Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.05.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° maggio 2023
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Flash info champ d'application
12298

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Flash info champ d'application
12693

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12298

È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12693

È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12298

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12693

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12298

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12693

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Renseignements organes paritaires
12298
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Renseignements organes paritaires
12693
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Salaires / salaires minimums
12298
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° maggio 2023)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 19.00
personale qualificato con CFP CHF 20.20
personale qualificato con AFC CHF 21.40


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

Salaires / salaires minimums
12693
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° maggio 2023)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 19.00
personale qualificato con CFP CHF 20.20
personale qualificato con AFC CHF 21.40


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

Augmentation salariale
12298
Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Augmentation salariale
12693
Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacances
12298

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Vacances
12693

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
12298

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
12693

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organes paritaires
12298
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Organes paritaires
12693
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.13525 26.03.2025 26.03.2025
3.13342 19.12.2024 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.12817 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.12693 06.12.2023 06.12.2023
1.12298 25.04.2023 01.05.2023