Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
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Flash info champ d'application
11452

Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11452

E applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Renseignements organes paritaires
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salaires / salaires minimums
11452

Salari orari minimi di base:

Categoria   salario minimo orario
personale non qualificato   CHF 19.50
personale qualificato   CHF 20.–
disegnatore   CHF 22.55
impegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Augmentation salariale
11452

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.

Articolo 3

Vacances
11452

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2

Jours fériés rémunérés
11452

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Organes paritaires
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.11601 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.11452 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.10208 01.01.2020 01.01.2020