Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2025 fino al 31.12.2025
Ultime modifiche
Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2025: Revisione delle clausole già registrate senza modifiche dei dati.Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:
a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
d) lavorazione del marmo e del granito;
e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;
g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:
j) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).
Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 1. Se l’appendice 1 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 1.
Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.
Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.
Sono esclusi:
- capi muratori e i capi fabbrica;
- personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:
- le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
- le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
- le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
- i mestieri della pietra del cantone di Vaud;
Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 10 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra (si veda però l’articolo 2 della Convenzione addizionale Ginevra), Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’articolo 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
- lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- mprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari nel settore dell’edilizia in un’impresa soggetta al campo d’applicazione.
Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’Appendice 2 del CNM. Sono eccettuati:
- i capomastri e capi fabbrica;
- personale con funzioni direttive;
- il personale tecnico e amministrativo;
- il personale addetto alle mense e alle pulizie.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4
Salari / salari minimi
I salari minimi validi su scala nazionale per le seguenti classi salariali sono espressi in franchi svizzeri (CHF) al mese o all’ora (per l’assegnazione si rinvia all’Appendice 4). Restano riservati i casi particolari ai sensi dell’articolo 41 CNM.
Il salario orario minimo viene calcolato con la seguente formula: salario mensile minimo al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112:12=176).
Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Rossa | CHF 6'689.– | CHF 38.– | CHF 5'976.– | CHF 33.95 | CHF 5'764.– | CHF 32.75 | CHF 5'447.– | CHF 30.95 | CHF 4'875.– | CHF 27.70 |
| Blu | CHF 6'429.– | CHF 36.55 | CHF 5'894.– | CHF 33.50 | CHF 5'687.– | CHF 32.30 | CHF 5'311.– | CHF 30.20 | CHF 4'803.– | CHF 27.30 |
| Verde | CHF 6'167.– | CHF 35.05 | CHF 5'818.– | CHF 33.05 | CHF 5'610.– | CHF 31.90 | CHF 5'174.– | CHF 29.40 | CHF 4'738.– | CHF 26.90 |
Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali
Salari di base «Genio civile speciale» (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Blu | CHF 6'429.– | CHF 36.55 | CHF 5'894.– | CHF 33.50 | CHF 5'687.– | CHF 32.30 | CHF 5'311.– | CHF 30.20 | CHF 4'803.– | CHF 27.30 |
Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali
Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
| Classe salariale | V | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora | mese | ora |
| Rossa | CHF 6'689.– | CHF 39.55 | CHF 5'976.– | CHF 35.35 | CHF 5'764.– | CHF 34.05 | CHF 5'447.– | CHF 32.20 | CHF 4'875.– | CHF 28.80 |
| Blu | CHF 6'429.– | CHF 38.– | CHF 5'894.– | CHF 34.85 | CHF 5'687.– | CHF 33.60 | CHF 5'311.– | CHF 31.40 | CHF 4'803.– | CHF 28.40 |
Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile
I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Ripartizione geografica dei salari base: cfr. appendice 4
Assegnazione alle classi salariali
L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario minimo per i lavoratori della classe salariale Q che hanno assolto con suc-cesso l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario minimo per i lavoratori in possesso del certificato federale di formazione pratica (CFP, classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario minimo della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.
Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
- lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
- giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
- lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
- lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 38 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
- lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
- lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPSA può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (salari mensili e paghe orarie) della zona ROSSA ai sensi dell’articolo 37 CNM e delle relative convenzioni addizionali.
Genio civile speciale
In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale valgono come soglia inferiore i salari minimi (mensili e orari) della zona salariale BLU secondo l’articolo 37 CNM.
Taglio del calcestruzzo
Zone salariali: alla zona salariale ROSSA appartengono la città di Berna nonché i Cantoni Ginevra, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale BLU.
I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Articoli 37, 39, 41; Appendice 4; Appendice 10: articles 20; Appendice 12: articolo 5.2
Categorie salariali
Per i salari minimi previsti dall’articolo 37 CNM valgono le seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| Lavoratori edili | |
| C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
| B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori edili con conscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 40 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 40 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 41 cpv. 1 lett. d. |
|
Lavoratori edili qualificati |
|
| A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / addetto alla costruzione stradale CFP.
|
| Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività). |
| Capi | |
| V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro. |
L’Appendice 5 stabilisce quali formazioni di base, perfezionamenti professionali e certificati danno diritto all’assegnazione alle classi salariali A e Q.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell’articolo 38 e segg. CNM.
Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| Classe A | minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro. |
| Classe Q | costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo. |
Genio civile speciale
In aggiunta all’articolo 38 CNM il personale di perforazione viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| V – Capisquadra | Lavoratori qualificati (ex «Bohrmeister II») che hanno portato a termine con successo la scuola per capisquadra nel campo del genio civile speciale o sono stati riconosciuti capisquadra dal proprio datore di lavoro |
| Q – Lavoratori diplomati | Sondatori, meccanici, fabbri, ecc. |
| A – Lavoratori qualificati |
Specialisti qualificati in perforazioni, conducenti di macchine che:
|
| B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori addetti alle perforazioni con conoscenze professionali, conducenti di piccole macchine, come dumper, ecc., che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B |
| C – Lavoratori edili senza conoscenze professionali | Lavoratori addetti alle perforazioni senza conoscenze professionali (principianti, ausiliari) |
Taglio del calcestruzzo
A integrazione dell’articolo 38 CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
| Classi salariali | Condizioni |
|---|---|
| V – capo operaio | Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro |
| Q (specialista di taglio del calcestruzzo / operatore al taglio edile qualificato | Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d’esame dell’11 maggio 1992 o operatore al taglio edile qualificato con certificato federale di capacità o formazione equivalente. |
| A – tagliatore di calcestruzzo |
Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza professionale e partecipazione ad almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del 1997 e 2017. |
| B – tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale | Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impresa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe salariale B). |
| C – lavoratore edile | Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo. |
Convenzione addizionale «Ginevra»
Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.
Articolo 38; Appendice 5; Appendice 10: articolo 21; Appendice 11: articolo 6.1; Appendice 12: articolo 5.1; Appendice 13: articolo 1.3
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
Modalità di pagamento
Pagamento per rapporto di lavoro annuale: se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3% in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (tabella di calcolo in Appendice 6). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli con salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (vedi tabella in Appendice 6).
Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si potrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.
Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3% del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (vedi tabella in Appendice 6).
Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
Articoli 45 e 46
Versamento del salario
Convenzione addizionale «Ginevra»
- (...)
- È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
- Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
- (...)
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali e rimborso spese, Generalità
In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, quello prestato fra le 05.00 e le 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e tra le 06.00 e le 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.
I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.
Lavoro notturno temporaneo
Per le ore di lavoro effettuate nell’arco di tempo dalle ore 20.00 alle 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 20.00 alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo viene corrisposto un supplemento salariale pari a:
- quando il lavoro dura fino a una settimana: 50%;
- quando il lavoro si protrae oltre una settimana: 25%.
Lavoro festivo
Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50°%. Viene considerato lavoro festivo il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo dal 1° aprile al 30 settembre e fino alle 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello nei giorni festivi ufficiali dalle ore 00.00 alle 24.00.
Indennità per lavoro notturno a sciolte
Per il lavoro notturno continuo tra le ore 20.00 e le 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre e le 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 2.– all’ora.
Regole equivalenti e generali: può essere convenuta anche un’altra indennità equivalente meglio rispondente alle particolarità del lavoro o del cantiere.
Tale indennità non è dovuta cumulativamente a quella di cui all’articolo 50 CNM (Lavoro notturno temporaneo).
Genio civile speciale
Lavoro al sabato: per i lavori eseguiti al sabato, se non si tratta di giorni di recupero, viene versato il seguente supplemento:
- dalle ore 05.00 (dal 1° aprile al 30 settembre) risp. 06.00 (dal 1° ottobre al 31 marzo) fino alle 17.00: 50%;
- dalle 17.00: 100%.
Lavoro domenicale e lavoro nei giorni festivi riconosciuti dalla legge: per i lavori eseguiti di domenica (fino a lunedì ore 05.00 dal 1° aprile al 30 settembre risp. 06.00 dal 1° ottobre al 31 marzo) o in festività riconosciute dalla legge, escluse le festività locali, viene versato un supplemento del 100%.
Ore di manutenzione delle pompe: con riserva del capoverso 2 del presente articolo, non viene versato alcun supplemento per le ore di manutenzione delle pompe.
Taglio del calcestruzzo
A integrazione dell’articolo 51 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento salariale del 30%.
Articoli 48, 50, 51, 54; Appendice 11: articolo 7; Appendice 12: articolo 6
Rimborso spese
Rimborso spese
I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).
L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–. (...)
Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Ogni lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l’articolo 55 CNM.
Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 della presente convenzione addizionale, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di 3 franchi per i pasti. (...)
Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto alla presente convenzione addizionale, valgono esclusivamente gli importi superiori.
Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato (...).
Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:
- Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 della Convenzione per i lavori in sotterra-neo. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al presente capoverso 2.2 lettera a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
- Diritto all’indennità per il tempo di viaggio:
- Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un’indennità di CHF 90.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media)
- In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 120.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
- Diritto all’indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
Convenzione per i lavori in sotterraneo - Applicazione del trasferimento completo
Situazione di partenza: Ritenuto che, a causa delle dimensioni dei cantieri dei lavori in sotterraneo, non è sempre possibile installare alloggi propri o una mensa, per quanto attiene al rimborso del trasferimento completo (art. 14, cpv. 2, cifra 2.2, lett. a di questa convenzione addizionale) sono possibili diverse varianti. Per il diritto all’indennità per il trasferimento completo vale quanto segue: Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione del lavoratore un alloggio conformemente alle disposizioni di cui alla «Convenzione sugli alloggi». Inoltre, deve provvedere affinché siano disponibili possibilità di vitto.
Variante: cf. appendice 10: allegato 1
Genio civile speciale
Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni:
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego: se non è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego contrattuale, l’indennità risp. il rimborso spese ammonta a:
- CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili;
- CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa;
- rimborso dei costi di trasferimento con mezzi pubblici (biglietto di 2a classe) tra il luogo di lavoro ed il luogo di impiego, ogni fine settimana dietro riserva della lett. d del presente capoverso;
- se non viene effettuato il viaggio di congedo, nei giorni non lavorativi vengono rimborsate le indennità come nei giorni lavorativi. In caso di ritorno settimanale al luogo di impiego il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno secondo l’orario ufficiale che supera complessivamente tre ore viene indennizzato come orario di lavoro (senza supplementi).
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego: se è possibile tornare ogni giorno al luogo di impiego, il supplemento (indennità forfetaria per il pranzo) ammonta a CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro.
Rimborso delle spese effettive: se un lavoratore fa valere che nella media di un mese il supplemento versatogli in virtù dei capoversi 2 e 3 del presente articolo non copre le spese di vitto e alloggio ed è in grado di dimostrarlo con pezze giustificative, gli vengono rimborsati i costi aggiuntivi a condizione che non vi fossero possibilità di vitto e alloggio accettabili a un prezzo più basso.
Taglio del calcestruzzo
Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:
| Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) | Andata CHF | Andata e ritorno CHF | |
| A | Moins de 10 km | 6.– | 12.– |
| B | 10 jusqu'à 15 km | 12.– | 24.– |
| C | 15 jusqu'à 25 km | 18.– | 36.– |
| D | 25 jusqu'à 50 km | 24.– | 48.– |
| E | Plus de 50 km | Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 | Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 |
L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono CHF 24.– di indennità per 1 ora di viaggio, CHF 12.– per ½ ora, ecc.).
Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.
Indennità di pasto: in deroga all’articolo 55 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)
Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.
- La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
- È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
- Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
- Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.
Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.
Articolo 55; Appendice 10: Articolo14.1 e 14.2, Appendice 11: articolo 8; Appendice 12: articoli 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Appendice 13: articoli 1.1 e 1.2
Altri supplementi
Lavori nell’acqua o nel fango
È considerato «lavoro nell’acqua o nel fango» quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50% conformemente alla seguente tabella:
|
Stivali al ginocchio |
25% |
|
Stivali tutta coscia |
35% |
|
Pantaloni per il lavoro nell’acqua |
50% |
Lavori sotterranei
I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.
Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.
I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).
1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotteraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.
Convenzione per i lavori in sotterraneo
supplementi per lavori in sotterraneo giusta l’articolo 53 capoverso 2 CNM sono i seguenti:
- Classe 1: CHF 5.– all’ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate;
- Classe 2: CHF 3.– all’ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l’opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.
Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta capoverso 1 lettera a e b del presente articolo sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:
- Il supplemento della classe 1 è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e ricostruzione che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nel capoverso 1 lettera a del presente articolo e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria;
- Il supplemento per la classe 2 è dovuto per i lavori definiti nel capoverso 1 lettera b del presente articolo per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.
Articoli 52 e 53; Appendice 10: articolo 16
Orario di lavoro
Definizione di orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
Non è considerato orario di lavoro:
- il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. (...)
- la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1°maggio al 30 aprile dell’anno seguente (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.
Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).
Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell’impresa.
Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al capoverso 2 del presente articolo vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile
Orario di lavoro settimanale
Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l’orario di lavoro settimanale per il successivo anno di conteggio viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 3 del presente articolo. Le Commissioni professionali paritetiche mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro (...). Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, essi possono scostarsi dal capoverso 3 del presente articolo in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.
Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
- minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore); e
- massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).
Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. (...)
Scostamenti: in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 3 del presente articolo e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
Modalità: la modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del capoverso 4 del presente articolo può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
Gestione delle ore perse non lavorate: se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 28 capoverso 2.
Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione
Lavori in sotterraneo
L’orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all’articolo 26 CNM; l’orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità all’articolo 27 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l’articolo 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).
I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla CP-LS prima dell’inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la CP-LS provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro. L’orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un’eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.
Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio (...) è soggetto a retribuzione con il salario base. Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all’anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).
Quale posto di raccolta (...) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. (...)
Genio civile speciale
Si applicano le disposizioni del CNM in materia di orari di lavoro. Il calendario di lavoro per ogni singolo cantiere viene stabilito dall’impresa o eventualmente dal consorzio. Il calendario di lavoro deve essere presentato per tempo prima dell’inizio dei lavori, rispettivamente rinnovato puntualmente ogni anno presso:
- la Commissione paritetica professionale locale del luogo in cui si trova il cantiere; o
- la Commissione paritetica professionale per i lavori in sotterraneo, se si tratta di opere collegate a lavori in sotterraneo ai sensi della "Convenzione per i lavori in sotterraneo".
Taglio del calcestruzzo
A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 25, 26 (...)) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:
L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.
Per i lavoratori che dal deposito o da casa si recano sul posto di lavoro (cantiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capoverso 2 del presente articolo.
Sono parimenti considerati orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 del presente articolo:
- eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito;
- il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.
- La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
- È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
- Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.
- Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.
Articoli 25, 26 e 27.1, 27.3 – 27.7; Appendice 10: articoli 10, 12 e 13; Appendice 11: articoli 4.1 – 4.3 e 4.5; Appendice 13: articolo 1.1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (cpv. 2), ma è tenuta a comunicare tale scelta in modo vincolante entro la fine di aprile di ogni anno alla Commissione paritetica. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. Se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).
Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Tra le ore eccedenti le 48 ore, massimo 2 possono essere trasferite sul nuovo conto, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a:
- 100 ore nella variante a)
- e a 80 ore nella variante b).
Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Nella variante b) le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.
Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70%.
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.
Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25%. Per il riporto delle ore in difetto si applica il capoverso 2 del presente articolo, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).
In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 5 del presente articolo.
Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.
I supplementi ai sensi dell’articolo 28 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell’articolo 50 (lavoro notturno temporaneo), dell’articolo 29 capoverso 3 (lavoro di sabato) e dell’articolo 51 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.
Articoli 28 e 48.3
Contratto di lavoro
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Tutti i lavoratori ricevono un contratto di lavoro scritto in cui viene indicata la classe salariale giusta l’articolo 21 della presente convenzione addizionale.
Appendice 10: articolo 6
Periodo di prova
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
Articolo 20.1
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| Fino al compimento del 20° anno d’età | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
| Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) |
| Lavoratori con salario orario | 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane) |
giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Proscioglimento dall’obbligo militare | ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera |
| Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
| Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio | 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’art. 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato o figlio) | 3 giorni |
| Decesso di fratelli, genitori o suoceri | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
Durante le assenze menzionate al capoverso 1 del presente articolo, le ore di lavoro effettivamente perse sono compensate con il pagamento del salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato quel giorno (secondo il calendario della durata del lavoro in vigore).
L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Articolo 35
Giorni festivi retribuiti
Giorni festivi indennizzabili
I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricorrono in giorni di lavoro. (…) La Commissione professionale paritetica competente fissa le festività indennizzabili (almeno otto giorni festivi all’anno), da retribuirsi a condizione che cadano in un giorno di lavoro. I giorni festivi indennizzati vanno pure bonificati quando cadono durante le vacanze.
Indennità per i lavoratori a salario orario
Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3, da retribuire con il salario base. Il versamento dell’indennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
Diritto all’ indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
- sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
- sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
- percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, dalla Suva o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei
I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
Indennità percentuale
In alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.
Genio civile speciale
Giorni festivi indennizzabili: i giorni festivi indennizzabili corrispondono alle norme vigenti nel luogo del cantiere in conformità con l’articolo 34 CNM.
Indennità forfetaria: invece di pagare i giorni festivi come previsto al capoverso 1 del presente articolo, le imprese hanno la possibilità di versare un’indennità forfetaria pari al tre per cento del salario (3%). Questa rimunerazione copre interamente il diritto all’indennità per perdita di guadagno nei giorni festivi previsti dalla legge.
Convenzione addizionale «Ginevra»
Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno per i 9 giorni festivi seguenti: 1° gen-naio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale e 31 dicembre.
Il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino sono giorni non lavorativi che vanno compensati nell’ambito del calendario di lavoro.
Chiusura generale dei cantieri: Salvo casi eccezionali, i cantieri sono chiusi il sabato e la domenica, nel ponte di fine anno, nei giorni festivi, il 1° maggio e i venerdì dell’Ascensione e del Digiuno ginevrino.
Articolo 34; Appendice 11: articolo 9; Appendice 13: articolo 1.4
Congedo di formazione
Al fine di incoraggiare l’aggiornamento professionale, i lavoratori hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro per un massimo di 5 giorni di lavoro all’anno per poter seguire i corsi di aggiornamento professionale. Questo esonero viene concesso come permesso non retribuito e senza che il datore di lavoro ne sostenga le relative spese. I lavoratori devono attestare la frequenza ai corsi di aggiornamento e concordare in tempo utile con il datore di lavoro il periodo di assenza, tenendo conto delle esigenze dell’impresa.
La frequenza di corsi di aggiornamento professionale cofinanziati dal datore di lavoro (pagamento pieno o parziale del salario e dei costi del corso) necessita del consenso preliminare del datore di lavoro. In tal caso datore di lavoro e lavoratore concordano di volta in volta la data di inizio, la durata del corso e le prestazioni del datore di lavoro, tenuto conto dei contributi finanziari del Parifonds Edilizia o di altra istituzione paritetica simile.
Con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, il lavoratore non matura nessun diritto a un’occupazione nel rispettivo comparto professionale.
Articoli 8.2 – 8.4
Malattia
Obbligo d’assicurazione
il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.
Inizio dell’assicurazione
l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
Giorno di attesa non retribuito
in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
Prestazioni assicurative
l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
- 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
- Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
- In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b.
- Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo.
Premi e prestazioni assicurative differite
- I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
- Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
- Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
Base salariale/guadagno giornaliero
l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
Importo massimo delle prestazioni assicurative
le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’importo versato in caso di impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).
Riserve assicurative
inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
| Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al CNM | Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia |
|---|---|
| fino a 6 mesi | 4 settimane |
| fino a 9 mesi | 6 settimane |
| fino a 12 mesi | 2 mesi |
| fino a 5 anni | 4 mesi |
Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).
Fine dell’assicurazione
- La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
- con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
- se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
- se è esaurito il diritto alle prestazioni.
- In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4.
Passaggio all’assicurazione individuale
a) All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicurazione individuale.
b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora per quanto concerne sia l’importo dell’indennità giornaliera sia la durata del diritto alle prestazioni.
Responsabilità del datore di lavoro
- Il datore di lavoro deve concedere prestazioni conformi all’art. 324a CO ai lavoratori che non possono essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o possono esserlo soltanto con riserva.
- Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, sempreché il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
- Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.
Area geografica di validità
- L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
- Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
- Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, fatti salvi i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
- Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un’altra regione estera.
- Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.
Articolo 56
Infortunio
Riduzione delle prestazioni da parte della Suva
se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.
Articolo 57
Servizio militare / civile / di protezione civile
Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
| celibi | coniugati o celibi con persone a carico | ||
|---|---|---|---|
| Reclute | 50% | 80% | |
| Militari in ferma continuata durante l’istruzione di base (Istruzione di base generale, istruzione di base alla funzione e istruzione di reparto.) | 50% | 80% | |
| Quadri in ferma continuata durante l’istruzione di base generale | 50% | 80% | |
| Militari in ferma continuata nel servizio normale1 nelle prime 4 settimane | 100% | 100% | |
| Militari in ferma continuata nel servizio normale dalla 5a settimana | 50% | 80% | |
| Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento nelle prime 4 settimane | 100% | 100% | |
| Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento dalla 5a settimana | 50% | 80% | |
| Servizio normale nelle prime 4 settimane (CR) | 100% | 100% | |
| Servizio normale dalla 5a settimana | 50% | 80% | |
1È considerato servizio normale da un lato il servizio prestato nell’esercito, esclusi il servizio di avanzamento o il servizio in ferma continuata per quadri che hanno terminato la loro formazione di base. Dall’altro vi rientra il servizio nella protezione civile, i corsi per monitori Gioventù+Sport, i corsi per monitori dei giovani tiratori e il servizio civile.
Diritto all’indennità
Vi è diritto all’indennità quando il rapporto di lavoro:
- è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile; o
dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
Calcolo della perdita di guadagno
Per il calcolo relativo alla perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
Deduzioni
Qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore dei contributi della Suva, del Parifonds Edilizia, tali contributi non vengono più rimborsati; le indennità di cui al capoverso 1 del presente articolo sono considerate ridotte per un importo pari ai contributi in questione.
Articolo 36
Pensionamento anticipato
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Link al CCL corrispondente
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)
tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,7% del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all’incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia.
I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,5% del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti.
Per salario determinante si intende il salario soggetto all’AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all’obbligo AVS, il contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all’AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno.
I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni l’anno devono versare lo 0,4% del salario determinante (0,35% a carico del lavoratore, 0,05% a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro.
Convenzione addizionale «Ginevra»
I lavoratori e gli apprendisti sono tenuti a versare i seguenti contributi alle spese di applicazione e di perfezionamento professionale, rispettivamente:
- 0,7% del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13a mensilità non inclusa).
- 0,3% del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13a mensilità non inclusa).
Il contributo del datore di lavoro è fissato allo 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa).
Articolo 10.4; Appendice 13: articolo 2.1 e 2.2
Contributi al pensionamento anticipato
Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5% del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5% fino al 31.12.2019 (totale 2,0%) e allo 0,75% dal 01.01.2020 (totale 2,25%) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6% del salario determinante.
CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN): Articolo 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
Diritti e obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve fare in modo che:
- tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o cantiere, compresi i lavoratori di altre imprese che ivi prestino la loro opera e che lavorino per suo mandato, siano informati tempestivamente e in maniera esauriente sui pericoli legati alla loro attività, ma anche su temi quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; durante il periodo di prova, i dipendenti che lavorano per la prima volta nel settore dell’edilizia principale devono essere informati nell’ambito di un’istruzione di mezza giornata;
- venga designato un «preposto alla sicurezza sul lavoro» (...) che vanti la dovuta preparazione e che sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli.
Con una tempestiva e completa informazione e formazione il lavoratore deve, nell’ambito della sua responsabilità, poter operare in qualsiasi momento in modo autonomo e competente.
Diritti e obblighi del lavoratore
I lavoratori hanno facoltà di presentare all’impresa proposte e misure atte a migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. Ogni lavoratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai seguenti obblighi relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro;
- usare l’equipaggiamento personale di protezione e portare calzature adeguate;
- in caso di constatazione di anomalie che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, rimuoverle nella misura del possibile o informarne il proprio capo;
- evitare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della sua persona o quella di altre persone o che potrebbero danneggiare l’attrezzatura in dotazione.
Visite aziendali
I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza. I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecuzione competente previo accordo con l’impresa.
Raccolta di informazioni
I lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori. Qualora vengano interpellati esperti esterni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, è necessario regolare preventivamente con l’azienda la questione dei costi.
Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori
Se vi è una rappresentanza dei lavoratori, questa può nominare un responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al proprio interno. Il responsabile per le questioni di sicurezza deve essere formato e costantemente aggiornato sulla natura del suo mandato. Qualora formazione e aggiornamento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo dedicato vale come tempo di lavoro. Ogni lavoratore ha diritto di rivolgersi, per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, al relativo responsabile oppure al preposto alla sicurezza sul lavoro. La CPP competente può essere interpellata dai lavoratori rispettivamente dall’impresa, quando:
- l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (...) e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul lavoro né dal datore di lavoro;
- il «preposto alla sicurezza sul lavoro», nonostante sollecitazioni da parte dell’impresa, non adempie i propri obblighi (...).
Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri «Convenzione sugli alloggi»: cf. appendice 9
Appendice 8: articoli 5.1, 6.2 – 6.3, 7.2 – 7.3, 8.1 – 8.2 e 10.1 – 10.4; Appendice 9
Apprendisti
Principio
(...) per gli apprendisti occupati nelle imprese (esclusi gli apprendisti di commercio o del settore tecnico) valgono, per le condizioni di lavoro e di formazione, le seguenti disposizioni.
Diritto alle vacanze
- Le vacanze annuali ammontano a sei settimane.
Tredicesima
Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità conformemente alle disposizioni degli articoli 45 e 46 CNM. (...)
Prestazioni supplementari
Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni
- indennità per giorni festivi, ai sensi dell’articolo 34 CNM;
- indennità per le assenze inevitabili, secondo l’articolo 35 CNM;
- indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’articolo 36 CNM;
- indennità per trasferimento, ai sensi dell’articolo 55 CNM;
- supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’articolo 52 CNM;
- supplemento per lavori sotterranei, di cui all’articolo 53 CNM, pari al 50% durante tutto il periodo di apprendistato;
- indennità giornaliera di malattia, in virtù dell’articolo 56 CNM.
Contributi per il Parifonds Edilizia
Gli apprendisti sono tenuti a versare un contributo al Parifonds Edilizia ai sensi dell’articolo 10 CNM.
Lavoro a cottimo
Gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo.
Continuazione del rapporto di lavoro
I maestri di tirocinio sono tenuti, a seconda delle possibilità dell’impresa, a occupare ulteriormente i loro apprendisti o a fornire loro opportunità di aggiornamento profes-sionale.
Appendice 2: Condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti;
Termini di disdetta
Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di cinque giorni lavorativi.
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:
- nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è complessivamente inferiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;
- nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è superiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;
- dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel
- 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese,
- dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e
- dal 10° anno di servizio di sei mesi.
Articoli 20.2 e 21.1 – 21.2
Protezione contro il licenziamento
I termini di disdetta ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non possono essere modificati (ridotti) a sfavore dei lavoratori.
(...) L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.
Entro la metà dell’anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL PEAN, le parti del contratto individuale di lavoro concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e ne informano la Fondazione pensionamento anticipato (FAR). Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva del capoverso 2 e 3 del presente articolo, fintanto ché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’articolo 336c capoverso 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.
Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.
Articoli 21.3 – 21.5 e 23
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)
Parifonds Edilizia: il Parifonds Edilizia (...) ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento. (...)
Campo di applicazione: sono sottoposti al Parifonds Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese. (...)
Scopo del Parifonds Edilizia: da un lato il Parifonds Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del CNM (...) e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di (...) favorire la formazione e il perfezionamento professionali e (...) misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Convenzione addizionale «Ginevra»
L’utilizzo dei fondi paritetici è di competenza della Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra (CPGO) e serve in particolare:
- al controllo e all’applicazione del CNM,
- (...)
- (...)
- alla formazione e al perfezionamento professionale,
- (...)
- (...)
- alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
In virtù dell’articolo 357b capoverso 1 del CO, le parti contraenti locali hanno il diritto comune di esigere il rispetto del contratto.
Articoli 10.1 – 10.3; Appendice 13: articoli 2.3 e 2.4
Organi paritetici
Per l’applicazione e il rispetto del CNM per tutta la durata del presente contratto, è istituita una Commissione paritetica svizzera di applicazione (CPSA) (...).
Commissioni professionali paritetiche locali: Esistono Commissioni professionali paritetiche locali (CPP) che hanno la forma giuridica di associazioni. (…) Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’applicazione del CNM durante la sua validità.
(…) Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto comune delle parti contraenti ai sensi dell’articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.
Commissione paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS): per tutti i lavori in sotterraneo è nominata una Commissione paritetica per i lavori in sotterraneo, disciplinata alla convenzione addizionale «Convenzione per i lavori in sotterraneo».
Articoli 15.1, 62.2, 62.3 e 62.5
Compiti organi paritetici
Competenze e compiti
- eseguire controlli salariali e inchieste comune sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente,
- esercitare il diritto di accertamento,
- comminare e riscuotere le pene convenzionali e addebitare le relative spese di controllo e di procedura,
- verificare i calendari di lavoro (art. 27 cpv. 7 CNM), purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella «Convenzione per i lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»,
- conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 38, 39 e 41 CNM),
- vegliare sull’applicazione della «Convenzione sugli alloggi»,
- conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie,
- conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della «Convenzione sulla partecipazione»;
Convenzione per i lavori in sotterraneo
Convenzione addizionale «Ginevra»
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle dispo-sizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.
La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
- intimare un ammonimento;
- infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.–; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
- condannare la parte colpevole al pagamento delle spese di controllo e di procedura;
- applicare le sanzioni previste all’articolo 58 CNM («Divieto di lavoro nero»).
La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l’impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, (...) oppure ostacola le procedure di controllo.
Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM – si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all’avvio della procedura.
La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere il lavoratore o il datore di lavoro in colpa dal contravvenire in futuro al CNM. L’importo della multa convenzionale viene stabilito cumulativamente in considerazione dei fattori seguenti:
- importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (vedi cpv. 2 lett. b del presente articolo);
- violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
- violazione singola o multipla (comprese le recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità delle stesse;
- dimensioni dell’impresa;
- constatazione se il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o in toto i propri obblighi;
- constatazione se il lavoratore fa valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in fallo (...).
La multa convenzionale è versata alla Commissione professionale paritetica entro 30 giorni. Questa impiega l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.
Articolo 67
Controlli
Procedura
La Commissione professionale paritetica conduce le sue procedure secondo i principi legali (...).
Controlli
La Commissione professionale paritetica:
- decide di controllare o far controllare il rispetto del CNM presso un’impresa, purché quest’ultima abbia la sede nel suo territorio oppure il cantiere si trovi nel suo territorio. Negli altri casi informa la Commissione professionale paritetica competente;
- esegue controlli, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CNM e controlla i cantieri, a condizione che la sede dell’impresa o i cantieri si trovino nel territorio di sua competenza. Può richiedere l’assistenza legale di altre Commissioni professionali paritetiche locali;
- elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all’impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
- può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati.
Decisione
Al termine delle sue indagini, la Commissione professionale paritetica elabora una decisione scritta, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione. La decisione deve indicare:
- se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
- se oltre alla constatazione della violazione del CNM (...) viene inflitta un’ammonizione o una sanzione,
- (...) e
- chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.
In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.
Competenza
La decisione è emanata dalla Commissione paritetica competente per il luogo ove ha sede l’impresa interessata; essa interviene anche in caso in cuiun’altra Commissione paritetica le comunica un’eventuale violazione delle disposizioni del CNM. Per aziende con sede all’estero è competente la Commissione paritetica del luogo in cui si trova il cantiere. Rimangono riservate eventuali disposizioni particolari, come per i lavori in sotterraneo o per il genio civile speciale.
Assistenza legale
Se una Commissione professionale paritetica rifiuta di prestare un’assistenza legale richiesta ai sensi del capoverso 2 del presente articolo (lett. a e b), la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA designa la Commissione professionale paritetica competente per il controllo e le eventuali sanzioni da adottare.
Articoli 62.1 – 62.6
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Oggetto dell’informazione ed attuazione
- sull’occupazione; e
- sugli occupati.
- per iscritto ai lavoratori o verbalmente a un’assemblea aziendale;
- oppure verbalmente a una riunione dei rappresentanti dei lavoratori, a condizione che ne esista una.
- che lavorano da più di sette mesi nell’impresa con impiego fisso;
- il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto; e
- che hanno compiuto il 18° anno di età.
- i compiti della rappresentanza dei lavoratori, a condizione che non siano già fissati dalla legge o dalla presente convenzione;
- i livelli di partecipazione (informazione, consultazione, codecisione) nell’esercizio delle diverse mansioni.
Appendice 8: articoli 3 e 4, 29.1, 30.1 – 30.3, 31.1 –31.4, 32.1 – 32.4, 33.1
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 21.6
Piani sociali
Trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi: cf. Appendice 8 – Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale «Convenzione sulla partecipazione»: articoli 25 e 26
Obbligo della pace
Articolo 9.2
Documenti
Convenzione addizionale sui salari 2025
Classificazione relativa alle classi salariali A e Q e al riconoscimento di certificati professionali esteri (appendice 15)
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019-2022), versione albanese
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019-2022), versione portoghese
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019-2022), versione spagnola
Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019-2022), versione serbocroata
Link
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