Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 06.03.2020 fino al 30.11.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 06.03.2020 fino al 30.11.2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
9723
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
9909
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10050
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10209
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9723
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9909
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10050
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10209
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9723
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9909
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10050
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10209
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9723
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9909
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10050
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10209
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Articolo 1
Informazioni organo paritetico
9909

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Informazioni organo paritetico
10050

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Informazioni organo paritetico
10209

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Salari / salari minimi
9723
Salari orari minimi di base:
Categoriasalario minimo orario
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativoCHF 21.67
Impiegato responsabileCHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
9909
Salari orari minimi di base:
Categoria salario minimo orario
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10050
Salari orari minimi di base:
Categoria salario minimo orario
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10209
Salari orari minimi di base:
Categoria salario minimo orario
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Aumento salariale
9723
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Aumento salariale
9909
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Aumento salariale
10050
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Aumento salariale
10209
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Vacanze
9723
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
9909
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10050
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10209
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
9723
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Giorni festivi retribuiti
9909
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Giorni festivi retribuiti
10050
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Giorni festivi retribuiti
10209
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
 
Articolo 2.3
Organi paritetici
10050

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Organi paritetici
10209

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

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Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.13522 26.03.2025 26.03.2025
5.13339 20.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.12912 07.03.2024 07.03.2024
4.12759 18.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12078 28.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11886 23.11.2022 01.12.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.10209 06.03.2020 06.03.2020