Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificatoFlash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salaires / salaires minimums
Salari orari minimi di base a partire dal 1° gennaio 2022
Categoria | salario minimo orario | |
---|---|---|
personale non qualificato | CHF 19.50 | |
personale qualificato | CHF 20.16 | |
disegnatore | CHF 22.55 | |
impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2; Adeguamenti salariali 2022
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.65% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/