Contratto normale di lavoro per i centri fitness TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.03.2021 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2021 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° marzo 2021
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
11219

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11219

È applicabile al Cantone Ticino.

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11219

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11219

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Categoria Funzione Salario orario minimo di base
Personale addetto al fitness Istruttore di fitness CHF 19.50
  Personal trainer CHF 22.55
  Club manager CHF 26.15
  Insegnante corsi di gruppo CHF 31.50
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
  impiegato operativo CHF 21.67
  impiegato responsabile CHF 24.64
Addetti alle pulizie non qualificato CHF 19.--
  qualificato CHF 21.35

 

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Aumento salariale
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gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

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