CCL nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2023 bis 30.06.2025
Letzte Änderungen
La selezione dell'anno 2025 è stata aggiunta al calcolatore del salario minimo. (26.11.2024) / Il calcolatore dei salari minimi include ora i dati per il 2024. (28.11.2023) / A partire dal 1° gennaio 2023 aumento dei salari reali di CHF 50.– al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.29 all’ora (sistema salariale orario). Modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023.
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Campo d'applicazione geografico
13189

Dal profilo geografico, le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione aziendale
13189

Dal profilo aziendale, il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.

Articolo 1.2

Campo d'applicazione personale
13189

Dal profilo professionale, il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate al capoverso 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per i lavoratori la cui attività preponderante è:

  1. i quadri dirigenti;
  2. il personale amministrativo;
  3. il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3 e 1.4

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13189

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. 

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13189

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3a

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13189

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3b

Salari / salari minimi
13189
Salari minimi 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2022)

Lavoratori
Classe salariale Salario orario 1 Mensilità
Capo CHF 32.25 CHF 5'676.–
Qualificato AFC CHF 30.25 CHF 5'324.–
Semi-qualificato/ausiliare/CFP (certificato federaledi formazione pratica) CHF 28.25 CHF 4'972.–


Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
 

Salari minimi giovani lavoratori
Giovani lavoratori – AFC

I giovani lavoratori che hanno ottenuto l’AFC verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

Classe salariale Anno di servizio Descrizione Salario orario 1 Salario mensile
Giovani lavoratori AFC 2 1° anno CHF 22.15 CHF 3'900.–
2° anno CHF 24.20 CHF 4'259.–
3° anno CHF 24.95 CHF 4'392.–
4° anno CHF 25.76 CHF 4'535.–


Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

I salari qui riprodotti entreranno in vigore per i giovani lavoratori che terminano l’apprendistato nell’estate 2022. Per i giovani lavoratori che hanno terminato l’apprendistato anteriormente vale la precedente scala salariale, di 3 anni.

Ai lavoratori che avranno percepito i salari da giovane lavoratore durante tutti i quattro anni, sarà poi garantita l’occupazione durante un anno, con un salario di lavoratore “qualificato AFC”.

Giovani lavoratori – CFP

I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

Classe salariale Anno di servizio Descrizione Salario orario 1 Salario mensile
Giovani lavoratori CFP 2 1° anno CHF 21.18 CHF 3'729.–
2° anno CHF 22.60 CHF 3'977.–
3° anno CHF 24.01 CHF 4'226.–
4° anno CHF 25.42 CHF 4'475.–


Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

Al termine dei quattro anni quale “giovane lavoratore CFP” al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Descrizione Salario mensile
Apprendista – AFC 1° anno di tirocinio CHF 765.–
2° anno di tirocinio CHF 1’116.–
3° anno di tirocinio CHF 1’705.–
Apprendista – CFP 1° anno di tirocinio CHF 700.–
2° anno di tirocinio CHF 800.–

 

Appendice 2 Convenzione salariale: articoli 1, 2 e 3

Categorie salariali
13189
Classa salariale Descrizione
Capo lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Qualificato AFC lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC
Semi-qualificato/ausiliare/CFP Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero

Appendice 2 Convenzione salariale: articolo 1
Aumento salariale
13189
Aumento salari reali (…)  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (…) un aumento di CHF 50.– al mese (a coloro che hanno un sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF/ora 0.29 (a coloro che hanno un sistema salariale orario). Rammentiamo che il salario orario è concesso solo per i primi 3 mesi di assunzione in virtù dell’art. 36 cpv. 1 CCL.

Sono esclusi dagli aumenti gli apprendisti (AFC/CFP) e i giovani lavoratori (AFC/CFP).

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

Appendice 2 Convenzione salariale: articolo 5; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Tredicesima mensilità
13189

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:

  1. se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
    1. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
    2. il lavoratore pagato a salario settimanale o mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
  2. se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario, settimanale o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Articoli 33.1, 33.2

Versamento del salario
13189

Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 38

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13189

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL): 

Tipo di lavoro Ore Supplemento
Lavoro notturno 20.00 - 05.00. Il lavoro serale/notturno tra le 20:00 e le 05:00 è possibile con il consenso di tutti i lavoratori interessati supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) supplemento salariale del 100%
nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) supplemento salariale del 100%


Articolo 23

Rimborso spese
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Indennità per il pranzo – Tempo di viaggio – Indennità chilometriche

A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

A tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri è concessa un’indennità per il pranzo di CHF 1.50 all’ora limitatamente alle ore prestate. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) i 20 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Articolo 24

Altri supplementi
13189
Indennità di intemperie

In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgi-mento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso, ozono, canicola), i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile.

L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati.

Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).

Durante l’interruzione del lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, in modo da poter riprendere il lavoro ad ogni momento. Inoltre, durante l’interruzione del lavoro, il lavoratore deve accettare, conformemente alle istruzioni del datore di lavoro o del suo rappresentante, l’esecuzione di ogni altro lavoro che ragionevolmente si può attendere da lui.

Per lavoro che si può ragionevolmente attendere s’intende ogni lavoro che è generalmente usuale nella professione della costruzione e che il lavoratore è in grado di eseguire. Il lavoratore che svolge tale lavoro ha diritto al salario base.

Articolo 25

Orario di lavoro
13189
Orario di lavoro

Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.

Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.

A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione. Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri

Flessibilità oraria

In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:

  1. il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
  2. in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
  3. per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
  4. la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
  5. la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
  6. le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
  7. l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
  8. alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
  9. il riporto mensile negativo è vietato
Effetti della flessibilità

Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti.

Rimborso delle ore flessibili: alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato.

Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

Articoli 20 e 21

Lavoro straordinario / ore supplementari
13189
Effetti della flessibilità

Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti.

Rimborso delle ore flessibili: alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato.

Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

Supplementi salariali

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

per le ore straordinarie un supplemento del 25%.

  1. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto.
  2. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.

Articoli 21 e 23

Contratto di lavoro
13189
Condizioni contrattuali specifiche

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 38 CCL relative al pagamento del salario.

Articolo 19

Periodo di prova
13189

Periodo di prova:

  1. per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova.
  2. durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

Articolo 39.1

Vacanze
13189

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione: 

  per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per i lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)


Articolo 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13189

In applicazione dell’art. 324a CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un’in-dennità per le assenze inevitabili sotto elencate, conformemente alla seguente regolamentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi.

Occasione Giorni compensati
Per la visita di reclutamento max. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro)
In caso di nascita di un figlio 3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) 3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore 2 giornate Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno 1 giornata


Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.

Articolo 28

Giorni festivi retribuiti
13189

Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.

Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:

  1. S. Giuseppe
  2. Lunedì di Pasqua
  3. 1° maggio
  4. Lunedì di Pentecoste
  5. Corpus Domini
  6. SS. Pietro e Paolo
  7. 1° agosto
  8. Assunzione
  9. Ognissanti

Articolo 27

Congedo di formazione
13189
Perfezionamento professionale

Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 40

Malattia
13189
Assicurazione indennità giornaliera di malattia

I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:

  1. pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità giornaliera dell’80% del salario.
  2.  versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.

Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:

  1. inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
  2. il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
  3. il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi.
  4. il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
  7. le prestazioni ai sensi dell’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese;
  8. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza prestazioni differite; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.

Articolo 30

Servizio militare / civile / di protezione civile
13189

Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria, settimanale o mensile:

  celibi sposati o celibi con persone a carico
Durante l’intera scuola recluta 50% 80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (du-rante 4 settimane per tutti i militi) 100% 100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori a partire dalla 5a settimana in avanti 50% 80%

 

Si ha diritto all’indennità in corrispondenza all’art. 29 cpv. 1 CCL solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell’art. 29 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.

Articolo 29

Pensionamento anticipato
13189

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13189

è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

  Contributo Totale
per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL il 5 ‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.– al mese
per i lavoratori (apprendisti compresi): lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL 0.7% 1
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% 1   0.7% 1
 

del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico di cui sopra e a riversarlo alla CPC.

L’introito totale (contributo paritetico) della CPC verrà utilizzato:

  1. per l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli;
  2. per il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;

Articolo 11.1 – 11.3 e 11.10

Apprendisti
13189
Assoggettamento al CCLPP

Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale
  Contributo Totale
per i lavoratori (apprendisti compresi): lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL 0.7% 1
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% 1   0.7% 1


del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.


Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
per lavoratori a salario settimanale o mensile per i lavoratori a salario orario
30 giorni lavorativi 13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Descrizione Salario mensile
Apprendista – AFC 1° anno di tirocinio CHF 765.–
2° anno di tirocinio CHF 1’116.–
3° anno di tirocinio CHF 1’705.–
Apprendista – CFP 1° anno di tirocinio CHF 700.–
2° anno di tirocinio CHF 800.–

 

Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2

Giovani dipendenti
13189
Assoggettamento al CCLPP

Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale
  Contributo Totale
per i lavoratori (apprendisti compresi): lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL 0.7% 1 0.3% 1 1.0% 1
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% 1   0.7% 1


1 del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.


Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
per lavoratori a salario settimanale o mensile per i lavoratori a salario orario
30 giorni lavorativi 13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)
 
Salari minimi giovani lavoratori
Giovani lavoratori – AFC

I giovani lavoratori che hanno ottenuto l’AFC verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

Classe salariale Anno di servizio Descrizione Salario orario 1 Salario mensile
Giovani lavoratori AFC 2 1° anno CHF 22.15 CHF 3'900.–
2° anno CHF 24.20 CHF 4'259.–
3° anno CHF 24.95 CHF 4'392.–
4° anno CHF 25.76 CHF 4'535.–


Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

I salari qui riprodotti entreranno in vigore per i giovani lavoratori che terminano l’apprendistato nell’estate 2022. Per i giovani lavoratori che hanno terminato l’apprendistato anteriormente vale la precedente scala salariale, di 3 anni.

Ai lavoratori che avranno percepito i salari da giovane lavoratore durante tutti i quattro anni, sarà poi garantita l’occupazione durante un anno, con un salario di lavoratore “qualificato AFC”.

Giovani lavoratori – CFP

I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

Classe salariale Anno di servizio Descrizione Salario orario 1 Salario mensile
Giovani lavoratori CFP 2 1° anno CHF 21.18 CHF 3'729.–
2° anno CHF 22.60 CHF 3'977.–
3° anno CHF 24.01 CHF 4'226.–
4° anno CHF 25.42 CHF 4'475.–


Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 ll primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

Al termine dei quattro anni quale “giovane lavoratore CFP” al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.

Articoli 11, 26; Appendice 2

Termini di disdetta
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Periodo di prova

Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova.

Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

Disdetta definitiva del rapporto di lavoro

una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, osservando i seguenti termini:

Anni di servizio Periodo di preavviso
nel primo anno di servizio un mese, per la fine del mese
nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso 2 mesi, per la fine del mese
dal decimo anno di servizio 3 mesi, per la fine del mese


Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età

Anni di servizio Periodo di preavviso
nel primo anno di servizio 2 mesi
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno 6 mesi


Articoli 39.1 e 39.2

Protezione contro il licenziamento
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  1. di principio è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
  2. Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
  3. malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
  4. Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.

Articoli 39.3

Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)

Rappresentanza dei datori di lavoro
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Associazione Svizzera delle Piastrelle, Sezione Ticino (ASP)

Cauzione
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Cauzione

Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.– o CHF 20’000.– (a secondo dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (svizzere o estere) operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione definito nel decreto d’obbligatorietà generale. Si rinvia inoltre all’Appendice 1 relativa alla cauzione.

Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a fr. 1’000.– le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. 

Principi

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

  1. cauzione di CHF 10’000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.– 1
  2. cauzione di CHF 20’000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.– 1

L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca o l’assicurazione viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione è depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

  1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
  2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

  1. qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro, e
  2. qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso:
    1. abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
    2. non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di con-trollo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
    3. a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura

Diritto di valersi della cauzione. In presenza delle premesse di cui all’art. 3, la CPC ha senz’altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti;

Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo. Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata, come da art. 1 della presente appendice;

Svincolo della cauzione. La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel campo d’applicazione stipulato nel decreto d’obbligatorietà generale del presente CCL in Cantone Ticino o, in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:

  1. siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
  2. la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

Articolo 12, Appendice 1: Cauzione

Compiti organi paritetici
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La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

  1. adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
  2. allestire il calendario di lavoro
  3. verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
  4. conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
  5. conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
  6. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
  7. eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
  8. amministrare i proventi del contributo paritetico
  9. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi

Articolo 5

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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Sentenze

La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto
  2. pena convenzionale:
    1. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
    2. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.–;
    3. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.–;

Articolo 8

Controlli
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Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 5, alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

Articolo 7

Keine Auskünfte vorhanden
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