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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 20.00 | |
Personale qualificato | CHF 22.48 | |
Impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.65 |
Impiegato operativo | CHF 22.32 | |
Impiegato responsabile | CHF 25.30 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro