
Articolo 33
Lohnauszahlung
Articolo 38
Lohnauszahlung
Articolo 38
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Spesenentschädigung
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera | spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
Spesenentschädigung
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera | spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
weitere Zuschläge
Articolo 25
weitere Zuschläge
Articolo 25
Normalarbeitszeit
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Normalarbeitszeit
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
Ore supplementari
Ore straordinarie
Flessibilità oraria
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Überstunden / Überzeit
Ore supplementari
Ore straordinarie
Flessibilità oraria
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate1 |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate1 |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Bezahlte Feiertage
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Bezahlte Feiertage
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Bildungsurlaub
Articolo 40
Bildungsurlaub
Articolo 40
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articolo 30
Krankheit
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articolo 30
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 28
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Frühpensionierung
Frühpensionierung
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale
Chi | Montante |
---|---|
Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale
Chi | Montante |
---|---|
Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Lernende
Assoggettamento al CCLPP
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Lernende
Assoggettamento al CCLPP
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Contributo professionale
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC 2 | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP 2 | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
1 Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale «Qualificato AFC» o «Semi-qualificato+CFP»
Articoli 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Contributo professionale
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario 1 | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC 2 | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP 2 | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
1 Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale «Qualificato AFC» o «Semi-qualificato+CFP»
Articoli 11, 26; Appendice 2
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese |
a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese |
Periodo di prova: Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova.
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
dal 2° al 9° anno | 4 mesi |
a partire dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese |
a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese |
Periodo di prova: Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova.
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
dal 2° al 9° anno | 4 mesi |
a partire dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Kündigungsschutz
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Arbeitgebervertretung
Kaution
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.— 1
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.— 1
1 L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
Kaution
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.— 1
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.— 1
1 L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
— adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione
— allestire il calendario di lavoro
— verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
— conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
— conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
— eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
— eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
— amministrare i proventi del contributo paritetico
— decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi
Articoli 4 e 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
— adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione
— allestire il calendario di lavoro
— verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
— conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
— conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
— eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
— eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
— amministrare i proventi del contributo paritetico
— decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi
Articoli 4 e 5
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto
b) pena convenzionale:
— in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
— in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.--;
— in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.--;
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto
b) pena convenzionale:
— in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
— in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.--;
— in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.--;
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