Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.05.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° maggio 2023
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Flash info champ d'application
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Renseignements organes paritaires
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Salaires / salaires minimums
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 19.75
personale qualificato con CFP CHF 21.00
personale qualificato con AFC CHF 22.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Augmentation salariale
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Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacances
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organes paritaires
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.12817 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.12693 25.04.2023 06.12.2023
1.12298 25.04.2023 01.05.2023